Reddito di emergenza: cos’è?
Il Reddito di Emergenza (REM d.l. 34) è una misura di sostegno economico istituita con l’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Successivamente, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha introdotto la possibilità di richiedere un’ulteriore mensilità di REM (REM d.l. 104).
Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ha previsto, poi, due ulteriori quote per i mesi di novembre e dicembre 2020 (REM d.l. 137).
Reddito di emergenza: a chi è rivolto?
Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge (articolo 82, commi 2, 3 e 6, decreto-legge 34/2020). Come per il Reddito di Cittadinanza, il beneficiario della prestazione non è quindi il singolo richiedente ma l’intero nucleo familiare.
Reddito di emergenza: come funziona?
Al momento della presentazione della domanda deve essere presente una Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, ordinario o corrente, dove verificare il valore dell’ ISEE e la composizione del nucleo familiare. Nel caso di nuclei con minorenni, è necessario l’ ISEE minorenni in luogo di quello ordinario. Non è valida, ai fini della richiesta del beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.
Il nucleo familiare è quello attestato nella DSU valida al momento della presentazione della domanda.
Il reddito familiare, riferito alla mensilità di aprile 2020, e il patrimonio mobiliare si determinano secondo i criteri stabiliti dalla legge (rispettivamente: articolo 4, comma 2 e articolo 5, comma 4, d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159).
La soglia di reddito familiare per la verifica della sussistenza del requisito si ottiene moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro.
Tale valore è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:
- 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
- 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
Esempi di calcolo del valore massimo di reddito familiare compatibile con il REM:
Composizione del nucleo | Scala di equivalenza | Soglia del reddito familiare* |
---|---|---|
Un adulto | 1 | 400 euro |
Due adulti | 1.4 | 560 euro |
Due adulti e un minorenne | 1.6 | 640 euro |
Due adulti e due minorenni | 1.8 | 720 euro |
Tre adulti e due minorenni | 2** | 800 euro |
Tre adulti (di cui un disabile grave) e tre minorenni | 2,1*** | 840 euro |
* Per il REM d.l. 34 la soglia del reddito familiare è verificata con riferimento al mese di aprile 2020; per il REM d.l. 104, invece, la verifica punta al mese di maggio 2020; per il REM d.l. 137, infine, la soglia del reddito familiare viene verificata al mese di settembre 2020
** La scala di equivalenza teorica, pari a 2.2, è abbattuta a 2
*** La scala di equivalenza teorica, pari a 2,4, è abbattuta a 2.1, in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
Per l’ulteriore mensilità del REM d.l. 104, riconosciuta indipendentemente dall’avere già richiesto il beneficio precedente, il valore del reddito familiare, verificato con riferimento al mese di maggio 2020, deve essere inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio stesso.
Per quanto riguarda il REM d.l. 137, il beneficio viene riconosciuto:
- d’ufficio, quindi senza bisogno di presentare domanda, per i nuclei familiari già beneficiari del REM d.l. 104;
- a domanda, per i nuclei che non hanno mai beneficiato del REM (perché non hanno presentato domanda o perché non è stato loro riconosciuto) oppure hanno ottenuto solo il REM d.l. 34.
Anche in questo caso il valore del reddito familiare, verificato con riferimento al mese di settembre 2020, deve essere inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio stesso.
Reddito emergenza: durata
Una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, il REM d.l. 34 è stato erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda.
La domanda per l’ulteriore mensilità aggiuntiva di REM d.l. 104 poteva essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2020.
La domanda di REM d.l. 137, infine, può essere presentata dal 10 novembre al 30 novembre 2020.
Reddito di emergenza: quanto spetta?
L’importo mensile del REM è determinato moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro.
Il valore della scala di equivalenza, pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, è incrementato di:
- 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
- 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
L’importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a 800 euro mensili, elevabili a 840 euro solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti e nei casi sotto descritti.
La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.
Esempio:
componenti nucleo familiare | scala di equivalenza | importo REM |
---|---|---|
3 (2 maggiorenni, 1 minorenne) | 1,6 | 400 x 1,6 = 640 euro |
4 (tutti maggiorenni, un disabile grave) | 2,2 | 400 x 2,2 = 880 euro * |
* in questo caso, dal momento che il limite massimo della scala di equivalenza è pari a 2,1, l’importo mensile viene ridotto a 840 euro |
Reddito di emergenza: domanda
Requisiti
Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
- un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020 (per il REM di cui all’articolo 82 del decreto-legge 34/2020) e maggio 2020 (per il REM di cui all’articolo 23 del decreto-legge 104/2020) inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all’anno 2019) inferiore a 10.000 euro. La soglia è accresciuta di 5.000 euro:
- per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20.000 euro);
- in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
- un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.
Compatibilità
Il REM non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
Si tratta delle indennità riconosciute ai:
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS;
- liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata;
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata;
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori agricoli;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori domestici;
- lavoratori marittimi;
- lavoratori dello sport.
Il REM, inoltre, non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda:
- titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità);
- titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo. Nel caso di lavoratori in Cassa Integrazione (Ordinaria o in Deroga) o per i quali sia stato richiesto l’intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali; tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse;
- percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza.
Reddito di emergenza: quando fare domanda?
La domanda di REM d.l. 34 poteva essere presentata entro il termine del 30 giugno 2020, successivamente prorogato al 31 luglio 2020.
La domanda per l’ulteriore mensilità aggiuntiva di REM d.l. 104 poteva essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2020.
La domanda di REM d.l. 137, infine, può essere presentata a partire dal 10 novembre 2020 ed entro il termine perentorio del 30 novembre 2020.
Reddito di emergenza: quando fare domanda?
La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:
- online, attraverso il servizio dedicato, autenticandosi con le proprie credenziali;
- tramite i servizi offerti dai CAF e dai Patronati.
Il Reddito di Emergenza, misura straordinaria di sostegno al reddito, sarà riconosciuto a domanda per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 ai nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza da Covid-19 e in possesso cumulativamente dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali, previsti dalla normativa vigente.
Nuovo messaggio dell’Inps
Il messaggio 1° aprile 2021, n. 1378 informa che il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, innovando parzialmente la normativa che ha regolamentato il REM nel corso del 2020, ha previsto la possibilità di erogare il beneficio:
ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in possesso dei requisiti previsti (comma1);
a coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la NASpI e la DIS-COLL, e hanno un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30mila euro (comma2). In questo caso, la misura, erogata nell’importo fisso di 400 euro mensili e sempre per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, spetta in assenza del diritto al beneficio di cui al comma 1 e in alternativa ad esso.
Il messaggio fornisce, inoltre, le prime indicazioni sulla modalità di presentazione della domanda e ricorda che il beneficio può essere richiesto all’INPS, esclusivamente online, a partire dal 7 aprile ed entro il 30 aprile 2021.
Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.
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