Nel caso di specie, un uomo viene accusato di concorso nel reato di furto, poiché impossessatosi di un telefono cellulare, allo scopo di trarne profitto, sottraendolo al legittimato proprietario. La parte offesa, ad ogni modo, ritira la querela proposta in ragione del fatto che custodiva l’oggetto del furto dietro la cassa di un negozio.
Orbene, profili problematici sorgono in ragione dell’assenza dell’imputato in udienza, non avendo potuto quest’ultimo accettare la remissione di querela. Tuttavia, il Tribunale di merito stabilisce che, nonostante l’assenza dell’imputato, non si debba procedere nei confronti di quest’ultimo in ragione della remissione di querela. Accoglie così la volontà della persona offesa di desistere dal proseguire in giudizio nei confronti del reo.
Nella decisione il Tribunale di Aosta sottolinea, altresì, che non occorre l’accettazione espressa da parte dell’imputato ai fini dell’efficacia della remissione di querela ma, bensì, è sufficiente che questa sia desumibile dall’assenza di un rifiuto espresso o tacito della remissione, in accordo con il disposto dell’articolo 155 Codice penale. In altre parole, ai fini dell’efficacia della remissione di querela è sufficiente che non vi sia rifiuto espresso o tacito di tale remissione.
Dunque, ubi consistam della decisione del Tribunale risiede del disinteresse esternato dell’imputato poiché contumace. In quanto tale, non si è desunta alcuna volontà, seppure tacita, di ricusare la remissione di querela. Con la sentenza de qua si è quindi stabilito che la remissione di querela è efficace anche in assenza dell’imputato o in mancanza di accettazione espressa purché non assuma comportamenti dai quali si desuma la volontà di opporsi.
Tale sentenza ben si concilia con numerose pronunce della Corte di Cassazione:
- Cassazione, sentenza 7072/11: la contumacia dell’imputato può rilevare come elemento di assenza di interesse circa lo svolgimento del processo che lo vede imputato.
- Cassazione, sentenza 30614/08: non devono rilevare, nell’assenza o contumacia, la volontà del reo di procedere nel processo.
- Cassazione, sentenza 18969/17 e 17136/17: qualora il giudice abbia preventivamente avvertito, in forma espressa, il querelante che, in caso di mancata comparizione integra una remissione tacita di querela, ciò è incompatibile con la volontà di procedere con la querela stessa.
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