Per ottenere il regime di semilibertà è necessario svolgere un lavoro retribuito? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
1. La questione: è necessario per la semilibertà svolgere un’attività lavorativa retribuita?
Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava richiesta di semilibertà.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano siffatto Tribunale a decidere in questi termini, militava la considerazione secondo la quale l’attività di reinserimento esterna si presentava insufficiente per l’assenza di un’attività di lavoro che garantisca un’autosufficienza economica.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore del richiedente ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 48, comma 1, ord. pen., sostenendosi come il provvedimento impugnato si fondasse su di un errato presupposto giuridico, ossia la necessità che il semilibero svolgesse un’attività lavorativa retribuita. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Codice penale e di procedura penale e norme complementari
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso reputava il motivo suesposto fondato.
Difatti, per gli Ermellini, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo non si era conformato al principio di diritto secondo cui la valutazione in ordine alla possibilità di concedere o meno il regime di semilibertà deve essere effettuata in odine alla sussistenza delle condizioni idonee a favorire il graduale reinserimento sociale del condannato fermo restando che, tra queste, non vi è la necessità che l’attività lavorativa svolta dal condannato sia retribuita (Sez. 1, n. 5049 del 29/11/2023; Sez. 1, n. 47130 del 25/11/2009; Sez. 1, n. 11299 del 21/12/2000).
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, per ottenere il regime di semilibertà è necessario svolgere un lavoro retribuito.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che la valutazione in ordine alla possibilità di concedere o meno il regime di semilibertà non richiede che l’attività lavorativa svolta dal condannato sia retribuita.
Ove in un provvedimento sia quindi prevista una valutazione di questo genere, è possibile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, ricorrere per Cassazione avverso di esso (come è avvenuto nel caso di specie).
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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