Regolamento sulla disciplina della destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

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In data 16 ottobre del 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il regolamento recante la disciplina sull’organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e   la  destinazione   dei   beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (vale a dire il decreto del Presidente della Repubblica, 9 agosto 2018, n. 118).

La struttura del regolamento

Ebbene, detta normativa attuativa consta di 15 articoli ripartiti in tre capi nel seguente modo: a) il capo I, intitolato “Oggetto e principi” che va dall’articolo 1 all’articolo 2; b) il capo II, rubricato “Organizzazione” che va dall’articolo 3 all’articolo 7; c) il capo III, denominato “Personale”, che va dall’articolo 8 all’articolo 12; d) il capo IV, intitolato “Norme transitorie, finanziarie e finali”, che va dall’articolo 13 all’articolo 15.

Chiarito come è articolata questa normativa, esaminiamo queste disposizioni legislative una per una.

L’art. 1 delimita l’oggetto di questo regolamento stabilendo che questa normativa, definita quale regolamento di organizzazione, “disciplina l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale   per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata, di seguito denominata «Agenzia», il reclutamento, lo sviluppo e la formazione del personale, delineando la macrostruttura dell’Agenzia, in attuazione delle disposizioni istitutive   e   nel   rispetto   della   normativa     generale sull’organizzazione     delle     amministrazioni     pubbliche     e sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

Dal canto suo l’art. 2 dispone l‘organizzazione e il funzionamento interno dell’Agenzia si ispirano ai seguenti principi: “a) economicita’, efficienza e razionale impiego delle risorse disponibili; b) imparzialita’ e trasparenza dell’azione amministrativa;  c) flessibilita’ e innovazione dell’ordinamento interno delle strutture a supporto dei processi gestionali, al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza gestionale necessarie per rispondere agli obiettivi strategici dell’Agenzia;   d) ottimale valorizzazione del capitale umano attraverso   la corretta valutazione dei risultati conseguiti,   assicurando   la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunita’ alle lavoratrici e ai lavoratori; e) sviluppo dei sistemi informativi a supporto delle decisioni e utilizzo delle nuove tecnologie, in funzione della facilita’ di accesso alle informazioni nei rapporti con i soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse” (comma primo) fermo restando come sia altresì stabilito che l’“Agenzia si conforma ai principi ed alla disciplina di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241” vale a dire la disciplina legislativa che, come è noto, contiene le norme sul procedimento amministrativo.

Oltre a ciò è previsto, a norma del comma terzo dell’art. 2, che, da una parte, all’“Agenzia si applicano le disposizioni in materia di tetti retributivi di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214[1], quelle di cui all’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89[2], nonche’ all’articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147[3]” (primo capoverso), dall’altra, si “applicano, altresi’, le disposizioni in merito alla trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (vale a dire la normativa riguardante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ndr.), nonche’ quelle in materia di inconferibilita’ e incompatibilita’ degli incarichi ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (cioè le disposizioni adottate dal legislatore in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190[4] ndr.), e le disposizioni contenute nei decreti legislativi del 30 marzo 2001, n. 165 (ossia le Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e del 27 ottobre 2009, n. 150 (vale a dire la normativa attuativa della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)”.

Posto ciò, l’art. 3 a sua volta norma al primo comma la struttura di questa Agenzia nei seguenti termini: “La struttura organizzativa dell’Agenzia si articola in: a) direzioni generali, aventi natura di strutture di livello dirigenziale generale; b) uffici, aventi natura di strutture di livello dirigenziale non generale; c) servizi, aventi natura di unita’ organizzative non dirigenziali”.

Inoltre, per quel che riguarda gli uffici avente natura di strutture di livello dirigenziale, è altresì previsto che detti uffici, “individuati nel limite della dotazione organica indicata nella Tabella A allegata, sono istituiti nell’ambito di una direzione generale, per la gestione di un insieme ampio e omogeneo di macro-processi” (art. 3, c. 2, d.P.R., 9/08/2018, n. 118) mentre, per quel che concerne i servizi appena citati, è invece disposto che “sono istituiti, nell’ambito di una direzione generale o di un ufficio, per la gestione di una pluralita’ di processi” (art. 3, c. 3, d.P.R., 9/08/2018, n. 118).

L’art. 3, infine, statuisce al quarto comma che, con “atto del direttore dell’Agenzia, sentiti i titolari delle direzioni di livello dirigenziale generale, possono essere, altresi’, istituite, nell’ambito della dotazione organica dell’Agenzia, fino ad un massimo di cinque strutture di missione temporanea di livello dirigenziale o unita’ di progetto non aventi natura dirigenziale, dedicate all’attuazione di un progetto di durata definita” (primo capoverso) e nel “caso di istituzione di strutture temporanee di livello dirigenziale, i relativi incarichi sono conferiti nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001[5]” (secondo capoverso).

Sempre per quanto attiene alla strutturazione di questa Agenzia, l’art. 4 dispone al primo comma che essa “e’ articolata nelle Direzioni generali di seguito indicate, cui sono preposti dirigenti generali: a) Direzione degli affari generali e del personale, che svolge le funzioni e i compiti di: supporto agli organi dell’Agenzia per l’esercizio dei compiti e funzioni loro attribuiti dalla vigente normativa, con particolare riferimento a quelli di   indirizzo, pianificazione strategica, programmazione e verifica della congruenza tra i risultati conseguiti dall’Agenzia e gli obiettivi della pianificazione strategica; adempimenti connessi alla normativa in tema di Amministrazione trasparente ed alla prevenzione   della corruzione; ispezioni, inchieste e controlli interni; organizzazione del lavoro; contenziosi e rapporti con l’Avvocatura dello Stato con esclusione di quelli inerenti ai beni sequestrati e confiscati, affari legislativi; relazioni con il pubblico; sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela della riservatezza dei dati personali; affari generali; rapporti con l’Unione europea, partecipazione dell’Agenzia a progetti europei e internazionali, utilizzazione dei fondi strutturali europei; convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni; definizione delle linee evolutive, dello sviluppo e della gestione operativa delle tecnologie informatiche e telematiche per il supporto operativo dell’Agenzia e delle relative procedure di sicurezza; cura dello sviluppo, della conduzione e del funzionamento dei siti intranet, internet e dei flussi documentali ed informativi; svolgimento delle funzioni di selezione, gestione, formazione e trattamento giuridico del personale; relazioni sindacali; ciclo di gestione della performance organizzativa e individuale; b) Direzione beni mobili e immobili sequestrati e confiscati, che svolge le funzioni e i compiti di: istruzione, coordinamento e monitoraggio dei processi amministrativi connessi alla trattazione dei procedimenti giudiziari di sequestro e confisca trasmessi dall’Autorita’ giudiziaria; programmazione, indirizzo operativo, coordinamento e controllo in ordine alle attivita’ di amministrazione, custodia e destinazione dei beni mobili e immobili sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata di cui all’articolo 110, comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 159 del 2011[6], e alle attivita’ ad esse conseguenti o comunque connesse; predisposizione delle relazioni periodiche ai Ministri dell’interno e della giustizia, elaborazione della normativa la cui applicazione e’ demandata all’Agenzia; rapporti con l’Autorita’ giudiziaria e con ogni altro ente o amministrazione a vario titolo coinvolto nelle predette attivita’, trattazione degli affari contenziosi e rapporti con l’Avvocatura dello Stato in materia; indirizzo, cooperazione, controllo e monitoraggio delle sedi dell’Agenzia nei seguenti settori: analisi, gestione e valorizzazione dei beni mobili e immobili; gestione dei rapporti con gli amministratori fiduciari, compreso il controllo sull’attivita’ da essi espletata, con poteri di conferma e revoca dell’incarico; trattazione degli affari contenziosi in materia; c) Direzione aziende e beni aziendali sequestrati e confiscati che svolge le funzioni e i compiti di: svolgimento delle funzioni di programmazione, indirizzo operativo, coordinamento e controllo in ordine alle attivita’ di amministrazione, valorizzazione, custodia e destinazione delle aziende e dei beni aziendali sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata di cui all’articolo 110, comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 159 del 2011, e alle attivita’ ad esse conseguenti o comunque connesse; cura dei rapporti con l’Agenzia delle entrate per gli aspetti fiscali e con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; indirizzo, cooperazione, controllo e monitoraggio delle sedi dell’Agenzia nei seguenti settori: analisi, gestione e valorizzazione dei complessi aziendali, compreso il controllo delle gestioni societarie; d) Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali, che svolge le funzioni e i compiti di: elaborazione delle previsioni del fabbisogno finanziario; predisposizione del bilancio e del conto consuntivo; cura dei rapporti con la Corte dei conti per i controlli sulla gestione finanziaria dell’Ente e dei beni confiscati; pianificazione e realizzazione delle procedure di approvvigionamento dell’Agenzia e delle attivita’ negoziali relative all’acquisizione di beni, servizi e lavori; cura della conservazione dei beni mobili e immobili in uso e di proprieta’ dell’Agenzia; cura del trattamento economico degli organi dell’Agenzia e dei consulenti e degli esperti esterni nell’ambito delle attivita’ di pertinenza delle Direzioni di cui alle lettere b) e c), nonche’ del trattamento economico e previdenziale del personale dirigente e non dirigente dell’Agenzia; gestione separata della contabilita’ finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell’Agenzia e quella relativa alle attivita’ di amministrazione, custodia, destinazione dei beni sequestrati e confiscati, nonche’ adempimenti fiscali e gestioni fuori bilancio relative, comprese le fasi di approvazione e di rendicontazione; controllo di gestione; realizzazione di tutte le procedure di alienazione dei beni destinati alla vendita, anche per il soddisfacimento dei crediti riconosciuti e cura dell’incasso e del versamento dei proventi; gestione di tutte le attivita’ di riscossione delle somme dovute; cura di tutte le adempienze relative al Fondo unico giustizia ivi comprese le vicende giudiziarie dei beni finanziari confiscati”.

Il comma secondo dell’art. 4, invece, stabilisce che con “successivo atto organizzativo del direttore dell’Agenzia, previa comunicazione al Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011[7], sono definite le competenze degli uffici dirigenziali non generali e delle strutture di livello non dirigenziale di cui alla Tabella B allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento, nonche’ la graduazione degli uffici”.

L’art. 5 a sua volta prevede coloro che supportano l’attività del Direttore attraverso l’istituzione di appositi staff deputati a far ciò; difatti, questa disposizione legislativa, per un verso, statuisce che alle “dirette dipendenze del direttore dell’Agenzia operano due uffici di staff di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti, nei limiti della dotazione organica di cui alla Tabella A allegata, due dirigenti di seconda fascia” (primo comma, primo capoverso) specificandosi al contempo che essi “svolgono funzioni di supporto al direttore dell’Agenzia, favorendo l’individuazione e l’implementazione di strumenti atti a sviluppare le sinergie fra le Direzioni e gli Uffici dell’Agenzia, raccordando i relativi organi e curano la comunicazione istituzionale” (primo comma, secondo capoverso), per altro verso, si precisa che gli “uffici di cui al comma 1 sono: a) la segreteria tecnica, con funzioni di supporto e collaborazione al direttore, anche in relazione al rapporto con gli altri organi dell’Agenzia, nonche’ per la trattazione delle questioni e degli approfondimenti che lo stesso intende gestire direttamente; b) l’Ufficio relazioni esterne e comunicazione, con funzioni di gestione dei rapporti con le redazioni giornalistiche e con la stampa nazionale ed estera, redazione e diffusione dei comunicati e organizzazione di conferenze stampa, curando la presenza, l’immagine e la visibilita’ dell’Agenzia e promuovendone le attivita’ allo scopo di garantire una comunicazione coerente e trasparente” (comma secondo).

E’ previsto anche un ruolo vicario del Direttore dell’Agenzia essendo stabilito che costui, “con proprio provvedimento, individua un dirigente generale al quale, in caso di sua assenza o impedimento, sono attribuite le funzioni vicarie” (art. 6, c. 1, primo capoverso, d.P.R. n. 118/2018) e in “caso di contemporanea assenza o impedimento, le funzioni vicarie sono attribuite, al dirigente generale della direzione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) o, qualora questi sia stato individuato come vicario ai sensi del primo periodo, al dirigente generale con maggiore anzianita’ di ruolo” (art. 6, c. 1, secondo capoverso, d.P.R. n. 118/2018).

La normativa in questione, tra l’altro, regola anche il caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento di un dirigente generale o di un mero dirigente atteso che l’art. 7, ai commi primo e secondo, d.P.R. n. 118/2018 dispone quanto segue: “1. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento di un dirigente generale, l’assolvimento delle relative funzioni di direzione e’ affidato dal direttore dell’Agenzia, con apposito incarico ad interim ad altro dirigente generale. 2. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento di un dirigente, l’assolvimento delle relative funzioni e’ esercitato direttamente dal competente dirigente generale, ovvero puo’ essere affidato, con apposito incarico ad interim, ad altro dirigente”.

Da ultimo, il comma terzo di questo articolo stabilisce che i “dirigenti generali e i dirigenti, nell’ambito delle rispettive strutture, individuano rispettivamente, ove necessario, i dirigenti e i funzionari abilitati alla loro temporanea sostituzione nei casi di assenza” (primo capoverso) e la “sostituzione non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione” (secondo capoverso).

Per quanto invece attiene al personale, l’art. 8 dispone, per un verso, che la “dotazione organica dell’Agenzia, costituita da 200 unita’, e’ indicata nelle Tabelle A e B allegate, rispettivamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale” (primo comma), per altro verso, che con “apposito atto del direttore dell’Agenzia e’ istituito il ruolo del personale dirigenziale e il ruolo del personale non dirigenziale dell’Agenzia” (secondo comma) fermo restando che, da un lato, il “sistema di classificazione del personale non dirigenziale adottato ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro – Funzioni centrali vigente individua, nell’ambito della terza area funzionale, uno o piu’ profili al cui personale sono attribuite funzioni specialistiche richiedenti elevata competenza, iniziativa e capacita’, quali: gestione e valorizzazione di beni e processi aziendali e di beni immobili a vocazione produttiva, anche a fini di tutela e sviluppo dei livelli occupazionali; accesso al credito e ai finanziamenti europei; analisi di fattibilita’ tecnico-economica e valutazione degli investimenti; controllo delle gestioni societarie anche attraverso la verifica dell’attendibilita’ dei documenti contabili; tutela degli interessi dell’Agenzia nelle assemblee societarie” (comma terzo), dall’altro, i “dirigenti generali esercitano funzioni di coordinamento e controllo e sono responsabili della gestione del personale e delle risorse finanziarie finalizzate al conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi loro assegnati” (comma quarto).

Il quinto comma di questo precetto normativo prevede infine che il “conferimento di incarichi di funzione dirigenziale dell’Agenzia avvengono con le modalita’ stabilite dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001[8]”.

E’ altresì contemplato che l’“Agenzia, in applicazione di quanto disposto in materia dal decreto legislativo n. 165 del 2001, si avvale della formazione come strumento strategico per accrescere il livello delle competenze del proprio personale al fine di migliorare le prestazioni nell’ambito delle posizioni organizzative di appartenenza e sviluppare le potenzialita’ dei singoli dipendenti, secondo un processo di adeguamento delle competenze funzionale all’evoluzione dell’Agenzia” (art. 9, c. 1, d.P.R. n. 118/2018) così come è al contempo stabilito che l’“Agenzia adotta, nell’ambito della gestione del personale, relazioni sindacali improntate alla massima collaborazione con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori, ai fini e nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle disposizioni legali e contrattuali applicabili” (art. 9, c. 2, d.P.R. n. 118/2018).

A sua volta il reclutamento del personale avviene secondo le modalità di cui all’art. 10 che così provvede in tal senso: “1. L’Agenzia, per l’espletamento dei compiti attribuiti dalla normativa vigente, recluta ai sensi del comma 2, personale in possesso di specifiche competenze e professionalita’. 2. Al reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale di cui all’articolo 113-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, si provvede sulla base dei piani dei fabbisogni di personale. Il rapporto di lavoro subordinato e’ instaurato tramite contratto individuale stipulato in applicazione, per il personale non dirigente, del contratto collettivo nazionale di lavoro Funzioni centrali vigente, considerando il trattamento economico previsto per il personale dei Ministeri e per il personale dirigente, nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo della corrispondente Area dirigenziale, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell’Area 1. 3. Le procedure per l’inquadramento di cui all’articolo 113-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011[9] sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tali procedure definiscono, tra l’altro, i criteri e le modalita’ per valutare il possesso di professionalita’ specifiche ed adeguate nonche’ i termini per l’eventuale integrazione delle domande presentate dai partecipanti, anche in relazione alle riserve formulate. 4. L’inquadramento del personale di cui all’articolo 113-bis, commi 2[10] e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 avviene previa valutazione positiva e comparativa della professionalita’ e dei titoli di servizio e di studio in relazione alla fascia o profilo da ricoprire, posseduti dal dipendente al momento della presentazione della domanda, ed e’ subordinato alla disponibilita’ del posto nell’ambito della dotazione di personale nella fascia o nel profilo professionale equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro. 5. Il personale di cui all’articolo 113-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011, mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, spettante al momento dell’inquadramento secondo quanto previsto dagli ordinamenti di provenienza; nel caso in cui tale trattamento risulti piu’ elevato rispetto a quello previsto per il personale dell’Agenzia ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2, e’ attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le risorse finanziarie trasferite ai sensi dell’articolo 113-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011, relative al trattamento accessorio spettante nell’amministrazione di provenienza, concorrono alla quantificazione del trattamento accessorio variabile dell’Agenzia, con contestuale riduzione dei relativi fondi del trattamento accessorio dell’amministrazione di provenienza. 6. Al personale che transita nei ruoli dell’Agenzia a seguito delle procedure di mobilita’ di cui al comma 2 ovvero di inquadramento di cui ai commi 3, 4 e 5, si applicano le tabelle di corrispondenza approvate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2015, n. 216, ovvero, per il personale degli enti pubblici economici, i criteri di cui all’articolo 2 del medesimo decreto. 7. Alla copertura delle restanti unita’ di personale dirigenziale e non dirigenziale si provvede, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le procedure di mobilita’ e le forme di accesso al pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001”.

Inoltre, se per la gestione e lo sviluppo del personale, è sancito che l’“Agenzia, in applicazione di quanto disposto in materia dal decreto legislativo n. 165 del 2001, si ispira ai seguenti principi per la gestione e lo sviluppo del personale: a) riconoscimento dei risultati; b) mobilita’ professionale e responsabilizzazione personale; c) pari opportunita’ e benessere organizzativo” (art. 11 d.P.R. n. 118/2018), per quanto invece concerne la valutazione del personale, è disposto che il “processo di misurazione e valutazione delle strutture e dei dirigenti nonche’ negli adempimenti degli obblighi di integrita’ e trasparenza, fissati dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (già visto prima ndr.) e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105 (ossia il Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della  performance delle pubbliche amministrazioni ndr.), e’ garantito dall’Organismo indipendente di valutazione del Ministero dell’interno” (art. 12, c. 1, d.P.R. n. 118/2018) fermo restando che, per un verso, al “fine di promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali, sono istituiti, ai sensi dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, il fondo di amministrazione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata per il personale non dirigente, e il fondo dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato del personale dirigente” (art. 12, c. 2, primo capoverso, d.P.R. n. 118/2018), per altro verso, il “direttore dell’Agenzia, nel rispetto dei vincoli di bilancio dell’Agenzia e delle norme di finanza pubblica, quantifica le risorse dedicate al trattamento   economico   accessorio   del personale” (art. 12, c. 2, secondo capoverso, d.P.R. n. 118/2018).

Da ultimo, per quel che riguarda le norme transitorie, finanziarie e finali, è preveduto che: a) fino “all’adeguamento della dotazione organica prevista dall’articolo 113-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, si applica l’articolo 1, commi 291 e 292, della legge 27 dicembre 2017, n. 205[11]” (art. 13 d.P.R. n. 118/2018); b) all’“attuazione del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” (art. 14 d.P.R. n. 118/2018); c) il “decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235 (ossia il Regolamento recante la disciplina sull’organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ndr.) (…) e’ abrogato” (art. 15 d.P.R. n. 118/2018).

Queste sono dunque in estrema sintesi le novità introdotte da questo decreto presidenziale.

Non resta pertanto che vedere come questo provvedimento verrà concretamente applicato di volta in volta.

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NOTE

[1]Secondo cui: “previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 della medesima legge n. 165 del 2001, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al presente comma, devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell’anno. 2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall’amministrazione di appartenenza, all’esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l’incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell’ammontare complessivo del trattamento economico percepito. 3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un tetto massimo per i rimborsi spese. 4. Le risorse rivenienti dall’applicazione delle misure di cui al presente articolo sono versate annualmente al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato”.

[2]In virtù del quale: “1. A decorrere dal 1 maggio  2014  il  limite  massimo  retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni e integrazioni, e’ fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e  degli oneri fiscali a carico del dipendente.  A  decorrere  dalla  predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti  articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  si intendono sostituiti dal predetto importo. 2. All’articolo 1  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  sono apportate le seguenti modificazioni:  a)  al  comma  471,  dopo  le  parole   «autorita’   amministrative indipendenti» sono inserite le seguenti: «,  con  gli  enti  pubblici economici»; b) al comma 472,  dopo  le  parole  «direzione  e  controllo»  sono inserite le seguenti: «delle  autorita’  amministrative  indipendenti e»; c) al comma 473, le parole «fatti salvi i  compensi  percepiti  per prestazioni occasionali» sono sostituite dalle  seguenti  «ovvero  di societa’ partecipate  in  via  diretta  o  indiretta  dalle  predette amministrazioni»; 3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.  4.  Ai  fini  dei  trattamenti  previdenziali,  le  riduzioni   dei trattamenti   retributivi    conseguenti    all’applicazione    delle disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle anzianita’ contributive maturate a decorrere dal 1º maggio 2014.   5.  La  Banca  d’Italia,  nella  sua  autonomia   organizzativa   e finanziaria, adegua il proprio ordinamento  ai  principi  di  cui  al presente articolo”.

[3]Per cui: “Ai soggetti gia’ titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni  e  gli  enti pubblici compresi nell’elenco ISTAT di cui all’articolo 1,  comma  2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento  pensionistico,  eccedano  il  limite  fissato  ai  sensi dell’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214. Nei trattamenti pensionistici di  cui  al  presente  comma  sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla  loro naturale scadenza prevista negli stessi.  Gli  organi  costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti”.

[4]Ai sensi del quale: “49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate. 50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice  penale;
b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell’amministrazione che conferisce l’incarico;
c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilità devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all’ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l’amministrazione che conferisce l’incarico. È escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell’incarico;
d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina: 1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico; e) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell’amministrazione che ha conferito l’incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l’ente o l’attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell’amministrazione;
f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e l’esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico”.

[5]Per cui: “1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita’ professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’articolo 2103 del codice civile. 2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facolta’ di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l’oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell’incarico, salvi i casi di revoca di cui all’articolo 21. nonche’ il corrispondente trattamento economico. Quest’ultimo e’ regolato ai sensi dell’articolo 24 ed ha carattere onnicomprensivo. 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all’articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita’ professionali richieste dal comma 6. 4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all’articolo 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita’ professionali richieste dal comma 6. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell’ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c). 6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita’ in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei moli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo’ essere integrato da una indennita’ commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita’ del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianita’ di servizio. 7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilita’ dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell’attivita’ amministrativa e della gestione, disciplinate dall’articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all’articolo 24, comma 2. 8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e’ data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita’ di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento. Le modalita’ per l’utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all’articolo 23, comma 3. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche’ per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e’ demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all’articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera’ ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore”.

[6]Per cui: “All’Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti: a)  acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l’esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell’autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, delle società Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari, con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; acquisizione, in particolare, dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell’utilizzo dei beni; programmazione dell’assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione. Per l’attuazione della presente lettera è autorizzata la spesa di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; b)  ausilio dell’autorità giudiziaria nell’amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; ausilio finalizzato a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l’assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all’articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell’assegnazione; c)  ausilio dell’autorità giudiziaria nell’amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni; ausilio svolto al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l’assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all’articolo 48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell’assegnazione; d)  amministrazione e destinazione, ai sensi dell’articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; e)  amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nonché di sequestro o confisca emesso dal giudice dell’esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell’esecuzione; f)  adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta”.

[7]In virtù del quale: “L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma, la sede secondaria in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell’interno. L’Agenzia dispone, compatibilmente con le sue esigenze di funzionalità, che le proprie sedi siano stabilite all’interno di un immobile confiscato ai sensi del presente decreto”.

[8]Cfr. supra nota n. 5.

[9]Per cui: “Fino al completamento delle procedure di cui al comma 2, il personale in servizio presso l’Agenzia continua a prestare servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle amministrazioni di appartenenza. In presenza di professionalità specifiche ed adeguate, il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché dagli enti pubblici economici, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presso l’Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo è inquadrato nei ruoli dell’Agenzia, previa istanza da presentare nei sessanta giorni successivi secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 1. Negli inquadramenti si tiene conto prioritariamente delle istanze presentate dal personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che ha presentato analoga domanda ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235, e dell’articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il passaggio del personale all’Agenzia determina la soppressione del posto in organico nell’amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell’Agenzia medesima”.

[10]Alla stregua del quale: Alla copertura dell’incremento della dotazione organica di centosettanta unità, di cui al comma 1, si provvede mediante le procedure di mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all’Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell’amministrazione di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell’Agenzia e avviene senza maggiori oneri a carico del bilancio medesimo”.

[11]Secondo cui: “291. Fino all’adeguamento alla dotazione organica prevista dall’articolo 113, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto  legislativo  6  settembre 2011, n. 159, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni  sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata e’ autorizzata ad avvalersi di una quota non superiore a 100 unita’ di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001, n. 165, nonche’ ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l’Agenzia puo’ avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale  fino a un massimo di 20 unita’. Il predetto personale e’ posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita’ e nel rispetto  di  quanto previsto dall’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto  previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell’Agenzia all’amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. 292. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati  e confiscati  alla  criminalita’ organizzata svolge le funzioni e i compiti previsti dall’articolo 110, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione, di cui al decreto legislativo  6  settembre 2011, n. 159. Fino all’adeguamento della pianta organica dell’Agenzia alle disposizioni dell’articolo 113-bis, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, continuano a operare le sedi secondarie gia’ istituite”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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