Il Consiglio di Stato , sez. V, è nuovamente intervenuto , con sentenza del 06/05/2014 , n. 2331, nella materia elettorali relativa alle elezioni della Regione Piemonte, (dopo le precedenti sentenze di annullamento del procedimento elettorale regionale a causa della falsità delle sottoscrizioni apposte in sede di presentazione delle liste elettorali), ponendo l’accento sulla situazione particolare ed eccezionale che l’annullamento delle elezioni ha creato e sugli effetti derivanti.
La sentenza di annullamento del procedimento elettorale, a causa della falsità delle sottoscrizioni apposte, infatti, ha determinato la rinnovazione delle operazioni elettorali e la convocazione di nuovi comizi elettorali.
Ai sensi dell’art. 1 , co. 1 , lett. c) della legge regionale del Piemonte n. 21/2009, i gruppi consiliari regionali, presenti in Consiglio regionale prima della convocazione dei comizi elettorali, possono sottoscrivere, mediante un proprio rappresentante legittimato, una dichiarazione di collegamento con una lista elettorale al fine di esimerla dall’obbligo di presentare le sottoscrizioni al momento della presentazione della lista stessa dinanzi l’ufficio elettorale centrale.
L’esimente, è stata eccezionalmente prevista solo in virtù della presenza di fatto del gruppo consiliare all’interno del Consiglio Regionale.
La lista elettorale dei ricorrenti, delegati e candidati della lista “Partito dei Pensionati per Picchetto”, è stata esclusa dalla consultazione elettorale del 25 maggio 2014 per la Provincia di Cuneo dall’Ufficio Centrale elettorale regionale per il Piemonte con la motivazione che l’indebita partecipazione della lista alla precedente tornata elettorale avrebbe escluso la possibilità per la stessa di avvalersi della esimente di cui all’art. 1, co. 1, lett. c), l. r. 21/2009, e, pertanto, non risultava corredata dal numero si sottoscrizioni necessarie per la presentazione della lista.
La dichiarazione di collegamento resa dal gruppo consiliare regionale c.d. “Partito dei pensionati per Cota” in favore della lista sopra citata, infatti, non è stata ritenuta valida dall’Ufficio elettorale regionale in quanto il gruppo “pensionati per Cota” è risultato privo di legittimazione per effetto dell’accertata falsità documentale delle elezioni regionali del 2010 e, pertanto, sarebbe stato privo del presupposto necessario per partecipare , legittimamente, alle elezioni regionali e , successivamente, costituirsi in aula consiliare.
I ricorrenti hanno, pertanto, presentato ricorso ex art. 129 c.p.a. dinanzi il TAR Piemonte il quale ha rigettato il ricorso accertando la nullità derivata e conseguenziale della costituzione del gruppo regionale.
I ricorrente hanno impugnato , successivamente, la sentenza di rigetto del TAR dinanzi il Consiglio di Stato che , ribaltando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso ed ha accertato la legittimità della presentazione della lista elettorale.
I giudici hanno, infatti, riconosciuto che l’esimente della presentazione delle liste elettorali munite di sottoscrizioni si applica a tutte le liste che si avvalgono di una dichiarazione di collegamento resa da un gruppo consiliare presente in Consiglio nella precedente tornata.
I giudici hanno specificato che, letteralmente, la presenza del gruppo all’interno del Consiglio regionale, di cui all’art. 1 l.r. 21/2009, è da intendersi come “mera presenza di fatto”, a nulla rilevando se tale presenza fosse giuridicamente autorizzata a monte dalla legittima partecipazione alla competizione elettorale della lista che abbia espresso il gruppo consiliare.
Il presupposto di mero fatto è l’elemento necessario a fornire l’indice presuntivo di rappresentatività del gruppo (Cons. di Stato, n. 8145/2010), e quindi della lista collegata, in quanto si fonda sul dato oggettivo e quantitativo dei voti ricevuti e del consenso elettorale che ha fatto si che il gruppo si costituisse in Consiglio.
Il consenso popolare storicamente tributato alla lista, che le ha premesso di costituirsi all’interno del Consiglio come gruppo, nonostante la falsità documentale accertata in sentenza delle sottoscrizioni, rappresenta, secondo il Consiglio di Stato, elemento sufficiente per consentire l’applicazione dell’eccezione di cui all’art. 1 l.r. 21/2009.
Secondo il Consiglio di Stato , infatti, il gruppo consiliare, anche se derivante dalla lista elettorale presentata in modo illegittimo, gode di una specifica configurazione istituzionale in quanto articolazione organizzativa del consiglio regionale e tale autonomia , letta alla luce del principio di continuità istituzionale degli organi elettivi , implica che l’annullamento delle operazioni elettorali non incida sull’attività posta in essere dai gruppi e non pregiudica lo svolgimento di alcune funzioni specifiche quali la dichiarazione di collegamento.
La sentenza, che gioco forza punta sulla tutela del principio della continuità istituzionale e sulla separazione tra lista e gruppo , ha , pertanto, respinto l’eccezione sollevata dall’Avvocatura secondo cui l’annullamento delle elezioni per falsità documentale delle liste non può che produrre come effetto la nullità di ogni atto derivante, prodromico e futuro posto in essere dal gruppo costituito sulla base della lista annullata.
Il ragionamento logico-giuridico dei giudici del Consiglio di Stato, sebbene fondato su principi fondamentali quali la continuità istituzionale e sulla normativa regionale elettorale, (materia di competenza concorrente), non sembra tener conto del dato sostanziale della partecipazione illegittima della lista alle elezioni, lista che ha dato vita ad un gruppo consiliare regionale che, ponendo ora una dichiarazione di collegamento a favore della stessa lista, ha sanato una illegittimità restando, allo stesso tempo, sempre sfornito dell’elemento concreto rappresentato dalla sottoscrizione delle liste.
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