Relata di notifica nulla se manca la data di consegna
La Corte di Cassazione è intervenuta in materia di notificazioni, con la sentenza n. 30873 dello scorso 22 dicembre 2017. Precisamente, la questione atteneva alla validità della relata di notifica, nel caso di mancanza della data di consegna. La sezione Lavoro della Corte ha affermato che tale omissione determina la nullità assoluta della notificazione, della quale non si ha la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario dell’atto, qualora dalla notifica decorra un termine perentorio per l’esercizio di diritti da parte del destinatario stesso.
La legge (art. 148 c.p.c.) stabilisce che l’Ufficiale Giudiziario attesti l’avvenuta consegna mediante l’apposizione di data e firma sulla relata di notificazione; pertanto, in modo inequivocabile, è richiesta la presenza della data per avere prova e certezza del perfezionamento della notifica.
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Il caso di specie
Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, veniva respinto l’appello proposto da un Comune, in quanto il giudice del gravame ne rilevava la tardività. Infatti, ancorché la data della consegna non fosse apposta sulla relata di notifica, la stessa era evincibile chiaramente dall’atto notificato e consegnato a mani al procuratore costituitosi per l’Ente nel giudizio di primo grado; pertanto, da ciò si desumeva senza dubbio che il termine di 30 giorni, previsto dalla legge per proporre appello, era già decorso.
Il Comune proponeva dunque ricorso per Cassazione, rilevando la nullità insanabile della notificazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 148 c.p.c.
La decisione dei giudici di legittimità
La Suprema Corte non ha condiviso la decisione del giudice di seconde cure, abbracciando al contrario le doglianze avanzate dall’amministrazione ricorrente. Precisamente, il giudice di legittimità ha affermato che la mancanza della data nella relata di consegna determina la nullità insanabile della notificazione, qualora dalla stessa decorrano termini perentori per l’esercizio, da parte del destinatario dell’atto, di diritti. Invero, diversamente ragionando, si avrebbe un’illegittimo sacrificio dei diritti del soggetto. La conseguenza principale è che torna ad operare il termine lungo per l’impugnazione. Infatti, non può essere leso il diritto all’impugnativa sulla base di circostanze che rendono incerto il momento in cui la notifica si è perfezionata.
La data costituisce infatti un elemento essenziale della relata di notifica e, dunque, la sua omissione non può essere sopperita dalla semplice mancata contestazione circa l’esecuzione della notificazione stessa.
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