Requisiti per le candidature alle cariche di Presidente della Regione Siciliana e Deputato dell’Assemblea Regionale, degli Amministratori locali della Regione Siciliana, dei Senatori e dei Deputati del Parlamento

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Pubblicato nel sito dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali della Regione Siciliana (http://www.regione.sicilia.it/famiglia/elettorale/REQUISITI%20PER%20LA%20CANDIDATURA%202009%20-%20ELETTORALE.pdf) l’aggiornamento (redatto nel mese di febbraio dell’anno 2009), dello studio analitico sui requisiti per le candidature alle cariche di Presidente della Regione Siciliana e Deputato dell’Assemblea Regionale, degli Amministratori locali della Regione Siciliana, dei Senatori e dei Deputati del Parlamento pubblicato nel mese di febbraio dell’anno 2008.
Il contributo raccoglie le norme fondamentali riguardanti le cause di ineleggibilità e incompatibilità prescritte dalla vigente normativa per le elezioni del Presidente della Regione Siciliana e dei Deputati dell’Assemblea Regionale, degli Amministratori locali della Regione Siciliana, dei Senatori e dei Deputati del Parlamento.
Sono state riportate anche le norme della legge 24 gennaio 1979, n. 18 che disciplinano le ipotesi di incompatibilità per i membri del parlamento europeo spettanti all’Italia.
L’aggiornamento pubblicato è stato redatto nel corso dei lavori del tavolo tecnico istituito per la redazione del Testo coordinato delle leggi elettorali presieduto dal Dirigente responsabile del Servizio Elettorale dell’Assessorato.
Sono state riportate le recenti innovazioni della legge regionale 16 dicembre 2008, n.22 (cfr. anche la circolare 20.2.2009, n. 1 dell’Assessorato pubblicata nella G.U.R.S. n. 11 del 13 marzo 2009).
Sono state inserite le norme del "Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli enti locali” pubblicato nel supplemento ordinario di pari data della G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008 ai sensi dell’art. 26 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
Il testo coordinato, che ha carattere compilatorio dei provvedimenti normativi regionali e statali riportati, costituisce uno strumento finalizzato a rendere più agevole l’applicazione delle disposizioni vigenti; detto atto è da intendersi "mappa" del vigente ordinamento e "progetto" per il nuovo ordinamento da adottare con l’intervento del legislatore regionale, intervento non più rinviabile a tutela della collettività amministrata e della certezza del diritto (cfr. nota introduttiva pubblicata nella precitata G.U.R.S).
È stata altresì inserita una tabella riepilogativa delle principali ipotesi di incompatibilità con la carica di membro del Parlamento europeo previste dalla vigente normativa.
Il contributo pubblicato sostituisce il precedente elaborato.
Si rappresenta altresì che l’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 3 marzo 2009 ha approvato la legge recante "Norme sulla ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali". La legge è stata pubblicata, senza numero d’ordine, nella G.U.R.S. n. 11 del 13 marzo 2009.
Il testo della legge è stato approvato a maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti. Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del testo della legge, un quinto dei membri dell’Assemblea regionale o un cinquantesimo degli elettori potranno chiedere che si proceda a referendum popolare ai sensi dell’art. 17 bis dello Statuto della Regione Siciliana (confronta anche l’art. 1 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14).
Si riporta il testo della legge:
"Art. 1.
Disposizioni in materia di eleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali
 
1. Il comma 1 dell’articolo 10 sexies della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22, è sostituito dal seguente:
"1. I ricorsi o i reclami relativi a cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ove presentati all’Assemblea, sono decisi secondo le norme del suo Regolamento interno.
1 bis. Nel caso in cui venga accertata l’incompatibilità, dalla definitiva deliberazione adottata dall’Assemblea, decorre il termine di dieci giorni entro il quale l’eletto deve esercitare il diritto di opzione a pena di decadenza. Ove l’incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.
1 ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis si applicano anche ai giudizi in materia di incompatibilità in corso al momento di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato".
Art. 2.
Formula di pubblicazione ai sensi della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14
 
1. La presente legge è inserita nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana distintamente dalle altre leggi senza numero d’ordine e senza formula di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14."
Appare opportuno rammentare che, ai sensi dell’art. 2 della l.r. n. 14/2001, qualora entro tre mesi dalla pubblicazione non sia stata avanzata richiesta di referendum, il Presidente della Regione promulgherà definitivamente la legge.
 
 
Avv. Antonino Sirna
Avv. Marco Sirna
autori dello studio e componenti del tavolo tecnico istituito per la redazione del Testo coordinato delle leggi elettorali

Sirna Antonino – Sirna Marco

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