Cass. civ., sez. VILav., ord., 12-12-2013, n. 27812
Massima |
Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale previsto per l’attribuzione della pensione di inabilità di cui all’art. 12 della L. 118/1971, deve tenersi conto anche della posizione reddituale del coniuge dell’invalido, secondo quanto stabilito dall’art. 14 septies, comma 4, L. 29 febbraio 1980, n. 33, in conformità con i generali criteri del sistema di sicurezza sociale, che riconoscono alla solidarietà familiare una funzione sostitutiva dell’intervento assistenziale pubblico, non potendo invece trovare applicazione la regola – stabilita dal successivo comma 4 dello stesso art. 14 septies solo per l’assegno mensile di cui agli art. 13 e 17 della L. 118/1971 citata – della esclusione dal computo dei redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare dell’interessato. |
1. Questione
La Corte d’appello ha riformato la sentenza del Tribunale, la quale Corte ha accolto la domanda proposta dalla signora nei confronti dell’Inps ed ha riconosciuto il diritto dell’invalida a percepire la pensione di inabilità a decorrere dal dicembre 2006 rilevando che la ricorrente, oltre ad essere totalmente inabile era altresì in possesso del necessario requisito reddituale, non dovendovi computare nell’accertamento dello stesso i redditi percepiti dal coniuge.
Avverso detta sentenza ha presentato ricorso in Cassazione l’Inps, il quale è stato accolto, sulla base del presente principio: “ai fini dell’accertamento del requisito reddituale previsto per l’attribuzione della pensione di invalidità di cui all’art. 12 della L. 118/1971, stabilito dall’art. 14 septies, 4° comma, della L. 33/1980, non può trovare applicazione la regola – stabilita dal successivo 4° comma, stesso art. 14 septies solo per l’assegno mensile di cui agli art. 13 e 17, della L. 118/1971 – della esclusione dal computo dei redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare dell’interessato.
2. Il requisito reddituale per la pensione di inabilità
Come già chiarito da questa Corte con la sentenza n. 8816 del 1992, il diritto al conseguimento, previo il positivo accertamento dei requisiti di minorazione fisica, della pensione di inabilità civile, di cui all’art. 12 della L. 118/1971, è subordinato alla sussistenza delle condizioni economiche dell’interessato, per la cui determinazione occorre tenere conto anche della posizione reddituale del coniuge.
Ciò si desume dal disposto dell’art. 14-septies, quarto comma, L. 33/1980, che, elevando a lire 5.200.000 (annualmente rivalutabili) i limiti di reddito anteriormente fissati dagli art. 6, 8 e 10 del D.L. 30/1974, convertito in legge 16 aprile 1914 n. 114, per le prestazioni di cui ai precedenti commi primo e secondo (tra queste la pensione di inabilità prevista dall’art. 12 della L. 118/1971), non contempla l’esclusione, ai fini del calcolo del requisito reddituale dell’invalido, del reddito percepito da altri componenti, il suo nucleo familiare. Tale esclusione è espressamente prevista solo dal quinto comma dello stesso art. 14-septÌes, concernente l’assegno mensile in favore dei mutilati e invalidi civili previsto dagli art. 13 e 17 della L. 118/1971).
Ne consegue che tale particolare modalità di determinazione del requisito reddituale, evidentemente connessa alla diversa funzione della prestazione, non può trovare applicazione anche per il diverso beneficio pensionistico, essendo palese, attesa la chiara formulazione della norma, la coincidenza, ai fini della sua interpretazione, del criterio letterale con quello desumibile dall’intenzione del legislatore. Del resto, che il diritto dei mutilati e invalidi civili a percepire l’assegno mensile a prescindere dalla condizione economica relativa al coniuge non sia per tale aspetto invocabile dai pensionati inabili, discende anche dal diverso importo dei rispettivi limiti di reddito, il che vale ad escludere una identità di ratio nella disciplina delle due provvidenze.
Su un piano più generale, infine, mette conto rilevare come l’attribuzione di un rilievo preclusivo dell’intervento pubblico al reddito familiare, di cui i singoli componenti beneficiano, discende dal riconoscimento, nel vigente sistema di sicurezza sociale, di meccanismi di solidarietà particolari, concorrenti don quello pubblico, ugualmente intesi alla tutela dell’uguaglianza e della libertà dal bisogno, in attuazione dell’art. 3, comma 2, della Cost..
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Rocchina Staiano Dottore di ricerca; Docente all’Università di Teramo in Medicina del Lavoro e in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.
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