Nella sentenza n. 4998 del 4 giugno 2024, il Consiglio di Stato si pronuncia sugli effetti della pronuncia di incostituzionalità sul regolamento adottato in base alla legge dichiarata incostituzionale.
Indice
1. La vicenda del regolamento incostituzionale
DIRER Campania, un’associazione sindacale che rappresenta i quadri direttivi e i dirigenti regionali, aveva impugnato il regolamento “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale” approvato con delibera del 29 ottobre 2011 e emanato dal Presidente della Giunta il 15 dicembre 2011, oltre alle delibere della Giunta regionale del 10 settembre 2012, nn. 475, 478 e 479, che recano modifiche e integrazioni al regolamento.
La contestazione si basava su sei motivi, di cui due erano attinenti a presunti vizi di legittimità costituzionale delle norme regionali che avevano autorizzato a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento amministrativo, ovvero:
- Violazione degli articoli 121 e 123 della Costituzione: La norma regionale avrebbe previsto un procedimento per l’approvazione del regolamento divergente da quello disciplinato dallo Statuto regionale, che imponeva l’approvazione dei regolamenti da parte del Consiglio regionale.
- Insufficienza delle norme generali regolatrici della materia: La legge regionale non avrebbe determinato in modo specifico le norme generali regolatrici della materia, come richiesto dall’art. 123 della Costituzione e dall’art. 56, comma 4, dello Statuto regionale.
Il TAR aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendoli infondati, e così DIRER ha proposto appello
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2. Il ragionamento del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, annullando il regolamento impugnato per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che autorizzava la delegificazione. La decisione riconosce vizi di legittimità costituzionale: la Corte Costituzionale, infatti, con sentenza del 10 luglio 2023, n. 138, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge della Regione Campania 6 agosto 2010, n. 8, che autorizzava la Giunta a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento amministrativo senza stabilire adeguate norme generali regolatrici della materia. Lamenta poi la mancanza di norme generali specifiche, poiché la legge regionale si limitava a indicare principi generali dell’azione amministrativa, come imparzialità e buon andamento, senza specificare un modello organizzativo dettagliato, lasciando così alla Giunta un’eccessiva libertà di definizione, configurando una sorta di “delega in bianco”. Viene infine precisato che la dichiarazione di illegittimità costituzionale non ha effetti caducanti immediati sul regolamento, ma ne comporta l’annullamento da parte del giudice amministrativo per assenza di base legale.
3. La sentenza del Consiglio di Stato
La sentenza del Consiglio di Stato n. 4412 del 2015 costituisce un importante precedente in materia di delegificazione e regolamentazione dell’ordinamento amministrativo regionale, poiché provvede a ribadire l’importanza delle norme generali regolatrici della materia, che devono contenere criteri chiari e specifici che orientino l’esercizio del potere regolamentare, al fine di evitare una eccessiva discrezionalità da parte dell’esecutivo. La decisione sottolinea quindi la necessità di mantenere un equilibrio tra il potere legislativo, che deve fissare i principi generali, e il potere esecutivo, che deve attuare tali principi con regolamenti dettagliati. Infine, la sentenza rappresenta una vittoria per l’associazione sindacale DIRER, che ha visto riconosciuta la fondatezza delle proprie contestazioni relative alla tutela dei diritti dei dirigenti regionali.
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