Il decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, c.d. Nuovo Codice dei contratti, all’articolo 15 disciplina la figura del RUP che, da responsabile unico del procedimento, diviene responsabile unico del progetto.
Con tale nuova denominazione si è voluto risolvere il problema relativo alla confusione tra il responsabile del procedimento di cui alla legge 241 del 1990 e il responsabile unico del procedimento che, seppur strettamente connessi, presentano alcune divergenze. Inoltre, il responsabile unico di progetto non è responsabile di un solo procedimento, ma di una molteplicità di procedimenti, ovvero della complessa attività amministrativa attraverso la quale si svolgono le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, sia rientranti nel campo del diritto pubblico, come gli atti amministrativi, sia rientranti nel campo del diritto privato. Pertanto, da qui nasce l’esigenza del cambio di denominazione della figura responsabile che diviene responsabile unico del progetto, cercando di diffondere l’idea della responsabilità a tutto l’intervento pubblico.
Altra sostanziale differenza risiede nel fatto che la legge 241 del 1990 disciplina il responsabile del procedimento secondo una duplice veste, come unità organizzativa e come persona fisica, mentre il Codice disciplina il responsabile del progetto inteso solo come persona fisica.
1. La nomina del RUP
Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.
Il RUP è individuato tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante.
Il responsabile dell’unità organizzativa titolare del potere di spesa, nomina il RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio nell’unità medesima, in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti a lui affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. L’istituto del RUP non può essere rifiutato. È importante sottolineare come il nuovo Codice non preveda più che la nomina del RUP sia in capo al “livello apicale” ma tale compito spetta al responsabile dell’unità organizzativa titolare del potere di spesa.
Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere, in relazione sia al contratto che all’importo oggetto di affidamento. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l’intervento da realizzare.
È molto interessante considerare la disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 15 che prevede la nomina da parte delle stazioni appaltanti, previa richiesta del RUP, di un responsabile del procedimento per ogni singola fase, ovvero programmazione, progettazione ed esecuzione, nonché un responsabile del procedimento della fase di affidamento, al fine di evitare che tutti i compiti siano concentrati in capo ad un singolo soggetto, sovraccaricandolo, quale è il RUP. Pertanto, si evince il nuovo principio di responsabilità per fasi. Anac ha rappresentato una posizione critica nei confronti della nomina dei responsabili di fase. Difatti, nell’ipotesi in cui venga nominato un responsabile del procedimento per ogni fase, in aggiunta al RUP, ci sarebbero di fatto due soggetti responsabili per ogni fase, con le relative conseguenze in merito al provvedimento da adottare in caso di divergenze.
Potrebbero interessarti anche
2. Le competenze del RUP
Per quanto riguarda le competenze, le stesse sono indicate nell’allegato I.2.
- a) dei requisiti di professionalità e competenza richiesti al funzionario affinché possa essere nominato responsabile unico del progetto;
- b) di una esemplificazione dei delicati compiti di coordinamento e di impulso svolti da una persona fisica dotata di adeguati titoli di studio e competenze professionali;
- c) dei poteri decisionali del RUP nelle diverse fasi della realizzazione dell’intervento pubblico.
Si sono poi chiariti, in particolare, aspetti quali:
- a) i rapporti tra i poteri del RUP e quelli della commissione giudicatrice;
- b) i rapporti tra i poteri del RUP e le competenze valutative della commissione giudicatrice;
- c) i poteri del RUP nel procedimento di valutazione di anomalia delle offerte;
- d) i poteri del RUP in sede di approvazione degli atti di gara e della competenza alla adozione dei provvedimenti di esclusione.
L’allegato I.2, in particolare, contiene la disciplina di dettaglio su:
– i compiti del RUP in rapporto alla esigenza di conseguire gli obiettivi connessi alla realizzazione dell’intervento pubblico nel rispetto dei tempi e dei costi programmati, della qualità richiesta, della sicurezza e della salute dei lavoratori, e quelli specifici del Direttore dei lavori e del Direttore dell’esecuzione nell’attuazione delle prestazioni contrattuali;
– gli ulteriori requisiti di professionalità imposti dalla complessità e dalla natura dei contratti da affidare;
– le ipotesi di incompatibilità tra le funzioni del RUP e le ulteriori funzioni tecniche e, in particolare, l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto;
– le coperture assicurative da prevedere con oneri a carico dell’amministrazione;
– gli obblighi formativi delle amministrazioni nei confronti del RUP;
– le ipotesi e le modalità di affidamento degli incarichi di supporto al RUP e della possibilità per quest’ultimo di affidarli direttamente, sotto la propria responsabilità di risultato.
Nel caso dei requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, lo stesso deve essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione e, inoltre, il RUP deve aver maturato un’adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento:
- a) di almeno un anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 di euro
- b) di almeno tre anni per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice;
- c) di almeno cinque anni per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice.
In mancanza di abilitazione all’esercizio della professione, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti, di almeno cinque anni, attestata anche dall’anzianità di servizio maturata.
Per quanto concerne, invece, i requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel setto-re dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall’anzianità di ser-vizio maturata:
- a) di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia di cui all’articolo 14 del codice;
- b) di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all’articolo 14 del codice.
Si evince, pertanto, come il legislatore abbia voluto attenuare il requisito dell’esperienza in capo al RUP.
Per quanto riguarda, inoltre i compiti affidati al RUP comuni in tutte le fasi:
- a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), del codice. Predispone altresì l’elenco annuale da approvare ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), del codice;
- b) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell’intervento pubblico o promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica;
- c) propone alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- d) propone l’indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessaria o utile per l’acquisizione di intese, pareri, con-cessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
- e) svolge l’attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del codice; sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del codice, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione;
- f) accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l’appalto in lotti ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del codice;
- g) decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;
- h) richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 93 del codice;
- i) promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori;
- l) provvede all’acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;
- m) è responsabile degli adempimenti prescritti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Il RUP, inoltre, assicura il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell’allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi[1].
- [1]
Massari A., Il nuovo codice dei contratti pubblici 2023, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2023.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento