Referendum eutanasia e omicidio del consenziente

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Lo scorso 15 febbraio la Corte Costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità del quesito referendario sull’eutanasia. Per chiedere il referendum sono state raccolte 1.239.423 firme.

Di queste suddette firme, 391.874 sono state raccolte online, le altre – 847.549 – invece in oltre mille comuni grazie al lavoro di 13.291 volontari che si sono organizzati, con oltre seimila tavoli, per la raccolta. I promotori avevano depositato le firme in Cassazione venerdì 8 ottobre 2021. Si tratta di un risultato che va ben oltre le, cinquecentomila, firme necessarie per richiedere un Referendum popolare. A tal proposito è bene ricordare come ai sensi dell’art. 75 della Costituzione “E’ indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali…”.

Il referendum aveva come obiettivo l’abrogazione parziale della norma penale che punisce l’eutanasia in Italia.

Indice:

  1. Omicidio del consenziente – art. 579 c.p.
  2. Eutanasia attiva e passiva
  3. La decisione della Corte

1. Omicidio del consenziente – art. 579 c.p.

L’omicidio del consenziente, disciplinato e rubricato dal legislatore all’art. 579 c.p., altro non è che una fattispecie di reato speciale (rispetto a quello di portata generale di cui all’art. 575 c.p. sull’omicidio) inserito, dal legislatore, tra i delitti contro la vita e l’incolumità individuale. Affinché possa determinarsi il reato in commento il consenso della vittima deve essere personale, effettivo, serio, esplicito e non equivoco. Deve, inoltre, essere valido e senza riserve, può essere dato con qualsiasi forma purché sia incondizionato e sussistente fino al momento in cui viene commesso il fatto, essendo tale consenso revocabile in qualsiasi momento. Sebbene il bene vita viene considerato nell’ordinamento italiano come indisponibile, il legislatore ha voluto riconoscere la minor incisività dell’omicidio del consenziente. La norma in scrutinio tutela il bene vita anche contro la volontà del titolare.

L’elemento che caratterizza l’art. 579 c.p. – L’omicidio del consenziente – rispetto all’omicidio (art. 575 c.p.) è rappresentato dal consenso della vittima, la quale da un lato diminuisce il disvalore penale della condotta, dall’altro lato si discosta dalla causa di giustificazione del consenso dell’avente diritto di cui all’articolo 50 c.p., avendo ad oggetto un diritto assolutamente indisponibile. Il consenso, pur non dovendo essere reso in forma scritta, deve essere comunque dimostrato dal soggetto agente, e deve essere ad ogni modo personale, cosciente, libero e perdurare fino al momento del perfezionamento della fattispecie delittuosa. L’accordo tra chi agisce procurando la morte e chi acconsente a farsi uccidere determina un affievolimento dell’elemento psicologico; l’azione di uccidere un soggetto che abbia consentito, risulterà attenuata nella sua perversità. Per quanto detto, il legislatore ha stabilito una pena inferiore rispetto a quanto previsto per l’omicidio (art. 575 c.p.). Il reato di omicidio del consenziente si distingue da quello di omicidio doloso per l’elemento costitutivo della manifestazione di volontà della vittima, non presente nell’omicidio comune. La norma in commento è punita a titolo di dolo generico, con la volontà e la coscienza di cagionare la morte di una persona con la consapevolezza dell’esistenza del consenso. La pena prevista per tale fattispecie di reato è quella della reclusione da sei a quindici anni, in luogo della cornice edittale del “punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno” prevista per il reato di omicidio art. 575 c.p.

È bene ricordare che il medico, qualora sospenda il trattamento sanitario salvavita, su richiesta consapevole del paziente, non risponde di omicidio del consenziente, essendo la sua condotta scriminata ai sensi dell’articolo 51c.p. – Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere – .

2. Eutanasia attiva e passiva

L’intervento referendario sarebbe intervenuto sull’eutanasia attiva, con le forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico, rimanendo punita se il fatto fosse stato commesso contro una persona incapace o contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o contro un minore di diciotto anni. Per quanto riguarda, invece, condotte realizzate al di fuori delle forme previste dall’ordinamento sarebbe stata applicabile la fattispecie di reato dell’omicidio (art. 575 c.p.)

L’eutanasia attiva è vietata dal nostro ordinamento sia nella versione diretta, in cui è il medico a somministrare il farmaco alla persona che ne faccia richiesta (art. 579 c.p. omicidio del consenziente), sia nella versione indiretta, in cui il soggetto agente prepara il farmaco che viene assunto in modo autonomo dalla persona (art. 580 c.p. istigazione e aiuto al suicidio).

Forme di eutanasia c.d. passiva, ovvero praticata in forma omissiva, cioè astenendosi dall’intervenire per tenere in vita il paziente in preda alle sofferenze, sono già considerate penalmente lecite soprattutto quando l’interruzione delle cure ha come scopo quello di evitare l’accanimento terapeutico. Tali forme di eutanasia sono state positivizzate dalla legge 219/2017 in tema di consenso e testamento biologico.

La sentenza 242/2019 della Consulta sul Caso Cappato/Antoniani pur aprendo a determinate condizioni a una procedura lecita nell’ambito del suicidio assistito, consente alla persona di procurarsi la morte assistita solo in modo autonomo, ma se questa non vuole procedere da sola o non può, a causa di malattia totalmente inabilitante, rimane esclusa da questo diritto. Anche al fine di eliminare discriminazioni tra le varie tipologie di malati, il referendum chiedeva l’esigenza di ammettere l’eutanasia c.d. attiva.

Leggi l’articolo “Il caso Cappato/Dj Fabo”

3. La decisione della Corte

La Corte costituzionale – si legge in una nota – si è riunita in Camera di consiglio per discutere sull’ammissibilità del referendum denominato “Abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente)”. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto inammissibile il quesito referendario perché, a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili”. La sentenza verrà depositata nei prossimi giorni.

Nonostante l’esito del quesito referendario occorre, infine, evidenziare come il lavoro, svolto con estremo impegno e dedizione, dagli oltre tredicimila attivisti abbia dato luogo ad un’iniziativa che ha sostituito la perenne inerzia del Parlamento italiano, nonostante le varie sollecitazioni di numerose associazioni che si occupano di fine vita e dei vari casi portati all’attenzione dai mass – media, nonché dei numerosi procedimenti penali, conclusi sempre, con l’assoluzione dell’esponente dei radicali Marco Cappato. Spetta proprio, adesso, al Legislatore dare una risposta al 1.239.423 di firme raccolte, impegnandosi, magari partendo dal quesito referendario, a produrre una normativa che dia la possibilità – a chi si trova in condizioni di malattia irreversibile – di decidere degli ultimi istanti della propria vita.

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Avvocato Rosario Bello

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