L’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti/Direzione Centrale Piccole e medie imprese, con il principio di diritto n. 9/2023, ha fornito spiegazioni in materia di noleggio di una nave per operazioni di salvataggio o di assistenza in mare.
Indice
1. La disciplina di riferimento
Ai sensi dell’art. 8-bis[1], co. 1. del D.P.R. n. 633/1972[2] sono assimilate alle cessioni all’esportazione, se non comprese nell’art. 8: a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;(…); e) le prestazioni di servizi, compreso l’uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis), b) e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a), a-bis) e b).”
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2. Il principio espresso dall’Amministrazione Finanziaria
Sulla scorta della normativa vigente, sono, pertanto, non imponibili ai fini IVA, le cessioni di alcune navi, specificatamente disciplinate dal legislatore in relazione all’utilizzo del mezzo di trasporto e dall’uso cui il medesimo è riservato, nonché alcuni particolari servizi tra cui noleggio di aeromobili e navi. All’uopo giova richiamare l’orientamento della Corte di Giustizia UE (sent. 22 dicembre 2010, causa C116/10) dove viene statuito che: “Il regime di non imponibilità ad IVA di cui all’art. 8-bis, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972, relativamente alle prestazioni di locazione e noleggio delle unità da diporto trova applicazione non in termini oggettivi, ma in dipendenza di precisi requisiti soggettivi che devono connotare anche l’attività svolta dal soggetto che prende a noleggio e locazione l’unità da diporto”. Con riferimento alle unità di riporto la disciplina di riferimento è rinviata alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 – Norme sulla navigazione da diporto -.
Nel dettaglio, ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità di cui all’art. 8-bis, co. 1, lett. a) e b), del D.P.R. n. 633/1972 (“Decreto IVA”) rileva anche l’uso dell’imbarcazione compiuto dal locatario. Si deve trattare, pertanto, di imbarcazioni utilizzate dai noleggiatori in una delle attività specificatamente elencate nella suddetta lettera a) dell’art. 8-bis del “Decreto IVA”. Al contratto di noleggio di un’imbarcazione può applicarsi il regime di non imponibilità a condizione che venga specificato, nel medesimo accordo, che l’imbarcazione è destinata a operazioni di salvataggio o assistenza in mare. Pertanto:
– in base alla lettera a) del citato articolo 8bis, le operazioni di salvataggio e assistenza devono essere effettuate in mare;
– per quanto concerne la condizione secondo cui la nave deve essere impiegata alla navigazione in alto mare deve sussistere per le imbarcazioni destinate al trasporto a pagamento di passeggeri o impiegate in attività commerciali, industriali e della pesca, ma non si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera.
Quindi, il regime di non imponibilità IVA è subordinato alla sussistenza dell’unica condizione che la nave sia adoperata per operazioni di salvataggio o di assistenza in mare. Conseguenzialmente, non è necessario produrre la dichiarazione attestante la condizione della navigazione in alto mare di cui all’art. 8-bis, co. 3 del D.P.R. n. 633/1972 sulla scorta del quale “I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell’imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione”.
- [1]
Art. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972 – Operazioni assimilate alle cessioni alla esportazione -.
- [2]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633 Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto – (c.d. “Decreto IVA”).
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