Relazione sintetica esplicativa sulla legge di riforma dell’ordinamento giudiziario

Pardo Ignazio 18/05/06
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CONCORSO PER L’ACCESSO IN MAGISTRATURA
Il concorso per l’accesso in magistratura è bandito annualmente e i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere alla funzione giudicante o requirente;
Il concorso sarà articolato in prove scritte (diritto civile, penale ed amministrativo) ed orali nelle seguenti materie: diritto civile ed elementi di diritto romano, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto amministrativo, costituzionale e tributario, diritto commerciale e industriale, diritto del lavoro e previdenza sociale, diritto comunitario, diritto internazionale, elementi di informatica giuridica, lingua straniera;
La commissione è composta da un numero da 12 a 16 magistrati aventi almeno 5 anni di esercizio della funzione di secondo grado e da 4 a 8 professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame; La commissione di concorso è nominata dal Ministero di Giustizia    previa delibera del Consiglio Superiore della Magsitratura;
Presidente è un magistrato che esercita da almeno 3 anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità o direttive di secondo grado; vicepresidente è un magistrato che esercita funzioni di legittimità.
Al momento dell’attribuzione delle funzioni l’indicazione operata dal candidato nella domanda di concorso costituisce titolo preferenziale per la scelta di prima destinazione; la scelta deve avvenire nell’ambito della funzione prescelta nei limiti dei posti disponibili.
 
Sono requisiti per l’ammissione al concorso, l’avere conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso di laurea non inferiore ad anni 4 ed avere altresì alternativamente:
1)                        conseguito il diploma presso le Scuole di specializzazione in professione legale;
2)                        conseguito il dottorato in materie giuridiche;
3)                        conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense;
4)                        svolto funzioni direttive nella Pubblica Amministrazione per almeno tre anni
5)                        svolto funzioni di magistrato onorario per almeno 4 anni senza demerito e senza essere stati revocati od avere subito una sanzione disciplinare;
6)                        avere conseguito il diploma di specializzazione in un corso di studi non inferiore a 2 anni presso una scuola di specializzazione tra quelle di cui al DPR 162/1982.
 
Le prove scritte devono svolgersi tendenzialmente intorno al 15 settembre di ogni anno; la correzione degli scritti e le prove orali devono svolgersi inderogabilmente entro 9 mesi per consentire l’inizio del tirocinio entro il 15 settembre successivo.
Non possono essere ammessi al concorso coloro già dichiarati non idonei per 3 volte.
In sede di prove orali il candidato deve sostenere un colloquio psico-attitudinale all’esercizio della professione di magistrato anche in relazione alla funzione prescelta.
 
3) FUNZIONI DEI MAGISTRATI
Le funzioni dei magistrati si distinguono in funzioni di merito e di legittimità e sono le seguenti:
1)                 Giudicante di primo grado (Giudice di Tribunale, Giudice di Tribunale dei Minorenni, Magistrato di Sorveglianza);
2)                 Requirente di primo grado (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario e Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni);
3)                 Giudicante di secondo grado (Consigliere di Corte di Appello);
4)                 Requirente di secondo grado (Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello e Sostituto presso la Direziona Nazionale Antimafia);
5)                 Semidirettivo giudicante di primo grado;
6)                 Semidirettivo requirente di primo grado;
7)                 Semidirettivo giudicante di secondo grado;
8)                 Semidirettivo requirente di secondo grado;
9)                 Direttivo giudicante o requirente di primo grado;
10)            Direttivo giudicante o requirente di secondo grado;
11)            Giudicante di legittimità (Consigliere di Corte di Cassazione);
12)            Requirente di legittimità (Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione);
13)            Direttivo di legittimità;
14)            Direttivo Superiore di legittimità;
15)            Direttivo apicale di legittimità;
 
Fino al compimento dell’ottavo anno dall’ingresso in magistratura debbano essere svolte effettivamente le funzioni giudicanti o requirenti di primo grado.
 
4) CARRIERA DEI MAGISTRATI
Accesso alle funzioni di secondo grado:
A)    dopo 8 anni dall’accesso in magistratura previo concorso per titolo ed esami, scritti ed orali;
B)        dopo 13 anni dall’accesso in magistratura previo concorso per soli titoli;
 
Accesso alle funzioni di legittimità:
A)                      dopo 3 anni dall’esercizio delle funzioni di secondo grado previo concorso per soli titoli;
B)                      dopo 18 anni dall’accesso in magistratura previo concorso per titolo ed esami scritti ed orali;
 
Accesso alle funzioni di Semidirettivo Giudicante di primo grado (Presidente di Sezione di Tribunale):
dopo 3 anni dal superamento del concorso per le funzioni di appello previo concorso per soli titoli.
 
Accesso alle funzioni di Semidirettivo requirente di primo grado (Procuratore della Repubblica Aggiunto):
dopo 3 anni dal superamento del concorso per le funzioni di appello previo concorso per soli titoli.
 
Accesso alle funzioni di Semidirettivo giudicante di secondo grado (Presidente di Sezione di Corte di Appello):
dopo 6 anni dal superamento del concorso per le funzioni di appello previo concorso per soli titoli.
 
Accesso alle funzioni di Semidirettivo requirente di secondo grado (Avvocato Generale della Procura Generale presso la Corte di Appello):
dopo 6 anni dal superamento del concorso per le funzioni di appello previo concorso per soli titoli.
 
Accesso alle funzioni di direttivo giudicante di primo grado (Presidente del Tribunale o Presidente del Tribunale per i minorenni):
dopo 5 anni dal superamento del concorso per le funzioni di appello previo concorso per soli titoli.
 
Accesso alle funzioni di direttivo requirente di primo grado (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale o il Tribunale per i minorenni):
dopo 5 anni dal superamento del concorso per le funzioni di appello previo concorso per soli titoli.
 
Accesso alle funzioni di direttivo giudicante di primo grado elevato (Presidente del Tribunale e Presidente della Sezione GIP del Tribunale di Roma, Milano, Napoli e Palermo):
 dopo 8 anni dal concorso per le funzioni di appello previo concorso per soli titoli.
 
Accesso alle funzioni di direttivo requirente di primo grado elevato (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Milano, Napoli e Palermo):
 dopo 8 anni dal concorso per le funzioni di appello previo concorso per soli titoli.
 
Accesso alle funzioni di direttivo giudicante di secondo grado (Presidente di Corte di Appello):
dopo 5 anni dal superamento del concorso per le funzioni di legittimità previo concorso per soli titoli.
 
Accesso alle funzioni di direttivo requirente di secondo grado (Procuratore Generale presso la Corte di Appello e Procuratore Nazionale Antimafia):
dopo 5 anni dal superamento del concorso per le funzioni di legittimità previo concorso per soli titoli.
 
Tutti i magistrati che hanno superato il concorso per le funzioni di legittimità possono partecipare ai concorsi per le funzioni semidirettive e direttive di primo grado; l’avere esercitato funzioni di legittimità costituisce a parità di graduatoria titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado.
 
Tutte le funzioni direttive possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che abbiano ancora 4 anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo ed abbiano frequentato l’apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola Superiore della Magistratura.
 
5) MUTAMENTO DELLE FUNZIONI
 
Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte dopo il periodo di tirocinio il magistrato può partecipare al concorso per soli titoli bandito dal Consiglio Superiore della Magistratura per l’assegnazione dei posti vacanti nella funzione requirente previo giudizio favorevole dello stesso CSM in seguito alla partecipazione al corso presso la Scuola Superiore della Magistratura.
 
Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte dopo il periodo di tirocinio il magistrato può partecipare al concorso per soli titoli bandito dal Consiglio Superiore della Magistratura per l’assegnazione dei posti vacanti nella funzione giudicante previo giudizio favorevole dello stesso CSM in seguito alla partecipazione al corso presso la Scuola Superiore della Magistratura.
 
Il mutamento delle funzioni deve avvenire per un ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto rispetto a quello in cui si è prestato servizio con esclusione di quello competente ai sensi dell’art. 11 c.p.p..
 
Mutamento delle funzioni secondo la disciplina transitoria:
i magistrati in servizio alla data di entrata in vigore del primo decreto legislativo possono, entro il termine di tre mesi dal decreto, richiedere il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti e viceversa.
L’effettivo mutamento si realizzerà, previo giudizio favorevole del CSM, nel limite dei posti liberi individuati annualmente nei cinque anni successivi.
Ai tali fini il CSM formerà la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell’eventuale anzianità di servizio nelle funzioni di cui si chiede il mutamento o in mancanza dell’anzianità di servizio totale.
La scelta dei posti vacanti deve avvenire secondo l’ordine della graduatoria e riguardare uffici aventi sede in un diverso circondario in caso di funzioni di primo grado ed in un differente distretto in caso di funzioni di secondo grado.
 
Fuori da queste ipotesi il mutamento di funzioni non è consentito.
 
6) TRASFERIMENTI ED ASSUNZIONE DI FUNZIONI SUPERIORI
 
APPELLO
Annualmente i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di II grado residuati al trasferimento dei magistrati che già esercitano funzioni di appello da almeno tre anni:
1)                 per il 30% sono assegnati ai magistrati risultati idonei al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previo giudizio favorevole della Scuola Superiore della Magistratura;
2)                 per il 70 % sono assegnati ai magistrati risultati idonei al concorso per soli titoli previo giudizio favorevole della Scuola Superiore della Magistratura;
 
I magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado possono presentare domanda di tramutamento trascorsi due anni.
I magistrati che hanno assunto le funzioni giudicanti di secondo grado presso una sede dichiarata disagiata e che abbiano presentato domanda dopo il periodo di tre anni hanno diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre.
 
Gli eventuali posti risultati non coperti nel concorso per titoli ed esami verranno coperti con i magistrati risultati idonei al concorso per soli titoli e viceversa.
 
Annualmente i posti vacanti nelle funzioni requirenti di II grado residuati al trasferimento dei magistrati che già esercitano da almeno tre anni funzioni di appello:
3)                 per il 30% sono assegnati ai magistrati risultati idonei al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previo giudizio favorevole della Scuola Superiore della Magistratura;
4)                 per il 70 % sono assegnati ai magistrati risultati idonei al concorso per soli titoli previo giudizio favorevole della Scuola Superiore della Magistratura;
 
I magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado possono presentare domanda di tramutamento trascorsi due anni.
I magistrati che hanno assunto le funzioni requirenti di secondo grado presso una sede dichiarata disagiata e che abbiano presentato domanda dopo il periodo di tre anni hanno diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre.
 
Gli eventuali posti risultati non coperti nel concorso per titoli ed esami verranno coperti con i magistrati risultati idonei al concorso per soli titoli e viceversa.
 
 
Il Consiglio Superiore della Magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione conferisce le funzioni di secondo grado ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami o per soli titoli.
 
 
Ai fini dello svolgimento dei concorsi per l’assunzione delle funzioni giudicanti di secondo grado è nominata dal Consiglio Superiore della Magistratura una Commissione così composta:
1)                 Un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità o funzioni direttive giudicanti di II grado.
2)                 Un magistrato che esercita funzioni giudicanti di legittimità.
3)                 Tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti di II grado da almeno tre anni.
4)                 Tre professori universitari di prima fascia.
 
 
Ai fini dello svolgimento dei concorsi per l’assunzione delle funzioni requirenti di secondo grado è nominata dal Consiglio Superiore della Magistratura una Commissione così composta:
1)                 Un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità o funzioni direttive requirenti di II grado.
2)                 Un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimità.
3)                 Tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti di II grado da almeno tre anni.
4)                 Tre professori universitari di prima fascia.
 
 
CASSAZIONE
Annualmente i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità residuati alle riassegnazioni dei magistrati che abbiano esercitato funzioni direttive o semidirettive giudicanti:
1)                 per il 70% sono assegnati ai magistrati che esercitano da più di tre anni funzioni giudicanti di appello e siano risultati idonei al concorso per soli titoli previo giudizio favorevole della Scuola Superiore della Magistratura;
2)                 per il 30 % sono assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano anzianità di servizio pari a 18 anni o pur inferiore abbiano svolto 3 anni nella funzione di appello e che siano risultati idonei al concorso per titoli ed esami scritti ed orali previo giudizio favorevole della Scuola Superiore della Magistratura;
 
 
Gli eventuali posti risultati non coperti nel concorso per titoli ed esami verranno coperti con i magistrati risultati idonei al concorso per soli titoli e viceversa.
 
 
Annualmente i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità residuati alle riassegnazioni dei magistrati che abbiano esercitato funzioni direttive o semidirettive requirenti:
3)                 per il 70% sono assegnati ai magistrati che esercitano da più di tre anni funzioni requirenti di appello e siano risultati idonei al concorso per soli titoli previo giudizio favorevole della Scuola Superiore della Magistratura;
4)                 per il 30 % sono assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano anzianità di servizio pari a 18 anni o pur inferiore abbiano svolto 3 anni nella funzione di appello e che siano risultati idonei al concorso per titoli ed esami scritti ed orali previo giudizio favorevole della Scuola Superiore della Magistratura;
 
Gli eventuali posti risultati non coperti nel concorso per titoli ed esami verranno coperti con i magistrati risultati idonei al concorso per soli titoli e viceversa.
 
 
Ai fini dello svolgimento dei concorsi per l’assunzione delle funzioni giudicanti di legittimità è nominata dal Consiglio Superiore della Magistratura una Commissione così composta:
1)                 Un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità da almeno tre anni.
2)                 Tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità da almeno tre anni.
3)                 Tre professori universitari di prima fascia.
 
 
Ai fini dello svolgimento dei concorsi per l’assunzione delle funzioni requirenti di legittimità è nominata dal Consiglio Superiore della Magistratura una Commissione così composta:
5)                 Un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità da almeno 3 anni.
6)                 Tre magistrati che esercitano funzioni requirenti giudicanti di legittimità da almeno tre anni.
7)                 Tre professori universitari di prima fascia.
 
Nella individuazione e valutazione dei titoli si tenga prevalentemente conto dell’attività prestata dal magistrato sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, desunta da specifici elementi anche desumibili da esame a campione dei provvedimenti, dall’autorelazione, dalla complessità dei procedimenti trattati, dall’esito dei provvedimenti adottati e dalle risultanze statistiche con proiezione comparativa locale e nazionale.
 
Nei concorsi per titoli ed esami la valutazione dei titoli deve incidere in misura non inferiore al 50% della votazione finale.
 
DISCIPLINA TRANSITORIA
1)                 Le norme per l’assunzione delle funzioni di appello non si applicano a chi alla data del primo decreto legislativo abbia maturato 13 anni di anzianità o li compia nei successivi 24 mesi.
2)                 Le norme per l’assunzione delle funzioni di cassazione non si applicano a chi alla data di emissione del primo decreto legislativo abbia maturato 20 anni di anzianità o li compia nei successivi 24 mesi.
3)                 Ai fini del conferimento degli uffici direttivi o semidirettivi l’avere maturato 13 anni di anzianità equivale al superamento del concorso di appello.
4)                 Ai fini del conferimento degli uffici direttivi di II grado l’avere maturato 20 anni di anzianità equivale al superamento del concorso di legittimità.
 
 
Entro tre anni dalla data di emissione del primo decreto legislativo le assegnazioni ai posti di appello per chi abbia maturato 13 anni di anzianità e quelle ai posti di cassazione per chi abbia maturato 20 anni di anzianità sono disposte sul 40% dei posti vacanti a seguito dei tramutamenti dei magistrati che già esercitano funzioni di secondo grado.
Trascorso detto periodo chi ha maturato 20 anni di anzianità per l’accesso in Cassazione o partecipa al concorso per titoli ed esami o al concorso per soli titoli sul 70% dei posti disponibili annualmente previo giudizio favorevole del corso per il conferimento delle funzioni di legittimità presso la Scuola Superiore della Magistratura.
 
 
1)                 FUNZIONI DIRETTIVE
Tutte le funzioni direttive possono essere conferite ai magistrati in possesso dei seguenti requisiti:
A)                                         assicurino 4 anni di servizio prima del collocamento a riposo;
B)                                         abbiano frequentato la Scuola Superiore della Magistratura per funzioni direttive ed abbiano ottenuto giudizio favorevole valutato dal Consiglio Superiore della Magistratura;
C)                                         siano stati positivamente valutati all’esito del concorso per soli titoli;
CONCORSI PER DIRETTIVI
I concorsi per l’assunzione di funzioni direttive consistono nella valutazione da parte della commissione all’uopo nominata dei titoli consistenti in:
a)                                         titoli scientifici; b) laboriosità; c) capacità organizzativa
Il CSM acquisisce ulteriori elementi rispetto alla commissione costituiti dal parere motivato del Consiglio Giudiziario e del Consiglio Direttivo della Cassazione se si tratta di funzioni direttive di II grado.
Il CSM propone al Ministro per il concerto la nomina nell’ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso.
Il Ministro può ricorrere alla Giustizia Amministrativa contro le delibere di nomina di incarichi direttivi adottate dal CSM.
COMMISSIONE PER IL CONCORSO AD INCARICHI DIRETTIVI
La commissione è identica sia che si tratti di incarichi direttivi o semidirettivi giudicanti ed è composta:
1)                 Un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità
2)                 Da 3 a 5 magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità
3)                 2 magistrati che esercitano funzioni giudicanti di II grado
4)                 3 professori universitari di prima fascia
Tutti i componenti sono nominati dal CSM.
La commissione comunica l’esito del concorso e l’ordine della graduatoria al CSM.
Il pregresso esercizio di funzioni direttive è titolo preferenziale
 
DURATA DIRETTIVI
Tutti gli incarichi direttivi ad eccezione di quelli di Cassazione hanno durata di 4 anni.
Sono rinnovabili per ulteriori anni 2 previo parere del Ministro della Giustizia e valutazione favorevole del CSM
Alla scadenza dell’incarico i direttivi possono concorrere:
1)                 per incarichi di uguale grado fuori dal circondario
2)                 per incarichi di grado superiore fuori dal distretto sempre esclusa la possibilità di concorrere per il distretto competente ex art. 11 c.p.p.
Alla scadenza il direttivo che non ottiene altro incarico ritorna alle ultime funzioni ordinarie svolte se la sede è vacante altrimenti le esercita presso altra sede.
 
2)                 FUNZIONI SEMIDIRETTIVE
I semidirettivi sono nominati dalla stessa commissione incaricata di nominare i direttivi.
Anche in questo caso la commissione valuta:
1)                 titoli scientifici; 2)laboriosità; 3) capacità
Il pregresso esercizio di funzioni semidirettive è titolo di preferenza.
Per le funzioni semidirettive giudicanti deve tenersi conto della specifica esperienza maturata nel settore trattato dalla sezione di Tribunale o Corte di Appello messo a concorso.
 
9) PROGRESSIONE ECONOMICA
La progressione economica è automatica e prevede le seguenti classi:
I)                                                                   sino a sei mesi; II) sino a 2 anni; III) sino a 5 anni; IV) sino a 13 anni; V) sino a 20 anni; VI) sino a 28 anni; VII) da 28 anni in poi;
 Chi accede alle funzioni di secondo grado con il concorso per titoli ed esami anticipa il conseguimento dello stipendio pari alla V classe.
Chi accede alle funzioni di legittimità con il concorso per titoli ed esami anticipa il conseguimento dello stipendio pari alla VI classe.
 
Ignazio Pardo
Magistrato della Corte di Appello di Caltanissetta

Pardo Ignazio

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