Residenza in tempo c.d. reale e procedimento di iscrizione anagrafica d’ufficio.

Richter Paolo 20/06/13

Anche la disciplina del procedimento di iscrizione anagrafica d’ufficio è stata modificata in seguito all’entrata in vigore, dal 9 maggio 2012, della residenza c.d. in tempo reale.

Invero,  l’art. 17 del vigente Regolamento anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223)  nel testo modificato ad opera della lettera d), comma 1° dell’art. 1 D.P.R. 30 luglio 2012, n. 154 prevede che “L’ufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nell’anagrafe entro due giorni lavorativi […] dagli accertamenti da lui disposti”.

In altri termini, il richiamato art. 17 prevede che l’Ufficiale di anagrafe è tenuto a procedere all’iscrizione anagrafica entro i due giorni lavorativi successivi alla conclusione degli accertamenti (positivi) disposti d’ufficio, con decorrenza dalla data in cui si sono (positivamente) conclusi gli accertamenti stessi.

Potremmo quindi dire, volendo fare un parallelismo, che mentre nel procedimento di iscrizione anagrafica su istanza di parte la data di decorrenza dell’iscrizione corrisponde con quella di presentazione della “Dichiarazione di residenza”, nel procedimento di iscrizione d’ufficio tale decorrenza è ancorata alla data in cui si concludono (positivamente) gli accertamenti.

Un’altra differenza tra procedimento di iscrizione anagrafica su istanza di parte rispetto a quello di iscrizione d’ufficio è rappresentata dal fatto che mentre nel primo (iscrizione su istanza di parte) conosciamo l’iscrizione c.d. preliminare (suscettibile di conferma o meno, rispettivamente per silentium o mediante invio del c.d. preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis L. 241/90, entro i 45 giorni successivi alla presentazione della “Dichiarazione di residenza, in base al successivo esito degli accertamenti) nel procedimento d’ufficio l’iscrizione, da effettuarsi entro i due giorni lavorativi successivi all’eventuale positiva conclusione degli accertamenti può già qualificarsi come “definitiva” proprio perché, in tal caso, essa consegue a delle verifiche che hanno già avuto esito positivo.

In via di ulteriore approfondimento, possiamo altresì osservare che diversi  sono gli istituti su cui si fonda il procedimento di iscrizione su istanza di parte rispetto a quello d’ufficio.

Invero, il procedimento di iscrizione anagrafica su istanza di parte si fonda sull’istituto generale del silenzio-assenso, il quale si applica esclusivamente nei procedimenti ad istanza di parte (cfr. art. 20, comma 1°, L. 7 agosto 1990, n. 241), restando quindi esclusa l’applicazione di tale istituto al procedimento d’iscrizione anagrafica d’ufficio.

Alla luce di tali considerazioni, è anzitutto possibile affermare che, una volta pervenuta la “segnalazione particolare” prevista dall’art. 16 del Regolamento anagrafico da cui prende le mosse il procedimento di iscrizione anagrafica d’ufficio, il Comune che riceve tale segnalazione, prima procedere con gli accertamenti della dimora abituale, deve comunicare l’avvio del procedimento (artt. 7 e ss. L. 7 agosto 1990, n. 241) di iscrizione anagrafica d’ufficio, con contestuale invito a rendere spontaneamente la “Dichiarazione di residenza” entro un termine prestabilito (direi al massimo 10 giorni).

Laddove l’invito a rendere spontaneamente la “Dichiarazione di residenza” rimanga disatteso, occorre procedere con gli accertamenti d’ufficio.

Non dimentichiamo, come si diceva all’inizio, che, ai sensi del richiamato art. 17 Reg. anagrafico, l’Ufficiale di anagrafe è tenuto ad iscrivere d’ufficio nell’anagrafe la persona entro i due giorni lavorativi successivi alla positiva conclusione degli accertamenti disposti d’ufficio.

All’interessato andrà naturalmente resa apposita comunicazione di avvenuta conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica d’ufficio (art. 2, comma 1°, L. 241/90) non applicandosi, come detto, l’istituto del silenzio-assenso.

Per quanto riguarda il termine di conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica d’ufficio, nel silenzio del legislatore, stante le rilevate differenze rispetto al procedimento su istanza di parte, non si ritiene giustificata l’applicazione in via analogica (art. 12 Disposizioni sulla legge in generale) del termine di 45 giorni previsto per il procedimento su istanza di parte.

Si propende, pertanto, per l’applicazione del termine “generale” di 30 giorni, previsto dall’art. 2, comma 2°, L. 7 agosto 1990, n. 241 che meglio tutela, fra l’altro, l’operato dell’Ufficiale di anagrafe di fronte a questo particolare tipo di iscrizioni anagrafiche, che spesso si concludono solo all’esito del ricorso avanti al Prefetto compente per territorio e/o al Giudice Ordinario.

Da ultimo, sia consentito precisare che esula dalla potestà regolamentare del Comune l’eventuale previsione di un diverso termine di durata di tale procedimento, atteso che trattasi di materia riservata in via esclusiva alla legislazione statale, affinché ne sia assicurata l’uniforme disciplina in tutto il territorio dello Stato [cfr. art. 117, comma 2°, lett. i) Costituzione].

Richter Paolo

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