Nell’ipotesi di reiterazione di contratti a tempo determinato nei confronti di docente della scuola statale, il docente medesimo ha diritto alla stessa progressione stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva per il personale di ruolo.
La sentenza n. 18/2011 del Tribunale di Padova, Sezione lavoro, affronta il dibattuto problema se, in caso di reiterazione di contratti a tempo determinato nei confronti di docente della scuola statale, anche a prescindere dalla legittimità o meno della reiterazione, il docente medesimo abbia diritto alla stessa progressione stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva per il personale di ruolo.
Il Tribunale di Padova, a fronte di un ricorso collettivo promosso da numerosi docenti a tempo determinato, risolve la suddetta questione in senso favorevole ai ricorrenti, dichiarando, da un lato, “il diritto dei ricorrenti al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato” e condannando, dall’altro lato, l’Amministrazione “a collocare ciascuno dei ricorrenti al livello stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio maturata”.
La decisione si fonda sulla clausola 4 comma 1 dell’Accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, la quale sancisce il principio della parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, sotto il profilo delle condizioni d’impiego.
Atteso che secondo la pacifica giurisprudenza della Corte di Giustizia UE il suddetto principio rappresenta una norma ad efficacia diretta, e considerato che, sempre secondo la giurisprudenza della CGUE, nel concetto di condizioni d’impiego rientra anche la fattispecie degli scatti di anzianità, il Giudice del Lavoro di Padova ritiene che “la normativa nazionale in materia, ed in particolare, l’art. 526 D.Lgs. 297/1994, debba essere disapplicata in modo da conformare l’ordinamento interno a quello comunitario”.
E’ interessante notare che la sentenza che si annota condanna l’Amministrazione a collocare i ricorrenti al livello stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio maturata, cosicchè, qualora riassunti a tempo determinato, gli stessi dovranno ripartire necessariamente dal livello stipendiale coerente all’anzianità di servizio pregressa: naturalmente l’anzianità rilevante è quella maturata a partire dall’a.s. 2001/2002, in ragione del fatto che il termine ultimo per l’attuazione della citata Direttiva comunitaria era il 10.07.2001.
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