Regime speciale dell’Autorizzazione Unica in materia di impianti eolici

La legittimità del provvedimento amministrativo finale (nella specie l’autorizzazione unica regionale originariamente impugnata) deve essere accertata con riferimento alla normativa vigente al momento della sua adozione, in ossequio al principio “tempus regit actum” (ex multis, Cons. Stato IV, 21 agosto 2012, n. 4583; V, 3 luglio 2012, n. 3886).

Come da consolidata giurisprudenza (Cons. Stato, VI, 23 maggio 2012, n. 3039), sussiste una natura speciale della disciplina legislativa sul procedimento autorizzatorio degli impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: invero, il legislatore nazionale, nel dare attuazione alla direttiva comunitaria 2001/77/CE del 27 settembre 2001 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettricaprodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), finalizzata a disciplinare uniformementee ad incentivare tali forme di produzione di energia anche a mezzo della semplificazione dei procedimenti autorizzatori, è intervenuto con una disciplina procedimentale ad hoc che culmina con il rilascio (o con il diniego) della c.d. autorizzazione unica regionale.

Conferenza di servizi

Sul piano procedimentale, secondo il dettato dell’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), viene individuato nella Conferenza di servizi il modulo ordinario essenziale alla formazione del successivo titolo abilitativo funzionale alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Detto regime, incentrato sulla concentrazione procedimentale in ragione del confronto richiesto dall’approvvigionamento energetico mediante tecnologie che non immettano in atmosfera sostanze nocive, nonché sul valore aggiunto intrinseco allo stesso confronto dialettico delle amministrazioni interessate, ha carattere speciale (proprio a causa di quel modulo procedimentale, che altrimenti sarebbe attenuato) anche per ciò che riguarda la valutazione dell’impatto paesaggistico, rispetto alla disciplina ordinaria prevista in un primo momento dall’art. 151 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e poi dagli artt. 159 e 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42: di guisa che il modello procedimentale e provvedimentale legittimante l’installazione di siffatti impianti è esclusivamente quello dell’autorizzazione unica regionale, tipizzato espressamente dall’art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003 (e secondo le previsioni ivi stabilite).

L’ordinario procedimento di verifica della compatibilità paesaggistica, di cui ai ricordati artt. 159 e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non è idoneo – né da solo, né se fatto “confluire” in quello dell’autorizzazione unica – alla legittimazione paesaggistica per (art. 12 cit., comma 3) “la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi”.

Discende, dal rinvio alla l. n. 241 del 1990 e dunque, ivi, all’art. 14-quater, che le amministrazioni convocate hanno in sede di Conferenza di servizi l’onere di esprimere il proprio motivato dissenso rispetto all’oggetto dell’iniziativa procedimentale: e che se il dissenso è espresso – tra l’altro – da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico (da convocare a pena di invalidità del procedimento, ove si faccia comunque questione di interessi da loro istituzionalmente curati, e in modo tale da consentirne l’effettiva partecipazione per rispetto del principio generale di leale collaborazione richiamato dallo stesso art. 14-quater, comma 3), l’eventuale superamento del dissenso deve seguire le specifiche norme procedimentali appositamente stabilite dallo stesso art. 14-quater(in termini, anche Cons. Stato, VI, 22 febbraio 2010, n. 1020).

Sentenza collegata

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Avv. Biamonte Alessandro

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