Regime di semilibertà: necessario svolgere un lavoro retribuito?

Scarica PDF Stampa Allegati

Per ottenere il regime di semilibertà è necessario svolgere un lavoro retribuito? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza del 04-04-2024 n. 33244

sentenza-commentata-art.-1-2024-09-26T072059.690.pdf 111 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. La questione: è necessario per la semilibertà svolgere un’attività lavorativa retribuita?


Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava richiesta di semilibertà.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano siffatto Tribunale a decidere in questi termini, militava la considerazione secondo la quale l’attività di reinserimento esterna si presentava insufficiente per l’assenza di un’attività di lavoro che garantisca un’autosufficienza economica.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore del richiedente ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 48, comma 1, ord. pen., sostenendosi come il provvedimento impugnato si fondasse su di un errato presupposto giuridico, ossia la necessità che il semilibero svolgesse un’attività lavorativa retribuita. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

FORMATO CARTACEO

Codice penale e di procedura penale e norme complementari

Il presente codice per l’udienza penale fornisce uno strumento di agile consultazione, aggiornato alle ultimissime novità legislative (la riforma Nordio, il decreto svuota carceri, modifiche al procedimento in Cassazione).L’opera è corredata dalle leggi speciali di più frequente applicazione nel corso dell’udienza penale e le modifiche del 2024 sono evidenziate in grassetto nel testo per una immediata lettura delle novità introdotte.Gli articoli del codice penale riportano le note procedurali utili alla comprensione della portata pratica dell’applicazione di ciascuna norma.Il volume è uno strumento indispensabile per avvocati e magistrati, ma anche per studenti universitari e concorsisti.Completa il codice una sezione online che mette a disposizione ulteriori leggi speciali in materia penale e gli aggiornamenti normativi fino al 31 gennaio 2025.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma, già componente del Collegio per i reati ministeriali presso il medesimo Tribunale. Docente della Scuola Superiore della Magistratura, è autore di numerose pubblicazioni.Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerose pubblicazioni, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

Paolo Emilio De Simone, Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2024

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso reputava il motivo suesposto fondato.
Difatti, per gli Ermellini, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo non si era conformato al principio di diritto secondo cui la valutazione in ordine alla possibilità di concedere o meno il regime di semilibertà deve essere effettuata in odine alla sussistenza delle condizioni idonee a favorire il graduale reinserimento sociale del condannato fermo restando che, tra queste, non vi è la necessità che l’attività lavorativa svolta dal condannato sia retribuita (Sez. 1, n. 5049 del 29/11/2023; Sez. 1, n. 47130 del 25/11/2009; Sez. 1, n. 11299 del 21/12/2000).

Potrebbero interessarti anche:
-Semilibertà: non vincolata ad un’attività lavorativa retribuita
-Applicabilità della semilibertà surrogatoria in base alla pena espiata

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, per ottenere il regime di semilibertà è necessario svolgere un lavoro retribuito.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che la valutazione in ordine alla possibilità di concedere o meno il regime di semilibertà non richiede che l’attività lavorativa svolta dal condannato sia retribuita.
Ove in un provvedimento sia quindi prevista una valutazione di questo genere, è possibile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, ricorrere per Cassazione avverso di esso (come è avvenuto nel caso di specie).
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento