Con comunicato del 27 settembre 2023, la Consulta ha reso noto di aver esaminato la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Gip del Tribunale di Roma in relazione alla celebrazione del processo per il sequestro e l’omicidio di Giulio Regeni.
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Indice
1. La norma oggetto di questione di legittimità
La norma che la Corte Costituzionale ha esaminato in relazione alla questione giuntale è l’art. 420-bis c.p.p., rubricato “assenza dell’imputato“.
Tale norma disciplina i casi in cui il giudice può procedere nonostante l’imputato sia, appunto, assente.
Possono venire in rilievo varie ipotesi:
– l’imputato non si presenta all’udienza perché non è stato avvisato;
– l’imputato non compare per legittimo impedimento;
– l’imputato non compare per scelta volontaria e consapevole;
– l’imputato non compare, ma ha acconsentito espressamente che il processo si svolga in sua assenza;
– l’imputato compare ma si allontana dall’aula di udienza prima che questa finisca.
Generalmente, il giudice è tenuto a disporre anche d’ufficio la rinnovazione dell’avviso di udienza; se, invece, l’imputato non si è presentato per assoluta impossibilità a comparire, il giudice rinvia ad altra udienza e dispone che sia rinnovato comunque l’avviso.
Nel caso in cui manchino tali condizioni e che comunque l’avviso non sia stato affetto da nullità, il giudice dichiara l’imputato contumace e questo viene rappresentato dal difensore in sua assenza.
In particolare, oggetto della questione di legittimità è stato il comma 3 della norma, il quale dispone “il giudice procede in assenza, anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l’imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo“.
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2. Sollevamento della questione di legittimità
Con ordinanza del 31 maggio 2023, il Gip del Tribunale di Roma ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 111, 112, 117 della Costituzione “dell’art. 420 bis comma 2 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza dell’imputato, anche quando ritiene altrimenti provato che l’assenza dall’udienza sia dovuta alla mancata assistenza giudiziaria o al rifiuto di cooperazione da parte dello Stato di appartenenza o di residenza dell’imputato;
nonché dell’art. 420-bis comma 3 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza dell’imputato anche fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, quando ritiene provato che la mancata conoscenza della pendenza del procedimento, dipende dalla mancata assistenza giudiziaria o dal rifiuto di cooperazione dello Stato di appartenenza o di residenza dell’imputato“.
Nella conclusione dell’atto, il Gip ha aggiunto che “non vi è processo più ‘ingiusto’ di quello che non si può instaurare per volontà di una Autorità di Governo“.
3. La decisione della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, riunita in camera di consiglio, ha dunque esaminato la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Gip del Tribunale di Roma dichiarando l’illegittimità dell’art. 420-bis, comma 3 c.p.p. “nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall’art. 1, comma 1 della Convenzione di New York contro la tortura, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell’imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa“.
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