Regime della semilibertà – Analisi dell’istituto

Valenti Rosa 18/07/17
A seguito degli ultimi fatti di cronaca italiana che hanno visto la fuga dal carcere di detenuti o internati ai quali era stata loro concessa la misura della semilibertà appare doveroso analizzare il predetto istituto.

Il regime della semilibertà consiste nella concessione al condannato e all´internato di trascorrere parte del giorno fuori dall´istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. Attraverso la semilibertà il condannato o internato svolge un´attività fuori dal carcere e rientra in istituto al termine di essa. I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti ordinari e indossano abiti civili (art.48, 26 Luglio 1975, n.354). La semilibertà viene applicata in favore:

  • di chi deve scontare la pena dell´arresto o la pena della reclusione non superiore ai sei mesi, se il condannato non e´affidato in prova al servizio sociale;
  • chi deve espiare almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1 ter e 1 quater dell´articolo 4 bis, di almeno due terzi della pena;
  • l´espiazione di almeno venti anni di pena per i condannati all´ergastolo;
  • ha altresì il diritto di usufruire della casa per la semilibertà, la detenuta madre di un figlio inferiore ai tre anni.

L´ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel caso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società(art.50, comma 4 L.26.07.1975, n.354). La domanda per l´ammissione al regime di semilibertà è proposta dal condannato al Tribunale di sorveglianza competente del luogo di espiazione della pena (art.677, comma primo, c.c.p.).  Pertanto, la competenza a disporre l´ammissione al regime di semilibertà ed alla relativa revoca spetta al tribunale di sorveglianza (art.70, comma primo L.26.07.1975, n.354). Il giudice emetterà il provvedimento di concessione o di diniego della misura. Un ruolo determinante assumono in questo contesto l´opera di osservazione della personalità del detenuto o dell´internato volto a verificare se la misura in oggetto sia per lui compatibile. Il magistrato di sorveglianza approva con decreto il programma di trattamento, ovvero, se ne ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell´internato, lo restituisce, con osservazioni, la fine di una nuova formulazione (art.69 comma 5, L.26 Luglio 1975, n.354). Il giudice, di conseguenza, deve verificare se il condannato sia idoneo, in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società, per cui “la legge non chiede al Tribunale di Sorveglianza di “scommettere” sulla persona dei condannati, ma di ammetterli alla misura alternativa tenendo conto dei progressi compiuti nel corso del trattamento, in presenza delle condizioni per un graduale reinserimento nella società” (Cass. Sez. Penale I, Sent. 16 Marzo 2017, n.12832).

Sospensione e revoca

Il provvedimento di concessione della semilibertà puó essere revocato in ogni tempo quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento (art.51, L.26 Luglio 1975, n.354). Il condannato, ammesso al regime di semilibertà, che rimane assente dall´ istituto senza giustificato motivo, per non più di dodici ore e´punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione. Se l´assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato è punibile a titolo di evasione (art.385 c.p.) è possibile una sospensione cautelare della misura qualora l´ammesso al regime di semilibertà pone in essere comportamenti tali da determinare la revoca della misura, in questo caso il magistrato di sorveglianza ne dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione, ordinando l´accompagnamento del trasgressore in istituto. E´ bene precisare che il provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione del Tribunale di sorveglianza non interviene entro 30 giorni dalla ricezione degli atti (art. 51 ter L.26 Luglio 1975, n.354). In una recente sentenza la Cassazione ha affermato che “in materia di revoca il Tribunale deve valutare (e spiegare) le ragioni per le quali la violazione commessa deve ritenersi indicativa di una volontà di allontanamento dalle finalità proprie della misura stessa” (Cass. Penale, Sez. I, Sent. 4 Novembre 2016, n. 46583). Nel caso di specie un detenuto in semilibertà si era recato per pochi minuti, e su richiesta del proprio datore di lavoro, in un negozio per acquistare dei generi alimentari, il motivo era insufficiente per revocare il beneficio.

L´istituto della semilibertà nell´ambito delle misure alternative alla detenzione costituisce una forma di reinserimento nella società da parte del detenuto perché attraverso un lavoro retribuito ha una forma di sostentamento per sé e per la sua famiglia o nel caso di un´attività istruttiva il detenuto assume consapevolezza del suo ruolo all´interno della società. Tuttavia a seguito delle ultime evasioni dalla carceri italiane e´stato prospettata la possibilità di fare indossare ai detenuti il c.d. braccialetto elettronico, ipotesi subito scartata per gli eccesivi costi, dall´altro canto quanto costa al sistema Stato recuperare un evaso? . La discussione è ancora aperta.

Valenti Rosa

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