Rendicontazione societaria di sostenibilità, il decreto in G.U.

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Sulla G.U. del 10 settembre è stato pubblicato il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, con entrata in vigore al 25 settembre, che recepisce la direttiva (UE) 2022/2464, la quale modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto concerne la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l’adeguamento della normativa nazionale attua le previsioni dell’articolo 13 della legge di delegazione europea 2022-2023.
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Indice

1. Il contenuto della direttiva 2022/2464


La direttiva (UE) 2022/2464 ha modificato una serie di atti legislativi previgenti dell’Unione Europea nella finalità di rafforzare la disciplina sulla rendicontazione non finanziaria, nell’intento di renderla più idonea alla transizione dell’Unione europea verso un’economia sostenibile. Si sono introdotti requisiti di rendicontazione maggiormente dettagliati, garantendo che le grandi società e le PMI quotate siano tenute a pubblicare informazioni su questioni rilevanti ai fini della sostenibilità, come:

  • diritti ambientali,
  • diritti sociali,
  • diritti umani,
  • fattori di governance.

2. Gli obiettivi


L’obbligo per le aziende di divulgare tali informazioni dovrebbe:

  • implementare la responsabilità aziendale,
  • evitare discrepanze negli standard di sostenibilità,
  • agevolare la transizione verso un’economia verde.

3. Il decreto legislativo n. 125/2024 e le novità sulla rendicontazione


Si compone di 19 articoli che novellano alcuni provvedimenti normativi, come prescritto dai principi di delega, contenuti all’articolo 13 della legge n. 15/2024:

  • l’articolo 1, tra le altre definizioni, fornisce quelle di questioni di sostenibilità (fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance, compresi i fattori di sostenibilità quali definiti all’articolo 2, punto 24), del regolamento 2019/2088/UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari), rendicontazione di sostenibilità (la rendicontazione di informazioni relative a questioni di sostenibilità conformemente agli articoli 3 e 4 del decreto); relazione sulla gestione (la relazione sulla gestione di cui all’articolo 2428 del codice civile, all’articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, all’articolo 41 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, all’articolo 94 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come applicabile);
  • l’articolo 2 prevede che il decreto si applichi alle società per azioni, alle società a responsabilità limitata, alle società in nome collettivo, alle società in accomandita semplice aventi quali soci le società costituite nelle forme indicate dall’Allegato I della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese e, ove tali società non siano disciplinate dal diritto di uno Stato membro, sono comunque soggette alle disposizioni del decreto in disamina se aventi forma giuridica equiparabile a quelle riportate nel suddetto Allegato;
  • vengono disciplinati, inoltre, i contenuti della rendicontazione societaria di sostenibilità sia singola (art. 3) che consolidata (art. 4), la relazione di sostenibilità delle imprese di Paesi terzi (art. 5), il regime di pubblicità dei suddetti documenti (art. 6) e le ipotesi di esonero dall’applicazione delle disposizioni degli articoli 3 e 4 individuando i presupposti e i limiti di queste deroghe (art. 7) nonché l’attestazione di conformità curata da un revisore (art. 8);
  • l’articolo 9 emenda il decreto legislativo n. 39/2010 col quale era stata recepita la direttiva 2006/43/CE sulle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;
  • l’articolo 10 disciplina la responsabilità degli amministratori in materia di redazione della rendicontazione di sostenibilità, come anche il regime sanzionatorio per le violazioni derivanti dall’omessa inclusione della rendicontazione di sostenibilità nella relazione finanziaria annuale, con la previsione di limiti alle sanzioni amministrative pecuniarie per i primi due anni dall’entrata in vigore del decreto;
  • l’articolo 11 disciplina il coordinamento delle autorità di controllo;
  • gli articoli da 12 a 14 modificano, al fine di adeguarne le disposizioni alle previsioni della direttiva oggetto di recepimento e in linea coi principi di delega, il TUF di cui al decreto legislativo n. 58/1998 (articolo 12), il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209/2005 (articolo 13) e il decreto legislativo n. 136/2015, di recepimento della direttiva 2014/34/UE (articolo 14);
  • l’articolo 15 concerne l’integrazione della relazione sulla gestione di cui all’articolo 2428 del codice civile;
  • l’articolo 16 contiene alcune modifiche al codice civile e al decreto legislativo n. 127/1991 (concernente i conti annuali e consolidati delle società in attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE) dirette a recepire la direttiva delegata (UE) 2023/2775 avente per oggetto gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni;
  • l’articolo 17 disciplina l’entrata in vigore delle disposizioni;
  • l’articolo 18 prevede alcune disposizioni transitorie e l’articolo 19 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

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Avv. Biarella Laura

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