Regolamento di sicurezza sulle navi da pesca: responsabilità del proprietario della nave e del comandante (Cass. pen. n. 50935/2013)

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Massima

Il proprietario della nave è responsabilie, ricadendo sullo stesso l’osservanza della disciplina del regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca, per la mancanza dei mezzi di salvataggio, individuali e collettivi, e dei mezzi antincendio.

 

Premessa

 

Nella decisione del 17 dicembre 2013, n. 50935, i giudici della terza sezione penale della Cassazione hanno precisato che il proprietario della nave è responsabile, unitamente al comandante, per la mancata osservanza del regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera (1).

Nello specifico per la mancanza dei mezzi di salvataggio, collettivi ed individuali, e dei mezzi antincendio.

Entrambi devono essere mantenuti in buono stato di funzionamento al fine di essere pronti all’immediato utilizzo.

Nel caso di specie il Tribunale aveva condannato il proprietario di una nave per aver omesso di provvedere alla revisione degli estintori (già installati a bordo del natante) e alla dotazione di altri dispositivi antincendio prescritti dal regolamento di sicurezza, DM n. 218/2002.

Di seguito i motivi del ricorso.

Con il  primo motivo si lamentava  la violazione dell’art. 1231 cod. nav. e del decreto ministeriale del 05/08/2002 n. 218 nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Con il secondo motivo si lamentava l’intervenuta prescrizione del reato, accertato in data 03/11/2004, secondo la previgente, più favorevole, normativa.

 

 

 

 

Conclusioni

 

 

Con la decisione in commento la Cassazione ha osservato che l’articolo 1231 cod. nav. prescrive a  chiunque, quindi anche al proprietario della nave l’obbligo di osservare una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente in materia di sicurezza della navigazione.

La Corte ha, inoltre, chiarito anche il fatto che il Regolamento di sicurezza (di cui al DM 218/2002 già citato) prescrive un differente numero di estintori la cui presenza è necessaria a bordo della nave.

Ciò a seconda della potenza totale installata nonché del numero dei locali presenti (2); nel caso di specie la necessità della presenza di 4 estintori a bordo nella nave, in conseguenza della individuazione della potenza della stessa nave.

L’informazione di ciò sarebbe spettata al proprietario che, invece, non l’ha fornita.

Si legge testualmente in sentenza che  “……tale decreto prescrive un diverso numero di estintori la cui presenza è necessaria a bordo a seconda della potenza totale installata ed espressa in Kw e del numero dei locali presentì, in particolare essendo previsto un diverso numero in prossimità dell’apparato motore (uno ovvero due) a seconda che la potenza sia inferiore o superiore a 74; sarebbe quindi stato necessario, come lamentato in ricorso, che la sentenza, nel ritenere in particolare necessaria la presenza di quattro estintori a bordo, desse conto anzitutto della potenza dell’imbarcazione di specie; la mancanza di ogni specificazione sul punto comporta dunque che la sentenza dovrebbe essere annullata con rinvio per nuova motivazione; sennonché la prescrizione del reato nel frattempo maturata in data 07/05/2010, tenuto conto anche delle sospensioni avutesi, impone, in assenza di elementi che impongano il proscioglimento ex art 129 c.p.p. ,. l’annullamento senza rinvio per intervenuta estinzione del reato”.

Secondo quanto precisato, quindi, dalla Cassazione  la mancata specificazione della citata informazione tecnica ha fatto sì che sul proprietario ricadesse la responsabilità, con la relativa condanna in appello confermata, per ciò, anche in Cassazione.

 

 

1)     Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti 5 agosto 2002 n. 218

2)     In particolar modo essendo previsto un differente numero in prossimità dell’apparato motore a seconda che la potenza sia superiore oppure inferiore a 74 Kw.

Sentenza collegata

40565-1.pdf 97kB

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Rinaldi Manuela

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