Utilizzabilità di conversazioni manipolate, previa specifica valutazione di attendibilità
La VI sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 1422/2018 ha affermato il principio in virtù del quale la registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita di iniziativa dalla persona offesa dal reato, costituisce prova documentale ed è pertanto utilizzabile in dibattimento.
Qualora tuttavia la conversazione risulti non continuativa poiché tagliata in alcune parti, si impone da parte del giudice una specifica valutazione della capacità probatoria della registrazione e della attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente la mera corrispondenza tra i brani registrati e quanto riferito dall’autore della manipolazione.
Dal punto di vista strettamente probatorio, nel giudizio di primo grado, erano state disposte delle intercettazioni dalle quali sembrava emergere un rapporto di criminalità organizzata tra gli imputati; nonostante ciò, però, il Tribunale evidenziava come le dichiarazioni dell’offeso, anche se corredate da tali ulteriori elementi di indagine, non fossero comunque idonee a fornire prova diretta ed autonoma dei fatti di causa.
La questione di preminente importanza, nello specifico, era quella inerente la possibilità di utilizzare o meno, come mezzo di prova, la registrazione di un colloquio avvenuto tra l’offeso e gli imputati. Il problema si poneva dal momento che risultava certamente manipolato (attraverso il taglio di alcune parti di conversazione) il contenuto del suddetto colloquio.
Mentre a giudizio del Tribunale tale mezzo di prova era da ritenersi inutilizzabile poiché il colloquio non risultava unitario, la Corte d’Appello dà un parere di avviso decisamente contrario: la registrazione è utilizzabile seppur manipolata, poiché la logica consequenzialità dei brani registrati rende comunque irrilevanti le cancellazioni.
Orbene, la Corte di Cassazione, dopo aver esaminato i vari motivi di ricorso delle parti, per quanto concerne i profili riguardanti l’ammissibilità e l’utilizzo del mezzo di prova consistente nelle registrazioni di cui sopra, ha statuito quanto segue:
- In riferimento alla doglianza che la Corte d’Appello abbia utilizzato una prova dichiarata inutilizzabile in primo grado con provvedimento non impugnato, questa è ritenuta infondata, poiché la questione dell’uso della registrazione è affrontata in vari motivi di ricorso e riguarda una prova centrale, nella prospettiva della pronuncia di secondo grado, ai fini della ritenuta colpevolezza degli imputati, ma anche, volendo, ai fini della loro innocenza viste le alterazioni che la caratterizzano.
- La registrazione è stata predisposta dall’offeso e non dalla polizia giudiziaria, pertanto non è applicabile tutta la disciplina inerente le intercettazioni e le necessarie preventive autorizzazioni da parte del giudice; si è dunque in presenza di un documento ex 234 c.p.p., il quale al primo comma stabilisce che “ È consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.”
- Risulta assolutamente certo che le registrazioni siano state manipolate dalla persona offesa che ha provveduto ad eliminarne alcune parti, e da ciò deriva senz’altro una scarsa attendibilità della prova in esame; tuttavia, questa circostanza non può di per sé determinare l’ammissibilità o meno del suddetto mezzo di prova, dal momento che i dati significativi ai fini della decisione possono benissimo essere presenti nonostante le alterazioni apportate o, al contrario, non essere presenti (ciò comporterebbe comunque degli apprezzamenti in ordine alla portata negativa dell’alterazione sull’affidabilità della capacità probatoria della registrazione).
- La sanzione di inutilizzabilità ex 191 c.p.p garantisce le posizioni difensive e colpisce le prove a carico illegittimamente acquisite contro divieti di legge, pertanto tale inutilizzabilità non può comportare la non curanza di un elemento del giudizio favorevole alla difesa che, invece, deve essere considerato e discusso secondo i canoni logico-razionali del processo; anche ritenendo tale prova inutilizzabile “a carico”, ne era comunque doverosa la valutazione “a favore”, poiché incidente sull’affidabilità della testimonianza dell’offeso che aveva manipolato la prova documentale.
- Non esiste alcuna preclusione per i giudici di secondo grado in ordine alla ridiscussione, anche su impulso d’ufficio, dell’utilizzabilità formale della prova in argomento. Leggendo l’art. 597, 1 c.p.p., infatti, si trova un puntuale riferimento ai singoli “punti” e “capi” della sentenza impugnata: la cognizione dei giudici d’Appello si deve, pertanto, limitare ai “punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti”. Nell’ambito di ogni capo, i singoli punti della decisione incarnano un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere del giudice si esaurisce quando sono stati decisi tutti i punti che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato; il “punto” della decisione cui si riferisce il primo comma dell’art. 597 c.p.p., quindi, riguarda essenzialmente le statuizioni sostanziali e non quelle inerenti le valutazioni processuali, come in questo caso.
- La Corte d’Appello ha correttamente tenuto in considerazione che, essendo stata la registrazione manipolata, la valutazione del suo contenuto necessitasse solo di particolare cautela. La possibilità di valutazione frazionata è una massima d’esperienza che non impedisce un’utilizzazione della prova, purché vi sia una valutazione attenta della ragione del parziale mendacio che escluda l’inattendibilità delle restanti dichiarazioni.
Alla luce degli elementi di cui sopra, la Corte di Cassazione ha disposto l’annullamento della sentenza al fine di consentire un nuovo giudizio nel quale il giudice di rinvio valuti non solo l’attendibilità della persona offesa, anche e soprattutto alla luce delle manipolazioni dalla stessa effettuate sulla registrazione, ma anche il contenuto di quest’ultima.
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