Regolamento Bruxelles I Bis e Private Enforcement: Il Foro della Concorrenza

Redazione 26/11/19

di Edoardo Filiberto Roversi (1)

Sommario

1. Introduzione

2. L’ambito di applicazione e la struttura del Regolamento Bruxelles I bis

3. Il domicilio del convenuto e l’eventuale riunione delle azioni

4. Il luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire

5. Conclusioni

1. Introduzione

Il 2001 ha rappresentato un anno di svolta per il diritto antitrust. In quell’anno, infatti, nel contesto del caso Courage, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha riconosciuto per la prima volta ai privati la possibilità di agire in giudizio davanti alle corti civili per chiedere il risarcimento del danno causato loro da un comportamento idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza[2]. Tale novità, introdotta principalmente per garantire la piena efficacia delle norme poste a tutela della concorrenza[3], è stata successivamente confermata dalla Corte in ulteriori occasioni[4], andando definitivamente ad aprire la strada a quello che oggi è denominato private enforcement, termine utilizzato in contrapposizione al c.d. public enforcement, ossia l’applicazione delle norme europee della concorrenza da parte della Commissione e delle autorità nazionali della concorrenza[5].

L’attribuzione ai privati del diritto di agire in giudizio davanti alle corti civili in caso di violazione del diritto della concorrenza rappresenta un fenomeno visto di buon occhio dalla maggior parte degli esperti e dei practicioners del settore, che considerano il private enforcement come un ulteriore strumento tanto per la repressione quanto per la prevenzione degli illeciti anticoncorrenziali[6]. Tuttavia, il riconoscimento ai privati del diritto di agire direttamente in reazione ad una condotta anticoncorrenziale ha sollevato una serie di questioni problematiche. In particolare, la natura spesso complessa degli illeciti antitrust[7] rendeva di cruciale importanza il compimento di un lavoro di armonizzazione del diritto, tanto sostanziale quanto processuale, degli Stati membri.

Proprio tale necessità si trova alla base dell’adozione, da parte del Parlamento europeo e della Commissione, della Direttiva 2014/104/UE[8], il cui esplicito fine era proprio quello di aumentare la certezza del diritto, riducendo le differenze fra gli Stati membri con riferimento alle norme nazionali che regolano le azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni sia del diritto della concorrenza dell’Unione che del diritto della concorrenza nazionale, andando quindi a garantire maggiore uniformità alle imprese operanti nel mercato interno e a migliorare le condizioni alle quali i consumatori potevano esercitare i propri diritti.

Tale Direttiva ha, dunque, dettato una serie di principi volti ad armonizzare innumerevoli elementi delle azioni per il risarcimento dei danni derivanti da comportamenti anticoncorrenziali, tra cui la quantificazione del danno, la divulgazione delle prove e i termini di prescrizione per intentare azione. Per quanto concerne, invece, la materia giurisdizionale, la Direttiva si è astenuta dal delineare una disciplina autonoma e completa, limitandosi a rimandare a quella che era (ed è tuttora) la primaria fonte di riferimento a livello europeo in questo settore: il Regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale[9].

In questa sede, dunque, dopo un breve esame circa l’ambito applicativo e la struttura del suddetto Regolamento, si andranno ad analizzare le possibilità che tale Regolamento offre, sotto il profilo della scelta dell’organo giurisdizionalmente competente, a chi voglia intentare un’azione per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme poste a tutela della concorrenza.

[1] Praticante avvocato presso Cleary Gottlieb SteenHamilton, LL.M. in International Business Law presso King’s College London, Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

[2] Cfr. Corte di giustizia dell’Unione europea, sent. 20.9.2001, C-453/99, Courage Ltd c. Bernard Crehan, § 26. Si veda, tra molti, A. Komninos, New Prospects for Private Enforcement of EC Competition Law: Courage v. Crehan and the Community Right to Damages, in Common Market Law Review, 2002, pagg. 447-487; V. Milutinovic, The “Right to Damages” under EU Competition Law: From Courage v. Crehan to the White Paper and Beyond, Kluwer Law International, 2010.

[3] Si tratta in particolare degli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, aventi ad oggetto, rispettivamente, gli accordi, le decisioni di associazioni e tutte le pratiche concordate tra imprese che possano impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza e lo sfruttamento abusivo di posizione dominante.

[4] Cfr., tra molte, Corte di giustizia dell’Unione europea, sent. 13.7.2006, cause riunite da C-295/04 a C-298/04, Manfredi e altri c. Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA e altri; Corte di giustizia dell’Unione europea, sent. 14.6.2011, C-360/09, Pfleiderer AG c. Bundeskartellamt; Corte di giustizia dell’Unione europea, sent. 6.11.2012, C-199/11, Europese Gemeenschap c. Otis NV; Corte di giustizia dell’Unione europea, sent. 6.6.2013, C-536/11, Bundeswettbewerbsbehörde c. Donau Chemie AG; Corte di giustizia dell’Unione europea, sent. 5.6.2014, C-557/12, Kone AG c. ÖBB-Infrastruktur AG.

[5] Cfr. A. Komninos, Public and Private Antitrust Enforcement in Europe: Complement? Overlap?, in Competition Law Review, 2006, 3(1), pag. 10; W. Wils, The Relationship Between Public Antitrust Enforcement and Private Actions for Damages, in World Competition, 32(1), 2009, pag. 4.

[6] Cfr. C.A. Jones, Private Antitrust Enforcement in Europe: A policy Analysis and Reality Check, in World Competition, 2004, 27(1) pag. 13; R.H. Lande, J.P. Davis, Benefits From Private Antitrust Enforcement: An Analysis of Forty Cases, in University of San Francisco Law Review, 2008, 42, pag. 879. Non sono mancate, tuttavia, voci contrarie all’utilità e all’auspicabilità di riconoscere ai privati un diritto ad agire per danni subiti in conseguenza di illeciti antitrust, cfr. W. Wils, Should Private Antitrust Enforcement Be Encouraged in Europe?, in World Competition, 26(3), 2003, pag. 473.

[7] Tale complessità si manifesta nel carattere solitamente plurisoggettivo degli illeciti derivanti dalla violazione di norme sulla concorrenza, così come nel fatto che essi possono comportare la realizzazione di danni plurilocalizzati. Sul punto, vedi R. Monico, La giurisdizione in materia extracontrattuale nello spazio giudiziario europeo, 2018, pp. 234 ss.

[8] Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea.

[9] Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in Gazz. Uff. Un. eur., L351 del 20 dicembre 2012. Ai sensi dell’art. 81 del predetto Regolamento, questo ha sostituito, per le dispute instaurate successivamente al 10 gennaio 2015, la disciplina contenuta nel Regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in Gazz. Uff. Un. eur., L12 del 16 dicembre 2000. Quest’ultimo Regolamento aveva sua volta sostituito, per i contenziosi instaurati tra il 1° marzo 2002 e il 10 gennaio 2015, la Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in Gazz. Uff. Un. eur., L299 del 31 dicembre 1972.

2. L’ambito di applicazione e la struttura del Regolamento Bruxelles I bis

Il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (c.d. “Regolamento Bruxelles I bis”) rappresenta il punto di arrivo di un lungo processo di armonizzazione della materia giurisdizionale a livello europeo, iniziato nel 1968 con la Convenzione di Bruxelles e proseguito con il Regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 (c.d. “Regolamento Bruxelles I”)[10]. Una succinta analisi dell’ambito applicativo e della struttura del Regolamento Bruxelles I bis risulta essenziale al fine di comprendere la portata e la rilevanza della disciplina in quest’ultimo contenuta.

L’ambito applicativo del Regolamento Bruxelles I bis è individuato sulla base di due criteri il cui soddisfacimento è condizione necessaria affinché ad un’azione possano applicarsi le disposizioni in esso contenute. Tali criteri concernono la natura internazionale della causa e l’oggetto della stessa, che deve riguardare la materia civile o commerciale. Per quanto riguarda il primo elemento, esso era espressamente previsto dal preambolo della Convenzione di Bruxelles del 1968 e, nonostante non venga menzionato nei Regolamenti successivi, si è ritenuto che questo trovi applicazione anche in questi ultimi[11]. Pertanto, il Regolamento Bruxelles I bis si applica alle controversie che presentano un carattere di estraneità, indipendentemente dal fatto che tale carattere riguardi uno Stato membro o un paese terzo[12]. Per quanto concerne il secondo criterio, esso trova, invece, esplicita statuizione all’interno dell’articolo 1 del Regolamento. Quest’ultimo, tuttavia, non fornisce una definizione specifica di ciò che possa essere ricompreso all’interno del concetto di “materia civile e commerciale”; pertanto, ogni controversia non espressamente esclusa (dal Regolamento stesso[13] o dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea[14]) deve ritenersi rientrante in tale nozione[15].

Con specifico riferimento alle azioni dirette ad ottenere un risarcimento del danno derivante dalla violazione delle norme concorrenziali, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha ritenuto che queste debbano essere annoverate tra le azioni aventi ad oggetto materia civile e commerciale[16]. Conseguentemente, nel caso in cui una controversia relativa ad un illecito antitrust presenti elementi di estraneità, essa rientrerà nell’ambito applicativo del Regolamento Bruxelles I bis e, dunque, troveranno applicazione le disposizioni in quest’ultimo contenute.

Una volta chiarito che ogni azione internazionale civile e commerciale (e, quindi, ogni controversia internazionale concernente la violazione di norme concorrenziali) rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento, è opportuna una breve analisi circa la struttura del Regolamento stesso. Il contenuto di quest’ultimo può essere, in via di approssimazione, scomposto in due sezioni: la prima concernente l’individuazione dell’organo giurisdizionalmente competente a decidere una controversia e la seconda relativa al riconoscimento e all’esecuzione della pronuncia emessa dall’organo giurisdizionale identificato sulla base dei criteri di cui alla prima parte del Regolamento. Per quanto riguarda tali criteri, è necessario tenere conto della differenziazione di regimi che il Regolamento dispone adottando come elemento di discrimen il domicilio del convenuto. Infatti, mentre nel caso in cui il convenuto sia un soggetto domiciliato in uno Stato membro, la corte giurisdizionalmente competente dovrà essere determinata sulla base delle regole contenute all’interno del Regolamento stesso, l’articolo 6 di quest’ultimo sancisce che, qualora il convenuto sia domiciliato in uno Stato non membro dell’Unione europea, la corte adita dovrà valutare la sussistenza del proprio potere giurisdizionale alla luce delle norme nazionali[17][18]. Con riguardo a tale disposizione, si rende necessaria una precisazione: infatti, è opportuno sottolineare che suddetta differenziazione di regimi influisce solamente sulla prima parte del Regolamento, ossia quella relativa all’individuazione dell’organo giurisdizionalmente competente, non alterando in alcun modo l’applicabilità delle disposizioni sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni[19].

L’elemento sopra descritto è particolarmente rilevante nelle azioni dirette ad ottenere un risarcimento del danno derivante dalla violazione di norme concorrenziali. Infatti, dato il carattere tipicamente plurisoggettivo e plurilocalizzato di alcune condotte illecite concernenti il diritto antitrust, sarà necessario tenere sempre in considerazione il fatto che, anche ove l’attività illecita sia unica, è possibile che la competenza giurisdizionale nei confronti dei responsabili sia determinata sulla base di norme differenti, nonostante la controversia rientri all’interno dell’ambito applicativo del Regolamento[20].

[10] È opportuno sottolineare sin da subito che ognuno di tali strumenti normativi si pone in un rapporto di continuità rispetto ai propri predecessori. Questo elemento trova esplicito riconoscimento nel Considerando 34 del Regolamento Bruxelles I bis, il quale richiede di interpretare le disposizioni del Regolamento in modo coerente rispetto all’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con riferimento alla Convenzione di Bruxelles del 1968 e del Regolamento Bruxelles I. Proprio al fine di dare applicazione al principio di continuità, la Corte ha, in più occasioni, sancito la diretta applicabilità dell’interpretazione delle disposizioni della Convenzione e del Regolamento Bruxelles I al Regolamento Bruxelles I bis, ogniqualvolta tali disposizioni possano essere considerate equivalenti. Cfr. Corte di giustizia dell’Unione europea, sent. 15.6.2017, C-249/16, Kareda, § 27; Corte di giustizia dell’Unione europea, sent. 17.10.2017, C-194/16, Bolagsupplysningen and Ilsjan, § 24.

[11] Cfr., a mero titolo esemplificativo, Corte di giustizia dell’Unione europea, Parere 1/03 sulla competenza della Comunità a concludere la nuova Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, §§ 143-145.

[12] Cfr. K. Trimmings, P. Torremans, A.Grusic, Cheshire, North & Fawcett: Private International Law, Oxford University Press, 2017, pagg. 202-203; F. Mosconi, C. Campiglio, Diritto internazionale privato e processuale. Parte generale e obbligazioni, UTET, 2017, pagg. 3-4.

[13] L’articolo 1 del Regolamento Bruxelles I bis dispone l’esclusione dal proprio ambito di applicazione delle cause aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi o derivanti da rapporti comparabili al matrimonio, i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di persone giuridiche, i concordati e le procedure affini, la sicurezza sociale, l’arbitrato, le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nonché i testamenti e le successioni.

[14] Cfr. inter alia Corte di giustizia dell’Unione europea, sent. 14.10.1976, C-29/76, LTU c. Eurocontrol, sent. 16.12.1980, C-814/79, Netherlands State c. Ruffer, sent. 14.11.2002, C-271/00, Gemeente Steenbergen c. Luc Baten.

[15] Cfr. Jennard Report, pag. 9; Schlosser Report, pag. 82, § 23; T.C. Hartley, International Commercial Litigation. Text, Cases and Materials on Private International Law, Cambridge University Press, 2a ed., 2015, pp. 31-41.

[16] In merito, cfr. Corte di giustizia dell’Unione europea, sent. 23.10.2014, C-302/13, flyLaL-Lituhanian Airlines AS c. Starptautiska lidosta Riga VAS e Air Baltic Corporation AS, § 29, secondo cui “un ricorso, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, avente ad oggetto il risarcimento del danno risultante dalla violazione delle norme del diritto sulla concorrenza, è di natura civile e commerciale”.

[17] A tale proposito, è opportuno notare come la regola per cui la competenza giurisdizionale in dispute civili o commerciali transnazionali in cui il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro è da determinarsi sulla base delle norme nazioni della corte adita si espone ad alcune eccezioni, le quali sono specificamente indicate dall’articolo 6(1).

[18] Si tenga conto che, per quanto concerne la normativa italiana, l’articolo 3(2) della legge n. 218/1995 recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato prevede che, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la giurisdizione italiana sussiste in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione di Bruxelles. In altre parole, nel caso in cui il convenuto di una disputa transnazionale di natura civile e commerciale non sia domiciliato in uno Stato membro, il Regolamento demanda alle norme nazionali il compito di determinare la sussistenza di giurisdizione in capo alle proprie corti e, nel caso dell’ordinamento italiano, le norme nazionali rimandano alle disposizioni della Convenzione di Bruxelles, le quali, dunque, in ultima istanza, troveranno applicazione. In merito al carattere statico del rimando di cui all’articolo 3(2) della legge n. 218/1995 cfr. Cass. civ. sez. un. ord. n. 22239/2009.

[19] In altre parole, anche nel caso in cui un giudice ritenga di avere, sulla base della propria legge nazionale, potere giurisdizionale a dirimere una controversia internazionale concernente la materia civile e commerciale e in cui il convenuto sia una persona domiciliata in uno Stato non membro, la decisione adottata da quel giudice con riferimento a quella controversia troverebbe “automatico” riconoscimento ed esecuzione all’interno del territorio dell’Unione europea. Questo è evidente se si tiene a mente che ogni disputa internazionale civile e commerciale (indipendentemente dal domicilio del convenuto) rientra all’interno dell’ambito di applicazione del Regolamento Bruxelles I bis e che è l’articolo 6 dello stesso Regolamento a compiere un rimando alla normativa nazionale nei casi in cui il convenuto sia domiciliato in uno Stato non europeo.

[20] Cfr., per esempio, Corte di giustizia dell’Unione europea, sent. 27.10.1998, C-51/97, Rèunion Européenne SA c. Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV.

3. Il domicilio del convenuto e l’eventuale riunione delle azioni

Terminata dunque questa breve analisi circa l’ambito d’applicazione e la struttura del Regolamento Bruxelles I bis, è possibile trattare ora del tema che ci occuperà nelle prossime pagine, ossia l’individuazione dei fori giurisdizionalmente competenti a decidere controversie che trovano la propria causa nella violazione di norme concorrenziali e, in particolare, alla luce di quanto si è detto nei paragrafi che precedono, controversie che presentano elementi di estraneità e in cui il convenuto sia domiciliato in uno Stato membro.

La differenziazione dei regimi disposta dal Regolamento Bruxelles I bis per l’identificazione dell’organo giurisdizionale competente rende evidente la rilevanza della nozione di domicilio all’interno della struttura del Regolamento. Tale elemento diviene poi centrale se si considera che la norma cardine del Regolamento utilizza proprio questo concetto quale criterio per l’attribuzione della competenza giurisdizionale. Infatti, l’articolo 4 dispone che “[…] le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro“. Il principio del foro del domicilio del convenuto, che trova la propria ratio nella necessità di individuare un criterio di collegamento tra la controversia e il territorio degli Stati membri[21], rappresenta la regola generale della prima parte del Regolamento, rispetto alla quale tutte le altre disposizioni si pongono in posizione di norme eccezionali[22] o di norme aggiuntive[23]. Proprio alla luce del ruolo ricoperto dalla nozione di domicilio del convenuto, si rendeva necessaria una definizione della stessa, la quale è contenuta all’interno degli articoli 62 e 63 del Regolamento, con riferimento, rispettivamente, alle persone fisiche e alle persone giuridiche. Per quanto concerne le persone fisiche, il Regolamento non detta una definizione autonoma, limitandosi a disporre che, al fine di determinare se il convenuto abbia il proprio domicilio nel territorio dello Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono adite, queste ultime dovranno applicare la propria legge nazionale. Diverso invece l’atteggiamento verso le persone giuridiche, per le quali l’articolo 63 individua il domicilio, alternativamente, nel luogo in cui si trova la sede statutaria, l’amministrazione centrale e il centro d’attività principale delle stesse.

L’applicazione del principio enucleato dall’articolo 4 del Regolamento alle controversie finalizzate ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla violazione di norme concorrenziali permette dunque all’attore di citare ciascun convenuto davanti agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui quest’ultimo sia domiciliato.

Tuttavia, si pone ora una questione che, nel contesto degli illeciti anticoncorrenziali, assume valenza fondamentale. Infatti, poiché tali illeciti, per loro natura, spesso si presentano come plurisoggettivi, la mera applicazione dell’articolo 4 costringerebbe l’attore a intentare tante azioni quanti sono gli Stati membri in cui i convenuti hanno il proprio domicilio, con conseguente sacrificio di alcuni degli obiettivi posti alla base del Regolamento, primo fra tutti quello di economia processuale[24]. Alla luce di ciò, il Regolamento Bruxelles I bis dispone, all’articolo 8 n. 1, che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta, in caso di pluralità di convenuti, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili[25].

Il correttivo apportato dall’articolo 8 n. 1 diviene dunque cruciale nel contesto degli illeciti concorrenziali, permettendo, ad esempio, alla vittima di un cartello di citare tutti i suoi componenti domiciliati all’intero dell’Unione europea in un solo Stato membro in cui uno di essi abbia il proprio domicilio[26].

[21] Cfr. Considerando 13 del Regolamento Bruxelles I bis.

[22] Cfr. Considerando n. 15 del Regolamento Bruxelles I bis. Si vedano, per esempio, l’articolo 71, relativo all’applicabilità di specifiche convenzioni di cui due o più Stati membri siano parte o l’articolo 24, relativo ai c.d. casi di giurisdizione esclusiva.

[23] Cfr. Considerando n. 16 del Regolamento Bruxelles I bis. Si vedano, a mero titolo esemplificativo, l’articolo 7 relativo alle c.d. exorbitant jurisdictions o l’articolo 8, relativo a casi di concentrazione di azioni in ragione della loro connessione, disposizioni di cui avremo modo di parlare nel proseguo.

[24] A tal proposito, infatti, è opportuno tenere in considerazione anche il disposto del Considerando n. 21 ai sensi del quale, al fine di garantire il funzionamento armonioso della giustizia, deve essere stabilito un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione.

[25] Cfr. J.J. Fawcett, Multi-party litigation in private international law, in The International and Comparative Law Quarterly, 1995, pagg. 744-770; Z.S. Tang, Multiple defendants in the European jurisdiction regulation, in European Law Review, 2009, pagg. 80-102; v. anche Corte di giustizia dell’Unione europea, inter alia, sent. 13.7.2006, C-103/05, Reisch Montage c. Kiesel Baumaschinen Handels; sent. 11.10.2007, C-98/06, Freeport c. Olle Arnoldsson; sent. 1.12.2011, C-145/10, Eva-Maria Painer c. Standard; sent. 11.4.2013, C-645/11, Land Berlin c. Ellen Mirjam Sapir and Others.

[26] A tale proposito, cfr. Corte di giustizia dell’Unione europea, sent. 21.5.2015, C-352/13, Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA c. Evonik Degussa and Others, § 33, secondo cui l’articolo 8(1) “[…] deve essere interpretato nel senso che la norma di concentrazione delle competenze in caso di pluralità di convenuti stabilita da tale disposizione può applicarsi riguardo a un’azione volta alla condanna in solido al risarcimento del danno e, nell’ambito di tale azione, alla produzione di informazioni, nei confronti di imprese che hanno partecipato in maniera diversa, sul piano geografico e temporale, a un’infrazione unica e continuata al divieto di intese previsto dal diritto dell’Unione accertata da una decisione della Commissione“.

4. Il luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire

Il foro del domicilio del convenuto, eventualmente combinato con la regola disposta dall’articolo 8 n. 1 del Regolamento Bruxelles I bis, non rappresenta tuttavia l’unica opzione a disposizione del soggetto privato che desideri intentare una causa per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un comportamento anticoncorrenziale. Infatti, come si è avuto modo di accennare in precedenza, la struttura del Regolamento si articola in una serie di disposizioni che si pongono in posizione di norme aggiuntive rispetto al principio contenuto all’articolo 4, offrendo all’attore la possibilità di scegliere tra una pluralità di fori giurisdizionalmente competenti.

Una di queste disposizioni è rappresentata dall’articolo 7 del Regolamento Bruxelles I bis, il quale riconosce all’attore la possibilità di convenire una persona domiciliata in uno Stato membro davanti agli organi giurisdizionali di un diverso Stato membro. Tale disposizione si basa sul c.d. principio di prossimità, secondo il quale un allontanamento dalla regola generale disposta dall’articolo 4 è possibile nel caso in cui i fatti e le caratteristiche del procedimento collochino un giudice di uno Stato membro diverso da quello di domicilio del convenuto in una posizione più idonea a dirimere la controversia[27].

In particolare, ai fini dell’analisi che ci occupa, data la natura extracontrattuale della responsabilità derivante dalla violazione del diritto della concorrenza[28], assume rilievo quanto disposto dall’articolo 7 n. 2 del Regolamento, ai sensi del quale, in materia di illeciti civili dolosi o colposi[29], un soggetto può essere convenuto anche davanti all’autorità giurisdizionale del “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”[30]. Con riferimento a quest’ultima locuzione, la Corte di giustizia dell’Unione europea ne ha elaborato una nozione autonoma che trova il proprio fondamento nella c.d. teoria dell’ubiquità, per cui il luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire indica, indistintamente, sia il luogo in cui si è manifestato il danno sia il luogo dell’evento generatore di tale danno[31], lasciando dunque all’attore la possibilità di scegliere uno tra questi fori.

Prima di analizzare l’applicazione concreta della teoria dell’ubiquità ai casi di controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati dalla violazione della normativa antitrust, è opportuno trattare brevemente dell’individuazione del danno rilevante per l’identificazione del foro giurisdizionalmente competente ai sensi dell’articolo 7 n. 2 del Regolamento Bruxelles I bis. Infatti, la Corte di giustizia ha, in più occasioni, sottolineato la differenza tra danni diretti e mere conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’illecito, attribuendo esclusiva rilevanza, limitatamente ai profili giurisdizionali, ai primi[32]. Da tale impostazione ne è derivata l’assoluta mancanza di rilevo tanto dei danni subiti da un soggetto terzo a causa dell’impatto negativo di un illecito sulla vittima “immediata” dello stesso[33], quanto delle indirette conseguenze economico-finanziarie sopportate da quest’ultima[34]. Con specifico riferimento ai profili giurisdizionali nel contesto di azioni antitrust, il giudice europeo ha ricondotto all’interno della categoria di danni diretti non solo le perdite di reddito derivanti da un calo delle vendite conseguenti una condotta posta in essere in violazione del diritto della concorrenza, ma anche il pagamento da parte del consumatore finale di un prezzo maggiorato in ragione della traslazione su quest’ultimo da parte del distributore dell’incremento di prezzo causato da un’intesa anticoncorrenziale[35], così attribuendo loro rilevanza per l’individuazione del foro giurisdizionalmente competente.

Chiariti, dunque, alcuni punti preliminari, l’applicazione concreta della teoria dell’ubiquità ai casi di controversia aventi ad oggetto il risarcimento dei danni causati dalla violazione della normativa antitrust non risulta comunque sempre agevole. Infatti, proprio la complessità che solitamente caratterizza questo genere di illeciti (e a cui si faceva riferimento in apertura) rende particolarmente difficoltoso individuare sia il luogo in cui si è manifestato il danno sia il luogo dell’evento generatore di tale danno. Proprio per questa ragione, risulta di cruciale rilevanza compiere un’analisi approfondita dei casi in cui la Corte di giustizia dell’Unione europea è stata chiamata a chiarire il significato del disposto dell’articolo 7 n. 2 del Regolamento Bruxelles I bis con specifico riferimento agli illeciti anticoncorrenziali.

La prima occasione in cui la Corte di giustizia ha dovuto occuparsi della questione risale al 2013, nel contesto del caso CDC[36]. La controversia aveva origine da un’azione per la violazione dell’articolo 101 TFUE intentata innanzi a un’autorità giurisdizionale tedesca da parte di CDC (un c.d. litigation vehicle con sede a Bruxelles) nei confronti di sei società con sede legale in cinque Stati membri diversi dalla Germania. L’attività illecita era consistita prevalentemente nello scambio di informazioni importanti e riservate concernenti il mercato e/o le imprese e nella fissazione e monitoraggio dei prezzi nell’ambito di riunioni e di conversazioni telefoniche multilaterali e/o bilaterali che avevano avuto luogo più o meno regolarmente in Belgio, in Germania e in Francia. A seguito di un’eccezione di incompetenza da parte delle convenute, il Landgericht Dortmund decideva di sospendere il procedimento e di domandare alla Corte di giustizia dell’Unione europea se l’articolo 7 n. 2 del Regolamento Bruxelles I bis (già articolo 5 n. 3 del Regolamento Bruxelles I) dovesse essere interpretato nel senso che, nel caso di azione proposta nei confronti di convenuti domiciliati in diversi Stati membri e volta a ottenere un risarcimento danni a seguito di un’infrazione all’articolo 101 TFUE compiuta in diversi Stati membri, l’evento dannoso potesse ritenersi avvenuto, in riferimento a ciascun convenuto e per l’insieme dei danni fatti valere, negli Stati membri nei quali erano stati conclusi ed attuati gli accordi collusivi.

Nel caso CDC, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha applicato il principio dell’ubiquità e, quindi, al fine di identificare il luogo in cui l’evento dannoso era avvenuto, ha distinto tra luogo del fatto generatore del danno e luogo in cui tale danno si è manifestato. Per quanto riguarda il luogo del fatto, la Corte ha ritenuto che, nel caso di violazione dell’articolo 101 TFUE, l’evento generatore del danno sia da individuarsi nell’intesa anticoncorrenziale e che, quindi, i giudici del luogo in cui tale intesa sia stata conclusa debbano essere ritenuti competenti a dirimere la controversia per il risarcimento del danno derivante da suddetto comportamento. Tale criterio, tuttavia, risultava di scarsa utilità e applicabilità nel caso in cui non fosse possibile individuare un luogo unico dove l’accordo anticoncorrenziale fosse stato concluso, ossia nel caso in cui esso fosse costituito da una serie di accordi collusivi adottati, per esempio, in occasione di varie riunioni e consultazioni svoltesi in diversi luoghi all’interno dell’Unione europea o, ancora, tramite mezzi di comunicazione “a distanza”[37]. Per queste ragioni, la Corte ha ritenuto opportuno individuare un secondo luogo dell’evento causale nel luogo in cui sia stato concluso il singolo accordo tra quelli che hanno, nel loro complesso, costituito l’intesa illecita, che ha di per sé solo causato l’asserito danno[38].

Per quanto concerne, invece, il luogo in cui il danno si è manifestato, il giudice europeo, dopo aver identificato tale danno nei costi supplementari pagati a causa di un prezzo artificiosamente elevato, ha ritenuto opportuno chiarire la necessità di individuare tale luogo con riferimento a ciascuna vittima del comportamento contra articolo 101 TFUE e di individuarlo nel luogo in cui tale vittima ha la propria sede sociale[39][40].

I principi elaborati nel caso CDC sono stati, nel 2017, ripresi e parzialmente rivisti dalla Corte di giustizia nel contesto del caso flyLAL[41]. In tale sede, tuttavia, la Corte non si è limitata ad un’analisi delle questioni giurisdizionali con riferimento alle violazioni dell’articolo 101 TFUE, cogliendo l’occasione per esprimersi anche con riguardo ai comportamenti illeciti contrari all’articolo 102 TFUE. Il caso aveva ad oggetto un’azione promossa dalla compagnia lituana flyLAL nei confronti della compagnia lettone Air Baltic e dell’Aeroporto di Riga (Lettonia) innanzi a un’autorità giurisdizionale lituana. L’attrice chiedeva il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’estromissione dal mercato derivante dalla politica di prezzi predatoria messa in pratica da Air Baltic e finanziata attraverso la riduzione, a vantaggio di quest’ultima, delle tariffe dei servizi aeroportuali forniti dall’Aeroporto di Riga per voli da e verso l’aeroporto di Vilnius (Lituania). Avendo le convenute sollevato un’eccezione di incompetenza, la Lietuvos apeliacinis teismas decideva di sospendere il procedimento e di domandare alla Corte di giustizia dell’Unione europea se l’espressione “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” di cui all’articolo 7 n. 2 del Regolamento Bruxelles I bis (già articolo 5 n. 3 del Regolamento Bruxelles I) dovesse essere interpretata nel senso che essa si facesse riferimento al luogo in cui le convenute avevano concluso l’accordo illecito in violazione dell’articolo 101 TFUE oppure al luogo in cui le convenute avevano compiuto gli atti attraverso i quali avevano sfruttato il vantaggio economico derivante da tale accordo, praticando una politica dei prezzi predatoria in relazione ai mercati in cui operava anche la ricorrente.

La Corte di giustizia, dopo aver chiarito che la domanda pregiudiziale proposta concerneva violazioni tanto dell’articolo 102 TFUE (concretizzatesi nella messa in pratica di una politica di prezzi predatoria) quanto dell’articolo 101 TFUE (costituite dalla conclusione di un accordo anticoncorrenziale)[42], ha applicato la teoria dell’ubiquità, andando, dunque, ad indagare ove si collocasse il luogo del fatto generatore del danno e il luogo in cui tale danno si fosse manifestato per ciascuno dei comportamenti anticoncorrenziali. Per quanto riguarda il luogo del fatto relativo ad intese anticoncorrenziali, la Corte di Giustizia ha confermato l’interpretazione fornita nel caso CDC, individuando il luogo dell’evento generatore del danno in quello di conclusione di tale intesa[43], chiarendo, altresì, che il medesimo criterio dovesse trovare applicazione anche nel caso in cui fosse accertato che un’attività anticoncorrenziale (come, ad esempio, una politica di prezzi predatoria) fosse posta in essere in esecuzione di uno o più accordi di cartello[44].

Tuttavia, nel caso in cui un’attività posta in essere in violazione del diritto della concorrenza costituisse una violazione distinta dell’articolo 102 TFUE, il luogo dell’evento generatore sarebbe stato da individuarsi in quello in cui la condotta anticoncorrenziale in questione fosse stata messa in atto. Infatti, nel caso di sfruttamento abusivo di una posizione dominante, l’evento causale è rappresentato dall’attuazione di tale sfruttamento, ossia negli atti compiuti dall’impresa dominante per metterlo in pratica[45].

Con riferimento poi al luogo in cui il danno si è manifestato, la Corte di giustizia, dopo aver chiarito che le perdite di reddito derivanti da un calo delle vendite conseguenti una anticoncorrenziale costituisce un danno diretto (e quindi rilevante ai fini dell’analisi giurisdizionale), ha fornito un’unica interpretazione dell’articolo 7 n. 2 del Regolamento Bruxelles I bis, indipendentemente dal fatto che l’illecito sia commesso in violazione dell’articolo 101 o 102 TFUE. Infatti, in entrambi i casi, il locus damni è stato individuato nello Stato membro in cui si trova il mercato interessato dall’illecito e nel quale la vittima sostiene di aver subito il danno iniziale[46]. Risulta dunque evidente come la Corte si sia allontanata dall’interpretazione fornita nel caso CDC, ritenendo che il principio del mercato interessato rispondesse maggiormente agli obiettivi di prossimità e prevedibilità delle regole di competenza, in quanto, da un lato, i giudici dello Stato membro in cui si trova il mercato interessato sono i più idonei a esaminare le azioni intentate per il risarcimento danni e, dall’altro, un operatore economico che metta in atto condotte anticoncorrenziali può ragionevolmente aspettarsi di essere citato dinanzi ai giudici del luogo in cui tali condotte hanno falsato le regole di una sana concorrenza[47][48].

L’approccio adottato nel caso flyLAL è stato da ultimo confermato nella recente pronuncia Tibor-Trans[49], avente ad oggetto un’azione promossa dalla società ungherese Tibor-Trans nei confronti della società olandese DAF Trucks innanzi a un’autorità giurisdizionale ungherese. L’attrice, sebbene non avesse mai acquistato prodotti direttamente dalla DAF Trucks, chiedeva il risarcimento del danno subito a causa dell’incremento del prezzo di acquisto dai distributori derivante da un’intesa tra quindici produttori internazionali di autocarri, tra cui DAF Trucks. Quando la convenuta sollevava un’eccezione di incompetenza, la Győri Ítélőtábla decideva di sospendere il procedimento e di domandare alla Corte di giustizia dell’Unione europea se la nozione di “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” di cui all’articolo 7 n. 2 del Regolamento Bruxelles I bis dovesse essere interpretata nel senso di attribuire la competenza giurisdizionale al luogo in cui la vittima dell’illecito anticoncorrenziale dichiara di aver subito un danno e in cui essa ha la propria sede sociale.

In questo caso, ancora una volta concernente la violazione dell’articolo 101 TFUE, dopo aver evidenziato come nessun elemento della domanda di pronuncia pregiudiziale consentisse di concludere che fosse contestato che i giudici ungheresi non potessero trarre la loro competenza internazionale sulla base del criterio del luogo dell’evento generatore del danno lamentato, “in quanto nessuno degli accordi collusivi costitutivi di un’infrazione ai sensi dell’articolo 101 TFUE si [era] svolto in Ungheria[50], la Corte di giustizia si è concentra sull’individuazione del luogo del danno. In merito, una volta qualificato l’incremento dei costi pagati dall’attrice come conseguenza immediata dell’infrazione ai sensi dell’articolo 101 TFUE e, quindi, come danno rilevante ai fini dell’articolo 7 n. 2 del Regolamento Bruxelles I bis, il giudice europeo, in pedissequa applicazione del criterio elaborato nella decisione flyLAL, ha individuato il luogo di tale danno in quello del mercato interessato da tale infrazione, ossia il luogo in cui i prezzi del mercato sono stati falsati, nell’ambito del quale la vittima asserisce di aver subito il relativo danno[51].

La decisione Tibor-Trans, dunque, oltre a fornire ulteriore corroborazione al criterio sancito dalla decisione CDC e confermato da flyLAL per l’individuazione del luogo dell’evento generatore in caso di azioni di risarcimento danno per la violazione dell’articolo 101 TFUE, sembra decretare il definitivo superamento del principio del luogo della sede legale della vittima dell’illecito anticoncorrenziale per quanto concerne il luogo del danno (elaborato del giudice europeo nel caso CDC), dando ulteriore supporto al principio del mercato interessato.

[27] Cfr. Considerando n. 16 del Regolamento Bruxelles I bis. Cfr. J.A. Pontier, E. Burg, EU principles on jurisdiction and recognition and enforcement of judgements in civil and commercial matter according to the case law of the European Court of Justice, Asser Press, 2004, pagg. 162 ss. L’idoneità di una corte sulla base del principio di prossimità è solitamente collegata ad una maggiore vicinanza della stessa alle prove. Sul punto cfr. Corte di giustizia dell’Unione europea, sent. 16.07.2009, C-189/08, Zuid-Chemie BV c. Philippo’s Mineralenfabriek NV/SA; sent. 22.01.2015, C-441/13, Hejduck c. EnergieAgentur NRW.

[28] In merito cfr. Corte di giustizia dell’Unione europea, sent. 23.10.2014, C-302/13, flyLaL-Lituhanian Airlines AS c. Starptautiska lidosta Riga VAS e Air Baltic Corporation AS, § 28, secondo cui “L’azione intentata […] ha per oggetto il risarcimento del danno connesso ad un’asserita infrazione al diritto della concorrenza. Pertanto, essa ricade nella disciplina della responsabilità civile extracontrattuale“.

[29] Sulla definizione di “materia di illeciti civili dolosi o colposi”, cfr. Corte di giustizia dell’Unione europea, sent 27.9.1988, C-189/87, Kalfelis c. Schöred, in cui la Corte, dopo aver sottolineato la necessità di fornire una definizione autonoma al suddetto concetto (§ 16), ha affermato che “[p] er garantire una soluzione uniforme in tutti gli Stati membri, è opportuno riconoscere che la nozione di “materia di delitto o quasi delitto” comprende qualsiasi domanda mirante a coinvolgere la responsabilità del convenuto e che non si ricollega alla materia contrattuale di cui all’[articolo 7(1)]”. Per una definizione di materia contrattuale, si veda Corte di giustizia dell’Unione europea, sent. 17.06.1992, C-26/91, Jacon Handte e Cie GmbH c. Traitements mécano-chimiques des surfaces SA., che individua il carattere distintivo di tale materia nell’esistenza di un obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti dell’altra.

[30] In merito all’articolo 7 n. 2 del Regolamento Bruxelles I bis è necessario sottolineare che la formulazione in esso utilizzata si discosta parzialmente da quella impiegata dall’articolo 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles del 1968, il quale fa riferimento non agli “illeciti civili dolosi e colposi” ma invece ai “delitti e quasi delitti”. Nonostante questo discostamento, è stato ritenuto che tali disposizioni siano tra loro equivalenti e, conseguentemente, che le interpretazioni circa l’articolo 5 n. 3 possano essere impiegate anche con riferimento all’articolo 7 n. 2. Sul punto, si veda F. Pocar, Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia vicile e commerciale conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007, in Gazz. Uff. Un. eur., n. C 319 del 23 dicembre 2009. Cfr anche Corte di giustizia dell’Unione europea, sent. 10.09.2015, C-47/14, Holterman Ferho Exploitatie BV e a. c. F.L.F. Spies von Bulleshiem § 68.

[31] Cfr. Corte di giustizia dell’Unione europea, sent. 30.11.1976, C-21/76, Bier BV c. Mines de Potasse D’Alsace SA, § 19. Cfr. M.A. Lupoi, La giurisdizione in materia di responsabilità extracontrattuale nella Convenzione di Bruxelles, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1992, pagg. 367 ss.; R.A. Brand , Tort jurisdiction in a multilateral convention: the lessons of the due process clause and the Brussels Convention, in The Brooklyn Journal of International Law, 1998, pagg. 125-156; C. Castronovo, Sul significato di “materia contrattuale” e “materia di illeciti civili” nelle fonti europee relative alla competenza giurisdizionale.

[32] Cfr. Corte di giustizia dell’Unione europea, sent. 19.10.1995, C-364/93, Antonio Marinari c. Lloyds Bank plc e Zubaidi Trading Company, §§ 14 e 15; sent. 10.6.2004, C-168/02, Rudolf Kronhofer c. Marianne Maier e altri; sent. 16.6.2016; C-12/15, Universal Music International Holding BV c. Michael Tétreault Schilling e altri; sent. 8.5.2018, C-304/17, Helga Löber c. Barclays Bank plc. In dottrina, si veda inoltre J. Kammin, Reforming private antitrust enforcement in Europe: between harmonization and regulatory competition, Berlino, 2014, p. 150; S. M. Carbone – C.E. Tuo, Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Il regolamento UE n. 1215/2012 , Torino, 2016, p. 126; T.C. Hartley, Jurisdiction in tort claims for non-physical harm under Brussels 2012, Article 7(2), in International and Comparative Law Quarterly, 2018, 1998, pp. 987-1003.

[33] Cfr., inter alia, Corte di giustizia dell’Unione europea, sent. 11.01.1990, C-220/88, Dumez France SA c. Hessische Landesbank.

[34] Cfr., tra molti, Corte di giustizia dell’Unione europea, sent. 19.10.1995, C-364/93, Antonio Marinari c. Lloyds Bank plc e Zubaidi Trading Company, §§ 14 e 15; sent. 10.6.2004, C-168/02, Rudolf Kronhofer c. Marianne Maier e altri.

[35] Cfr. Corte di giustizia dell’Unione europea, sent. 21.12.2016, C-618/15, Concurrence Sàrl c. Samsung Electronics France SAS e Amazon Services Europe Sàrl, §§ 33 e 35; sent. 5.7.2018, C-27/17, AB flyLAL-Lithunian Airlines c. Starptautiskā lidosta Rīga VAS e Air Baltic Corporation AS, § 36; sent. 29.7.2019, C-451/18, Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. c. DAF TRUCKS N.V.

[36] Cfr Corte di giustizia dell’Unione europea, sent. 21.5.2015, C-352/13, Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA c. Evonik Degussa e altri.

[37] Ibid., § 45.

[38] Ibid., § 46.

[39] Tale conclusione si espone a innumerevoli critiche, prima fra tutte quella di porsi in aperto contrasto con il principio cardine del foro del convenuto enunciato dall’articolo 4 del Regolamento Bruxelles I bis. Infatti, la scelta di utilizzare il foro del convenuto quale criterio generale risponde a esigenze di tutela che fondando le proprie radici nell’interpretazione della figura del convenuto come parte “debole”. Cfr., a tale proposito, M.A. Lupoi, Conflitti transnazionali di giurisdizioni, Giuffré, 2002, pagg. 365 ss.

[40] Alla luce dei criteri sopra esposti, la Corte di giustizia ha deciso, con riferimento al caso concreto, che, se l’attribuzione della competenza a pronunciarsi in base al criterio dell’evento generatore su un danno asseritamente cagionato da un’intesa illecita dipende dall’individuazione di un evento concreto al momento del quale o è stata definitivamente conclusa tale intesa o è stato adottato un accordo che sia di per sé solo l’evento causale del danno asseritamente arrecato a un acquirente, CDC (in quando litigation vehicle) avrebbe potuto validamente promuovere, in ragione del criterio del loci damni, un’azione davanti all’organo giurisdizionale di ogni Stato membro in cui le vittime dell’illecito avevano la propria sede legale, con il chiarimento, tuttavia, che ciascun giudice adito avrebbe avuto una competenza limitata al danno subito dall’impresa con sede legale nel suo distretto. Cfr Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA c. Evonik Degussa e altri, §§ 50, 55 e 56.

[41] Cfr. Corte di giustizia dell’Unione europea, sent. 5.7.2018, C-27/17, AB flyLAL-Lithunian Airlines c. Starptautiskā lidosta Rīga VAS e Air Baltic Corporation AS.

[42] Ibid., § 44.

[43] Ibid., § 49. È opportuno sottolineare come, nel caso flyLAL non vi sia alcuna indicazione circa il secondo criterio elaborato dalla Corte di giustizia nel caso CDC, ossia il criterio relativo alla possibilità di individuare un secondo luogo dell’evento causale nel luogo in cui sia stato concluso il singolo accordo tra quelli che hanno, nel loro complesso, costituito l’intesa illecita, che ha di per sé solo causato l’asserito danno.

[44] Ibid., § 50.

[45] Ibid., §§ 51 e 52.

[46] Nel caso flyLAL, tale luogo è stato identificato dalla Corte come lo Stato membro nel cui mercato la ricorrente svolgeva la parte essenziale delle sue attività di vendita relative ai voli interessati dall’illecito anticoncorrenziale compiuto dalle convenute.

[47] Cfr. AB flyLAL-Lithunian Airlines c. Starptautiskā lidosta Rīga VAS e Air Baltic Corporation AS., § 40.

[48] In conclusione dell’analisi svolta nel caso flyLAL, la Corte di giustizia ha stabilito che la determinazione del concreto tipo di illecito realizzato attraverso le asserite condotte delle convenute rientrasse all’interno della competenza del giudice rinvio, chiarendo tuttavia che, nel caso in cui tali condotte fossero ritenute una mera esecuzione di un accordo anticoncorrenziale, allora il foro competente sarebbe stato quello della conclusione dell’intesa (ossia la Lettonia), mentre, qualora tali le condotte risultassero costituire un’autonoma violazione dell’articolo 102 TFUE, competente sarebbe il giudice del luogo in cui luogo sono stati proposti e applicati i prezzi predatori. A questi fori (tra loro alternativi) si aggiungerebbe quello dello Stato membro nel cui mercato è stata falsata la concorrenza (ossia, nel caso concreto, la Lituania). Cfr. AB flyLAL-Lithunian Airlines c. Starptautiskā lidosta Rīga VAS e Air Baltic Corporation AS, §§ 46, 47, 49 e 67.

[49] Cfr. Corte di giustizia dell’Unione europea, sent. 29.7.2019, C-451/18, Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. c. DAF TRUCKS N.V.

[50] Ibid., § 26. L’espressione utilizzata all’interno della decisione appare tuttavia, sotto certi aspetti, ambigua: non è infatti chiaro ove in essa possa ravvisarsi una conferma non solo del primo criterio per l’individuazione del luogo dell’evento generatore del danno elaborato nel contesto della pronuncia CDC e confermato da flyLAL (i.e., il luogo in cui sia stata conclusa l’intesa illecita), o anche del secondo criterio, ossia quello del luogo di conclusione del singolo accordo che abbia, di per sé solo causato l’asserito danno.

[51] Alla luce dei criteri sopra esposti, la Corte di giustizia ha deciso, con riferimento al caso concreto, che in considerazione del fatto che l’infrazione constatata all’articolo 101 TFUE si estendeva all’insieme del SEE, di cui l’Ungheria fa parte e del fatto che il mercato interessato dalla condotta anticoncorrenziale si trovava nello Stato membro sul cui territorio era presumibilmente avvenuto il danno asserito, gli organi giurisdizionali di tale Stato membro dovessero essere ritenuti giurisdizionalmente competenti in base al criterio del loci damni.

5. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni svolte nei paragrafi che procedono è possibile intravedere un quadro sufficientemente chiaro in materia di competenza giurisdizionale relativa ad azioni di risarcimento per danni derivanti da condotte anticoncorrenziali. Infatti, una volta delimitato l’ambito di indagine alle controversie internazionali in cui il convenuto sia un soggetto domiciliato all’interno dell’Unione europea, all’attore sono offerte due alternative: il foro di domicilio del convenuto (ex art. 4 del Regolamento), eventualmente combinato con la regola di cui all’articolo 8 n. 1, e il foro in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire (ex articolo 7 n. 2 del Regolamento). In questo secondo caso, la giurisprudenza affermatasi dal caso Bier BV c. Mines de Potasse D’Alsace SA riconosce all’attore la possibilità di scegliere tra l’autorità giurisdizionale del luogo in cui si è manifestato il danno e quella del luogo dell’evento generatore di tale danno (c.d. teoria dell’ubiquità).

Per quanto riguarda il luogo del danno, questo, dopo una prima pronuncia che identificava tale luogo nello Stato membro in cui ciascuna vittima della condotta anticoncorrenziale aveva la propria sede sociale, sembra ad oggi poter essere individuato nel luogo in cui si trova il mercato interessato dall’illecito e nel quale la vittima sostiene di aver subito il danno iniziale.

Per quanto concerne, invece, il luogo dell’evento generatore del danno, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha ritenuto opportuno distinguere in base al tipo di condotta posta in essere. Nel caso di intesa anticoncorrenziale conclusa in violazione dell’articolo 101 TFUE, il luogo dell’evento è stato identificato nello Stato membro in cui tale intesa è stata conclusa, rimanendo tuttavia in dubbio la possibilità di individuare il luogo dell’evento, in via sussidiaria, anche nello Stato membro in cui sia stato concluso il singolo accordo tra quelli che hanno, nel loro complesso, costituito l’intesa illecita, che ha di per sé solo causato l’asserito danno. Nel caso, invece, di condotta contraria all’articolo 102 TFUE, la giurisprudenza ha riconosciuto la competenza dell’autorità giurisdizionale del luogo in cui la condotta anticoncorrenziale in questione sia stata messa in atto.

Redazione

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