L’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti/Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, con la risposta n. 386/2023, ha fornito chiarimenti in merito all’imposizione fiscale dei redditi percepiti da lavoratori residenti in Italia, da parte di società stabilita in Bulgaria, a fronte di prestazioni rese ad aziende italiane, sulla scorta della disciplina della Convenzione tra Italia e Bulgaria per evitare le doppie imposizioni ratificata con la legge n. 389/1990 [1].
Indice
1. La normativa di riferimento
Nel caso in scrutinio la normativa di riferimento è disciplinata dall’art. 13 della l.n. 389/1990 (Convenzione Bulgaria/Italia) rubricato “ Salari, stipendi ed altre remunerazioni analoghe”. Testualmente, detta norma dispone che: “1. Salve le disposizioni degli articoli 14, 16, 17, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente, svolta nell’altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni ricevute in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi, di aeromobili o di veicoli stradali in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa”.
2. Trattamento fiscale dei redditi di lavoratori italiani da parte di società Bulgara: il caso di specie
Nel caso di specie, la società istante stabilita in Bulgaria esercente attività di intermediazione ai fini dell’inserimento occupazionale nel mercato del lavoro, ha richiesto per poter operare nel mercato italiano, l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Agenzie di Lavoro per la relativa autorizzazione, in modo da poter espletare in Italia l’attività di società interinale per aziende nazionali, giovandosi anche di lavoratori italiani residenti nel territorio dello Stato. Detti lavoratori, in base alle richieste delle aziende italiane, saranno assunti in Bulgaria con contratto di lavoro interno e conseguenziale retribuzione, contributi previdenziali e ritenute fiscali della normativa locale.
La società istante, pertanto, chiede all’Amministrazione Finanziaria quale sia il corretto trattamento fiscale dei redditi percepiti dai lavoratori italiani sulla scorta della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Bulgaria e Italia.
3. Il parere espresso dal contribuente
La società istante ritiene che i lavoratori italiani, poiché gravati dalle trattenute previdenziali e fiscali in Bulgaria, non saranno tenuti a dichiarare detti redditi in Italia, sulla scorta dell’art. 13 del Trattato italo-bulgaro, per il quale le retribuzioni per le mansioni lavorative dipendente espletate in Bulgaria da residente in Italia sono ivi imponibili, poiché somministrate da datore di lavoro locale. Con riferimenti ai redditi assoggettati a tassazione fiscale bulgara, i residenti in Italia sono esentati da obblighi fiscali italiani, pertanto, i lavoratori italiani non saranno tenuti a dichiarare in Italia i redditi di lavoro dipendenti somministrati dalla società istante.
4. Il ragionamento normativo e la soluzione dell’Amministrazione Finanziaria
L’Amministrazione Finanziaria rappresenta che sulla scorta della disciplina interna si osserva, ai fini della soggezione a imposizione in Italia dei redditi in scrutinio, l’art. 3 [2], co. 1 del TUIR [3] il quale dispone che le persone residenti in Italia sono tassate sull’insieme dei loro redditi percepiti, indipendentemente dal luogo in cui questi siano prodotti, mentre, nel caso di soggetti non residenti, sono tassati in Italia solo i redditi prodotti in Italia. Vista la disciplina interna, giova ricordare che la normativa italiana dev’essere raccordata con le disposizioni sovranazionali. Detto che la prevalenza del diritto internazionale su quello interno è, pacificamente riconosciuta dall’ordinamento italiano e sancita in ambito tributario dall’art. 169 [4] del TUIR e dall’art. 75 [5] del DPR n. 600/1973 [6] nel caso in scrutinio assume rilevanza la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con la Bulgaria. Ad avviso del Fisco, grazie al Trattato italo-bulgaro contro le doppie tassazioni, i trattamenti economici originati da attività di lavoro dipendente sono soggette a tassazione esclusiva nello Stato di residenza del lavoratore, nella vicenda de qua, l’Italia. La disposizione inerente la soggezione fiscale esclusiva nel Paese di residenza subisce, invero, un’eccezione se la mansione lavorativa è svolta anche nell’altro Stato contraente. Sicché, occorre distinguere se i lavoratori residenti in Italia svolgeranno la propria attività lavorativa ad aziende aventi sede in Italia o in Bulgaria.
Sede in
– Italia, ove vengono espletate le mansioni lavorative, sussiste la soggezione esclusiva al Fisco italiano, con susseguente impossibilità di tassare tali prestazioni in Bulgaria. In detta condizione, invero, non rileva la residenza del soggetto che eroga le retribuzioni, dato che il Trattato riconduce esclusivamente alla residenza (Italia) e al luogo ove viene svolta l’attività lavorativa (nel caso in scrutinio ancora Italia). I lavoratori, pertanto, saranno soggetti ad imposizione dei propri redditi solamente in Italia;
Bulgaria, ricorre la tassazione concorrente dei due Paesi. Tuttavia, sebbene le remunerazioni percepite dai lavoratori residenti in Italia per prestazioni espletate in Bulgaria, sarebbero soggette a tassazione nel Paese dell’Est Europa, dovranno essere ad ogni modo dichiarate e sottoposte a tassazione in Italia, con la conseguenza che l’eventuale duplice imposizione verrà risolta mediante il riconoscimento di un credito per le imposte estere ai sensi degli artt. 22 [7]del Trattato e 165 [8] del TUIR.
Note
- [1]
LEGGE 29 novembre 1990, n. 389 – Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Sofia il 21 settembre 1988
- [2]
L’art. 3 del TUIR (rubricato “Base imponibile”), testualmente, dispone che: “1. L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. (127)
2. In deroga al comma 1 l’imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell’articolo 16, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: a) i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria; c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N.314; d) gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge. d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali”. - [3]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917 – Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi
- [4]
L’art. 169 del TUIR, rubricato – Accordi internazionali – testualmente statuisce che: 1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione”.
- [5]
L’art. 75 (rubricato – Accordi internazionali -) del D.P.R. n. 600/1973 testualmente dispone che: “Nell’applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia.”
- [6]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600 – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi -.
- [7]
L’art. 22 della l.n. 389/1990 (Convenzione Bulgaria/Italia) rubricato “Metodo per evitare le doppie imposizioni”, testualmente dispone che: “1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata in conformità delle disposizioni dei seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto riguarda la Bulgaria: a) se un residente della Bulgaria possiede redditi o un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Bulgaria esenta da imposte tali redditi o detto patrimonio; b) se un residente della Bulgaria riceve dividendi o canoni che, conformemente alle disposizioni degli articoli 8 e 10, sono imponibili in Italia, la Bulgaria accorda, sull’ammontare dell’imposta che essa preleva sui redditi di detto residente, una deduzione di ammontare pari all’imposta pagata in Italia su tali dividendi o canoni. Tuttavia, tale deduzione non può eccedere la frazione di imposta, calcolata prima della deduzione, corrispondente ai predetti dividendi o canoni provenienti dall’Italia. c) Quando, in conformità ad una qualsiasi disposizione della Convenzione, i redditi o il patrimonio posseduti da un residente della Bulgaria sono esenti da imposte in Bulgaria, la Bulgaria può comunque tener conto dei redditi o del patrimonio esentati ai fini del calcolo dell’ammontare dell’imposta dovuta ai restanti redditi o patrimonio di detto residente.
3. Per quanto riguarda l’Italia: Se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Bulgaria, l’Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell’articolo 2, della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l’Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l’imposta sui redditi pagata in Bulgaria, ma l’ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l’elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione stessa.
4. Se una società residente dell’Italia percepisce redditi per effetto della sua partecipazione in una “società mista” costituita conformemente al decreto n. 535/80 del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Bulgaria, si considera – ai fini dell’applicazione del precedente paragrafo 3 – che l’imposta pagata in Bulgaria su detti redditi è pari al 36 per cento”. - [8]
L’art. 165 TUIR, rubricato “Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero”, testualmente, dispone che: “1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.
2. I redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.
3. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal comma 7.
5. La detrazione (di cui al comma 1) può essere calcolata dall’imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo. L’esercizio della facoltà di cui al periodo precedente è condizionato all’indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non è avvenuto il pagamento a titolo definitivo.
6. (L’imposta estera pagata a titolo definitivo su redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota di imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri), costituisce un credito d’imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d’imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all’ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l’eccedenza dell’imposta estera può essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d’imposta nel caso in cui si produca l’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti e all’indietro dell’eccedenza si applicano anche ai redditi d’impresa prodotti all’estero dalle singole società partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso paese, salvo quanto previsto dall’articolo 136, comma 6.
7. Se l’imposta dovuta in Italia per il periodo d’imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l’imponibile è stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell’eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall’imposta dovuta per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta. Se è già decorso il termine per l’accertamento, la detrazione è limitata alla quota dell’imposta estera proporzionale all’ammontare del reddito prodotto all’estero acquisito a tassazione in Italia.
8. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.
9. Per le imposte pagate all’estero dalle società, associazioni e imprese di cui all’articolo 5 e dalle società che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 115 e 116 la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita.
10. Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente”.
Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento