Registrazione contratti di appalto: nuova imposta di bollo

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Con la risposta a interpello n. 446/23, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per la fase di registrazione non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto secondo le modalità indicate dall’Allegato I.4 al Codice dei Contratti, richiamato dall’art. 18, c. 10. Le nuove disposizioni si applicano in relazione ”ai futuri contratti che potrebbero essere registrati”, purché relativi a procedimenti avviati a partire da tale data.
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Agenzia delle Entrate -risposta a interpello n. 446/23

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Indice

1. Imposta di bollo alla stipula


In una istanza di interpello è stato evidenziato che l’art. 18, c. 10, d.lgs. n. 36/2023 (nuovo codice appalti pubblici), ha apportato modifiche in relazione all’imposta di bollo che l’appaltatore è tenuto a corrispondere al momento della stipula di un contratto. Più in dettaglio, si è osservato che:

  • ai sensi di detta disposizione risulta determinato “il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso”,
  • la tabella di cui all’Allegato I.4 al medesimo d.lgs. ha sostituito “le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 in materia di contratti disciplinati dal codice”.

Asserita natura sostitutiva dell’imposta
Pertanto, è stato richiesto di conoscere se, ai fini della registrazione dei contratti di appalto debba essere applicata o meno l’imposta di bollo finora richiesta per l’espletamento della formalità di registrazione in aggiunta a quella prevista dalla richiamata tabella di cui all’Allegato I.4 al nuovo Codice dei contratti. L’istante ha ritenuto che, richiamando l’art. 2 dell’Allegato I.4 del Codice dei contratti pubblici, il pagamento dell’imposta di cui all’art. 1 abbia natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, e quindi sembrerebbe che l’imposta di bollo da versare al momento della registrazione fiscale del contratto non sia dovuta.

2. La normativa


L’agenzia rammenta che:

  • l’art. 18, c. 10, del richiamato codice, stabilisce che “Con la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. […] l’allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice”;
  • l’allegato I.4 prevede all’art. 1 che “Il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla base della Tabella annessa […]. L’imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall’imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro”;
  • l’art. 2 dell’allegato in esame stabilisce che “Il pagamento dell’imposta di cui all’articolo 1 ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642”.

3. Operatività dal I° luglio 2023


Come precisato nella circolare 22/E del 28 luglio 2023, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine all’applicazione delle nuove disposizioni, le stesse trovano applicazione solo con riferimento ai procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023.

4. Pagamento alla stipula


Inoltre, nella medesima circolare 22/E del 2023 è stato precisato che per effetto delle novità introdotte col nuovo codice, il pagamento assolto alla stipula del contratto dall’aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l’intera procedura, in sostituzione dell’imposta di bollo dovuta in forza del d.P.R. n. 642/1972. Con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più previsti ulteriori versamenti dell’imposta di bollo da parte dell’aggiudicatario.


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5. Modalità di versamento


Quanto alle modalità di versamento, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 240013/2023, stabilisce che l’imposta di bollo di cui all’art. 18, c. 10, d.lgs. n. 36/2023, in sostituzione delle modalità di cui all’art. 3, c. 1, lett. a), d.P.R. n. 642/1972, è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE). Altre modalità di versamento, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma PagoPA, possono essere definite con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

6. Codici tributo


Con la risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023 sono, peraltro, istituiti dei codici tributo per il versamento dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve tramite il modello di versamento F24 ELIDE al momento della stipula del contratto:

  • ”1573” denominato ”Imposta di bollo sui contratti articolo 18, comma10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
  • ”1574” denominato ”Imposta di bollo sui contratti SANZIONE articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
  • ”1575” denominato ”Imposta di bollo sui contratti INTERESSI articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.

7. Versamento telematico


Nella circolare 22/E è inoltre precisato che ove il contratto sia stato rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica, l’imposta di bollo è versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura, insieme agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici, e non è, invece, ammesso il versamento dell’imposta di bollo con modalità virtuale.

8. No all’imposta alla registrazione se pagata alla stipula


Pertanto, l’Agenzia ha ritenuto che in relazione alla fase di registrazione non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto secondo le modalità indicate dall’Allegato I.4 al Codice dei Contratti, richiamato dall’art. 18, c. 10. Inoltre, le nuove disposizioni si applicano in relazione ”ai futuri contratti che potrebbero essere registrati”, purché relativi a procedimenti avviati a partire da tale data.

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Avv. Biarella Laura

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