Requisito di attualità del pericolo di reiterazione del reato

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Come deve essere inteso il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato. Per approfondimenti sulla procedura rimandiamo al volume “Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia”.

Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 2324 del 3-10-2023

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Indice

1. La questione: attualità del pericolo di reiterazione


Il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento di un appello del Pubblico Ministero, disponeva il ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari nei riguardi di una persona ritenuta gravemente indiziata del reato di corruzione in atti giudiziari.
Ciò posto, avverso questo provvedimento la difesa dell’accusato proponeva ricorso per Cassazione, contestandosi il pericolo di recidiva di cui all’art. 274, co. 1, lett. c), cod. proc. pen.. Per approfondimenti sulla procedura rimandiamo al volume “Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia”.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il ricorso suesposto era reputato fondato.
In particolare, gli Ermellini facevano prima di tutto presente come la Corte di Cassazione abbia in molteplici occasioni chiarito che il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non deve essere inteso come imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, quanto, piuttosto, come espressione di una continuità del pericolo nella sua dimensione temporale; ciò che deve essere apprezzato è cioè la potenzialità criminale dell’indagato e la effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015; Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016; Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016; Sez. 2, n. 25130 del 14/04/2016; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015), rilevandosi al contempo che, anche le Sezioni Unite, sebbene occupandosi solo incidentalmente della questione in una pronuncia (Sez. U, n. 20769 del 28/4/2016), hanno affermato che l’attualità è requisito legato alla presenza di occasioni prossime al reato (e, dunque, non specifiche), la cui sussistenza, pur dovendo essere autonomamente e separatamente valutata rispetto all’altro requisito di legge, dato dalla “concretezza”, è desumibile dai medesimi indici rivelatori di quest’ultima, e cioè specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell’indagato o imputato.
Ciò posto, si affermava pertanto che il requisito dell’attualità del pericolo di recidiva non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto ma richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non contempla anche la previsione di specifiche
occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018; in senso conforme: Sez. 1, n. 14840 dei 22/01/2020; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020).
Orbene, alla luce di tali coordinate ermeneutiche, per i giudici di piazza Cavour, il Tribunale dell’appello non aveva fatto una corretta applicazione di questi principi avendo, a loro avviso, addotto una motivazione fortemente instabile e una errata applicazione della legge.
Tal che se ne faceva discendere l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come deve essere inteso il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che il requisito dell’attualità del pericolo di recidiva non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto ma richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non contempla anche la previsione di specifiche
occasioni di recidivanza.
Questo provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se il giudice della cautela abbia correttamente valutato questo requisito.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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