Illegittimo accorpamento in un’unica gara di servizi tra loro eterogenei appaiono travalicati principi della logicità, proporzionalità, ragionevolezza, pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito oltre che il limite della restrizione della platea dei possibili partecipanti alla procedura concorsuale illogica, contraria ai principi di ragionevolezza e sproporzionata l’imposizione, di cui alle censurate lett. j) e k) del paragrafo 8.2. del Capitolato speciale d’appalto, del requisito dell’aver svolto negli ultimi tre esercizi, e per di più per l’importo di 40.000.000 di euro, attività di riscossione della tassa automobilistica anche ai concessionari di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446/1997 che intendano svolgere solo attività di riscossione delle entrate degli enti locali.
Le stazioni appaltanti godono di ampi margini di autonomia nella fissazione di requisiti tecnico – economici per la partecipazione alle gare d’appalto, specie di servizi, ma la discrezionalità dell’Amministrazione in sede di predisposizione dei requisiti di ammissione delle imprese alle gare d’appalto soggiace comunque al triplice limite della necessità, idoneità ed adeguatezza, nei quali si compendia la nozione di proporzionalità della previsione rispetto allo scopo selettivo perseguito.
In particolare, la necessaria libertà valutativa di cui dispone la P.A. appaltante nell’ambito dell’esercizio della discrezionalità tecnica che alla stessa compete in sede di predisposizione della lex specialis di gara, deve pur sempre ritenersi limitata da riferimenti logici e giuridici che derivano dalla garanzia di rispetto dei principi fondamentali altrettanto necessari nell’espletamento delle procedure di gara, quali quelli della più ampia partecipazione e del buon andamento dell’azione amministrativa.
Ciò, in quanto il potere discrezionale della P.A. di integrare, tramite il bando di gara, per gli aspetti non oggetto di specifica ed esaustiva regolamentazione, i requisiti di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, deve in ogni caso raccordarsi con carattere di proporzionalità ed adeguatezza alla tipologia e all’oggetto della prestazione per la quale è stata indetta la gara e non deve, inoltre, tradursi in un’indebita limitazione dell’accesso delle imprese interessate presenti sul mercato (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, 2 maggio 2011, n. 3723.
Il Consiglio di Stato ha infatti precisato sul punto che detta discrezionalità nella fissazione di requisiti più restrittivi fa comunque salvo il limite della logicità e ragionevolezza di quanto richiesto e della pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito, in modo da non restringere, oltre lo stretto indispensabile, la platea dei potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di assoluto privilegio in capo a taluni partecipanti alla gara (Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 5653 del 22/09/2009 e giurisprudenza in essa richiamata; in terminis, T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 2 marzo 2009 , n. 2113 e più di recente T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. III, 24 ottobre 2011 n. 572).
Si è in tale ottica affermato che “l’amministrazione è legittimata ad introdurre, nella lex specialis della gara d’appalto che intende indire, disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al possesso di requisiti di capacità tecnica e finanziaria, tutte le volte in cui tale scelta non sia eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza, specie se destinata a predeterminare, in linea di fatto, il ventaglio dei possibili partecipanti (…) rientrando nella sua discrezionalità la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo il limite della logicità e ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito”( Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 luglio 2008 , n. 3655; in termini anche T.A.R. Liguria, Sez. II, 27 maggio 2009, n. 1238)
Riportiamo qui di seguito il testo integrale della sentenza numero 1336 del 21 dicembre 2011 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino
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