L’articolo 27. della legge n. 161 del 17 ottobre 2017 modifica il regime dei controlli antimafia che devono ora essere estesi a tutti i consorziati.
Tra le tante modifiche al codice delle leggi antimafia (d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011) apportate dalla legge n. 161 del 17 ottobre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2017, sicuramente degna di nota, per l’impatto destinato ad avere sull’operato delle stazioni appaltanti, è quella contenuta nell’art. 27.
La norma, infatti, modifica l’art. 85, comma 2, lettera b) del codice antimafia, relativo ai “soggetti sottoposti alla verifica antimafia” stabilendo che la documentazione antimafia deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto, “per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati”.
Rispetto alla versione precedente, quindi, i controlli antimafia devono ora essere estesi a tutti i consorziati e non più soltanto a quelli che detengono una partecipazione superiore al 10 per cento, oppure inferiore al 10 per cento ma che abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento oppure, infine, ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operano in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.
In pratica, in caso di aggiudicazione dell’appalto in favore di un consorzio, la stazione appaltante dovrà estendere le verifiche antimafia nei confronti di tutti i consorziati che lo compongono, indipendentemente dalla quota di partecipazione degli stessi al consorzio o dal fatto che siano stati designati quali esecutori delle prestazioni contrattuali.
È facile immaginare le conseguenze della novella introdotta dal legislatore, ove si consideri che non è raro imbattersi in consorzi composti da decine di imprese consorziate e che, ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. n. 159/2011, per ciascuna di esse le verifiche devono essere eseguite nei confronti di svariati soggetti: legale rappresentante, direttore tecnico, componenti l’organo di amministrazione, tutti i soci, in caso di società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice, membri del collegio sindacale, soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 231 del 2001.
Inoltre, come spesso accade, se le consorziate sono società di capitali, i controlli devono investire anche il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico.
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