La Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti in merito alla remissione di querela proposta dal legale rappresentante di un ente-persona offesa.
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Indice
1. La remissione di querela post Riforma Cartabia
In merito alle condizioni di procedibilità all’esercizio dell’azione penale da parte del PM (ossia querela, istanza, richiesta di procedimento e autorizzazione a procedere), il D.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 (cd. Riforma Cartabia) ha disposto una restrizione della procedibilità d’ufficio di alcuni reati, al fine di valorizzare maggiormente l’interesse dei soggetti privati alla repressione della condotta illecita del reo, in un ambito in cui è dato particolare valore all’offesa dei beni ritenuti di interesse strettamente individuali.
In merito alla querela, importanti interventi hanno altresì riguardato la remissione, disciplinata dall’art. 152 c.p.; la suddetta Riforma, infatti, ha modificato l’art. 152 c.p., apportando dei cambiamenti al comma 1 e disponendo l’introduzione di due commi dopo il secondo.
In particolare, la remissione di querela consiste nell’atto con cui, dopo aver già proposto querela, il querelante manifesta la volontà affinché non si proceda penalmente per il reato subito.
Ai sensi del comma 2, la remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale può essere espressa o tacita, e quest’ultima si ha quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.
Il nuovo comma 3, inoltre, estende le ipotesi di remissione tacita, prevedendo che essa si verifichi anche:
“1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone;
2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l’esito riparativo comporta l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati.”
2. Il fatto
La questione portata dinanzi alla Cassazione riguarda una imputazione per la commissione del reato di cui all’art. 646 c.p., il quale è perseguibile a querela della persona offesa.
In particolare, il giudizio di primo grado si è concluso con sentenza che dichiarava di non potersi procedere per intervenuta remissione di querela, ex art. 152, comma 3, n. 1), c.p. e successiva accettazione; il querelante, regolarmente citato, senza addurre alcuna giustificazione, non è comparso all’udienza alla quale era stato chiamato in qualità di testimone.
Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma ha proposto ricorso immediato per cassazione, ex art. 569 c.p.p., contro la suindicata sentenza, chiedendo l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio sulla base di un unico motivo: nel caso di specie, il querelante era una persona giuridica e il soggetto chiamato a testimoniare era il legale rappresentante della stessa e che, pertanto, questi fosse un soggetto diverso dal querelante, in quanto chi propone querela in nome e per conto di una persona giuridica non si identifica con essa e, in ogni caso, non fosse stato nemmeno accertato che il testimone citato conservasse la qualità di legale rappresentante dell’ente rappresentano alla data di udienza alla quale non è comparso.
3. L’orientamento della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, nello specifico, ha effettuato un’analisi approfondita del suddetto comma 3, in quanto il successivo comma 4, il quale indica delle deroghe alle ipotesi di cui al comma 3 (“La disposizione di cui al terzo comma, numero 1), non si applica quando il querelante è persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità, ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell’art. 90 quater del c.p.p.. La stessa disposizione non si applica altresì quando la persona che ha proposto querela ha agito nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell’interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell’articolo 121”) ed il cui fine è quello di impedire che eventuali negligenze del rappresentante non comparso come testimone possano risolversi in una diminuzione di tutela per gli interessi del rappresentato, nulla prevede nel caso in cui il testimone citato e non comparso all’udienza senza giustificato motivo abbia in precedenza sporto querela in qualità di legale rappresentante in carica dell’ente-persona offesa.
La Corte ha osservato come spetti al giudice valutare la sussistenza o meno della volontà di persistere nella querela e come, nel caso di specie, non vi fosse certezza della riferibilità del comportamento del testimone citato e non comparso in udienza di gravame all’ente-persona offesa, impedendo, di conseguenza, l’applicazione dell’art. 152, comma 3, n. 1), c.p., per due ragioni: in primo luogo, non era stata accertata la conservazione della qualità di legale rappresentante in capo al citato testimone alla data della medesima udienza in cui questi non è comparso senza alcun giustificato motivo; in secondo luogo, non era stato accertato che il legale rappresentante che ha presentato querela in nome e per conto dell’ente-persona offesa fosse statutariamente legittimato dall’ente rappresentato a rimettere la querela.
Pertanto, la Seconda Sezione della Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi su tale questione, accogliendo il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma, ha chiarito che il disposto dell’art. 152, comma terzo, n. 1, c.p., introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 150 del 2022 e in vigore dal 30 dicembre 2022, opera anche nel caso in cui il testimone non comparso all’udienza senza giustificato motivo abbia precedentemente sporto querela in qualità di legale rappresentante, in carica, dell’ente persona offesa, alla duplice condizione che conservi tale qualità alla data dell’udienza e che sia legittimato dallo statuto dell’ente rappresentato a rimettere la querela, non comparendo all’udienza per la quale sia stato citato come testimone.
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