Quali requisiti il giudice deve verificare per il controllo giudiziario, su richiesta volontaria di un’impresa interdetta antimafia, ai sensi dell’art. 34-bis del d.lgs. 159/2011. Per una panoramica aggiornata sugli ultimi interventi in materia penale consigliamo il volume: Le Riforme della Giustizia penale -Dal decreto antirave alla legge per il contrasto alla violenza sulle donne
Indice
1. La questione: i requisiti per il controllo antimafia
La Corte di Appello di Napoli rigettava un’impugnazione proposta da alcune società avverso un provvedimento del Tribunale di Napoli del 20/12/2022, che aveva disatteso l’istanza di applicazione del controllo giudiziario ex art. 34 bis D.lgs 159/2011.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore delle predette società proponeva ricorso per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione di legge per avere la Corte di Appello di Napoli erroneamente ritenuto inapplicabile la misura di prevenzione patrimoniale prevista dall’art. 34 bis del D.lgs 159/2011 pur in assenza del pericolo di infiltrazione mafiosa e/o di condizionamento delle scelte imprenditoriali senza di fatto considerare la finalità dell’istituto volto ad assicurare la continuità dell’attività d’impresa attraverso la sospensione degli effetti interdittivi dell’informazione antimafia. Per una panoramica aggiornata sugli ultimi interventi in materia penale consigliamo il volume: Le Riforme della Giustizia penale -Dal decreto antirave alla legge per il contrasto alla violenza sulle donne.
Le Riforme della Giustizia penale
In questa stagione breve ma normativamente intensa sono state adottate diverse novità in materia di diritto e procedura penale. Non si è trattato di una riforma organica, come è stata, ad esempio, la riforma Cartabia, ma di un insieme di interventi che hanno interessato vari ambiti della disciplina penalistica, sia sostanziale, che procedurale.Obiettivo del presente volume è pertanto raccogliere e analizzare in un quadro unitario le diverse novità normative, dal decreto c.d. antirave alla legge per il contrasto della violenza sulle donne, passando in rassegna anche le prime valutazioni formulate dalla dottrina al fine di offrire una guida utile ai professionisti che si trovano ad affrontare le diverse problematiche in un quadro profondamente modificato.Completano la trattazione utili tabelle riepilogative per una più rapida consultazione delle novità.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB), giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale. Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica Diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva la doglianza suesposta infondata sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini dell’applicazione del controllo giudiziario su richiesta volontaria di un’impresa destinataria di informazione interdittiva antimafia impugnata dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 34-bis del d.lgs. 16 settembre 2011, n. 159, il Tribunale competente in tema di misure di prevenzione è tenuto a verificare, sia il carattere occasionale della agevolazione che il libero svolgimento dell’attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 della medesima disposizione, sia la concreta possibilità dell’impresa stessa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose (Sez. 5, n. 13388 del 17/12/2020).
Il presupposto della occasionalità dell’agevolazione di soggetti pericolosi costituisce, dunque, per la Corte di legittimità, un accertamento giuridicamente preliminare e condizionante rispetto alla prognosi circa la concreta possibilità di riallineamento dell’impresa con il contesto economico sano (in tal senso, in motivazione, anche Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019).
Orbene, alla stregua di tale quadro normativo, gli Ermellini reputavano come la Corte territoriale partenopea avesse valutato coerentemente i fatti con il dato normativo e con l’interpretazione giurisprudenziale, dovendo escludersi che il controllo giudiziario possa essere inteso quale generalizzato strumento recuperatorio della capacità contrattuale dell’impresa nei confronti della P.A. in assenza dei requisiti legislativamente prescritti.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarita quale valutazione deve formulare il Tribunale ai fini dell’applicazione del controllo giudiziario su richiesta volontaria di un’impresa destinataria di informazione interdittiva antimafia impugnata dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 34-bis del d.lgs. 16 settembre 2011, n. 159.
Difatti, in tale caso, spetta a quest’organo giudicante verificare, sia il carattere occasionale della agevolazione che il libero svolgimento dell’attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 della medesima disposizione, sia la concreta possibilità dell’impresa stessa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose.
Ove questa verifica non sia svolta in siffatti termini, ben si potrà dunque impugnare una decisione di questo genere nei modi preveduti dal Codice antimafia.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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