Residenza fiscale: Svizzera ufficialmente white list

Marco Alberi 31/07/23
Allegati

In data 28 luglio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (“Decreto”), firmato dal Ministro Giancarlo Giorgetti il 20 luglio 2023, il quale prevede la rimozione della Confederazione Svizzera dalla black list di cui al D.M. 4 maggio 1999, contenente i Paesi considerati fiscalmente privilegiati ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, comma 2-bis del TUIR.
L’efficacia delle suddette modifiche decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del Decreto.
Dall’anno fiscale 2024, dunque, i contribuenti che trasferiranno la propria residenza fiscale in Svizzera non subiranno più la presunzione relativa di residenza nel nostro Paese di cui al comma 2­bis dell’articolo 2 del TUIR.

Scarica il decreto in Gazzetta

GU-28-07-2023.pdf 88 KB

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Indice

1. La residenza fiscale


Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del TUIR, “si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.
Le tre condizioni (iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente o presenza nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile) sopra indicate sono tra loro alternative e la presenza anche di una sola di esse per la maggior parte del periodo d’imposta è sufficiente a qualificare un soggetto come residente in Italia ai fini fiscali.
Ai sensi del successivo comma 2­bis dell’articolo 2 del TUIR, si considerano comunque residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con il D.M. 4 maggio 1999.
E’ stato più volte chiarito che il predetto comma 2­bis non determina un ulteriore status di residenza fiscale bensì, attraverso l’introduzione di una presunzione legale relativa, ripartisce diversamente l’onere probatorio fra le parti, ponendolo a carico dei contribuenti trasferiti, al fine di evitare che le risultanze di ordine meramente formale prevalgano sugli aspetti sostanziali.


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2. Il contenuto del Decreto


Pertanto, prima dell’entrata in vigore del Decreto, sui cittadini italiani trasferiti in Svizzera sussisteva una presunzione (relativa) di residenza fiscale in Italia per effetto del citato articolo 2, comma 2­bis del TUIR, in quanto la Svizzera risultava inserita nella lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato.
Ora, a seguito della cancellazione della Confederazione Svizzera dal D.M. 4 maggio 1999, avvenuto ad opera del Decreto, a partire dal periodo di imposta 2024, i contribuenti italiani che trasferiranno la propria residenza in Svizzera non saranno più assoggettati al principio d’inversione dell’onere della prova: la dimostrazione dell’eventuale carattere fittizio del trasferimento di residenza all’estero sarà dunque a carico dell’Amministrazione finanziaria, così come avviene per tutti i Paesi non ricompresi nella black list citata.

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