Reformatio in peius: ambito di applicazione del divieto

Il divieto di reformatio in peius riguarda solo l’entità complessiva della pena? Commento a sentenza

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Il divieto di reformatio in peius riguarda solo l’entità complessiva della pena? Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 4945 del 22-01-2025

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Indice

1. La questione: violazione del divieto di reformatio in peius


Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto condannava l’imputato alla pena di 11 mesi di reclusione e di 250,00 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, dei reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 56-624 e 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen..
A sua volta, la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riqualificava uno dei delitti contestati ai sensi degli artt. 56 e 624-bis cod. pen., dichiarando in esso assorbito l’altro, con conferma, nel resto, delle precedenti statuizioni.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato deducendo, con un unico motivo di impugnazione, l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 597 cod. proc. pen..
In particolare, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe violato il divieto di reformatio in pejus per avere ritenuto assorbito il delitto in quell’altro contestato, senza però procedere alla corrispondente riduzione della pena, applicata in aumento a titolo di continuazione. Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato.
Nel dettaglio, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, erano richiamati quegli orientamenti nomofilattici secondo i quali: il divieto di reformatio in peius non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005), riguardando, quindi, anche l’aumento conseguente al riconoscimento della continuazione (Sez. 2, n. 6043 del 16/12/2021, dep. 2022); vi è violazione di tale divieto anche nel caso in cui, in presenza di impugnazione da parte del solo imputato di una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, non si diminuisca l’entità della pena originariamente inflitta pur pronunciandosi l’assoluzione per un reato-satellite (Sez. 5, n. 31998 del 06/03/2018; Sez. 3, n. 17731 del 15/02/2018; Sez. 5, n. 50083 del 29/09/2017; Sez. 3, n. 17113 del 16/12/2014; Sez. 3, n. 38084 del 23/06/2009).

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3. Conclusioni: il divieto di reformatio in peius non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se il divieto di reformatio in peius riguarda solo l’entità complessiva della pena.
Si fornisce infatti in tale pronuncia una risposta negativa, richiamando quell’orientamento nomofilattico con cui è stato per l’appunto postulato che il divieto di reformatio in peius si applica non solo alla pena complessiva, ma anche a tutti gli elementi autonomi che contribuiscono alla sua determinazione.
Ove invece sia fatto riferimento unicamente alla pena complessiva, ben si potrà quindi, come è avvenuto nel caso di specie, ricorrere per Cassazione, richiamando tale approdo ermeneutico.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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