La tematica dei giudizi ad istanza di parte attiene al diritto processuale contabile. Nell’ ambito di detti giudizi rientra l’ actio negatoria della responsabilità amministrativo-contabile appartenente agli “altri giudizi ad istanza di parte” di cui all’ art. 58 del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti di cui al R.D. 13 agosto 1933, n. 1038. Detta azione , a mente di tale disposizione, deve essere esercitata mediante ricorso da notificarsi nelle forme della citazione alla Amministrazione danneggiata.
La giurisprudenza contabile ritiene pacificamente – difatti – che l’ azione negatoria è comunque assoggettata alle prescrizioni di cui all’ art. 58 succitato conseguendone che se il ricorso non è articolato sotto forma di atto di citazione e/o non viene notificato alla Amministrazione, esso va dichiarato improcedibile – “ sotto pena di…” ( Decisione 14 novembre 1985 n. 622 e Corte dei Conti n. 199/1988 Sez. I Giur. ). L’ osservanza di ambedue le condizioni di procedibilità comporta – quindi – che in mancanza anche di soltanto una di esse il ricorso sia improcedibile. Ciò premesso, la richiesta di declaratoria di insussistenza di responsabilità deve promanare da soggetto che abbia interesse a tale accertamento negativo in quanto presunto responsabile dell’ illecito erariale. Stante che l’ azione pubblica di responsabilità è demandata in via esclusiva al Pubblico Ministero contabile nell’ interesse dell’ Erario ( attore ), allorquando un soggetto intenda agire in giudizio onde ottenere accertamento negativo ed essere parte attrice in giudizio in luogo del Requirente, è evidente che intanto la sua richiesta potrà essere ammissibile se vi sia prova dell’ interesse che egli abbia all’ accertamento di esonero di responsabilità. Ne deriva che nel ricorso dovrà essere acclarato espressamente quale sia l’ interesse sotteso alla azione accertativa negatoria ( ad esempio: attinente al ruolo istituzionale rivestito ed alle funzioni svolte ). Se tale interesse non sia ravvisabile ovvero di esso non si fornisca prova sufficiente, ciò potrà tradursi nella declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il chè significa che prima di attivare una pretesa siffatta occorre che il presunto responsabile di danno ponderi attentamente quali siano gli interessi in gioco che lo inducono a richiedere un accertamento in via anticipata della propria responsabilità. E’ evidente – difatti – che ogni procedimento erariale ha i suoi tempi tecnici fisiologici in ragione delle esigenze istruttorie e dell’ espletamento dei relativi adempimenti. Adempimenti che possono essere più o meno complessi a seconda della vicenda lesiva che può vedere coinvolti come possibili responsabili non soltanto uno ma più soggetti in concorso, in guisa tale che qualora si intenda promuovere un giudizio di tal fatta, è opportuno vagliare l’ opportunità di adire l’ A.G. contabile prima del completamento dell’ istruttoria essendo palese che – all’ esito di essa – non necessariamente quel soggetto sarà chiamato in causa. Ed essendo parimenti palese che ancorché si possa essere destinatari di invito a dedurre, si verte ancora in fase preprocessuale e che a ciò può seguire citazione ma anche archiviazione se in base alle eventuali controdeduzioni dell’ invitato, il Requirente ritenga di non procedere nei suoi confronti. Presunto responsabile non vale a dire effettivo responsabile e senza la definizione dell’ istruttoria o meglio della completa acquisizione degli elementi probatori a base dell’ impianto accusatorio, l’ accertamento che costui vada esente o meno da responsabilità implica comunque la previa risoluzione di un dilemma di fondo ossia se l’ azione negatoria ad istruzione probatoria incompleta possa tradursi in declaratoria di assenza di responsabilità pur non essendosi raggiunta piena prova di ciò ovvero se l’ azione negatoria in questione equivalga ad accertamento positivo di carenza di responsabilità implicante di per sé necessariamente l’ acquisizione di elementi probatori sufficienti in tal senso. Tale prospettazione non è affatto preregrina e scevra da conseguenze perché se si condivide la prima soluzione come dianzi prospettata si addiviene all’ affermazione per cui – allo stato degli atti – l’ attore non può essere considerato responsabile dell’ illecito erariale; di converso, se si aderisce alla seconda tesi è evidente che – a fronte di un quadro probatorio incompleto – ben potrebbe accadere che il Collegio disponga l’ espletamento di determinati incombenti istruttori designando un Giudice Relatore a cui essi siano demandati ( ad esempio: richiedere notizie alla Amministrazione danneggiata e quant’ altro ) come per l’ altrettanto – in fattispecie di illecito in concorso – che parte attorea richieda l’ integrazione del contraddittorio nei confronti di quegli altri soggetti non ricorrenti che pur tuttavia debbano annoverarsi come presunti responsabili di danno. E’ chiaro che non essendo nella specie la Procura contabile attore in giudizio all’ integrazione del contradditorio debba provvedere il ricorrente e non il P.M. contabile ed è – alla stessa stregua – ovvio che giammai possano accollarsi al Requirente gli ulteriori incombenti istruttori che dovranno essere disposti direttamente dalla Sezione.
Quale delle due soluzioni è preferibile ? Ad avviso di chi scrive, ancorché il giudizio su istanza di parte abbia effetti anticipatori del giudizio di responsabilità, avvalersi di esso per ottenere una declaratoria di esonero da responsabilità amministrativa in costanza di un’ istruttoria incompleta dovrebbe comportare l’ accoglimento della seconda tesi come sopra descritta e – di conseguenza – determinare il perfezionamento di detta istruttoria in quanto un accertamento rebus sic stantibus ha valenza meramente negativa e non di positivo accertamento di estraneità al fatto dannoso. Per l’ attore un accertamento negativo siffatto non potrebbe mai essere pienamente satisfattivo, perché permane indimostrata la carenza di sua totale irresponsabilità. Se, ordunque, non può non riconoscersi che il dipendente cui sia stato elevato addebito in sede amministrativa ( rectius: ad esempio gli sia stato notificato atto di messa in mora da parte della Amministrazione danneggiata quantificatorio del danno subito e subendo e/o degli ulteriori pregiudizi patrimoniali che dalla sua condotta potrebbero essere scaturiti a titolo di danno all’ immagine, da disservizio e così via – la messa in mora – come è noto – è incombente obbligato a cura della P.A. ai fini interruttivi del decorso del termine prescrizionale quinquennale per l’ esercizio dell’ azione di responsabilità amministrativo-contabile e se la si omette, chi ha omesso ne risponde in proprio se la prescrizione si integra ), abbia un interesse concreto ed attuale ad un verdetto assolutorio e comunque ad un definitivo provvedimento giurisdizionale e che, perciò, sia legittimato ad esercitare l’ azione di accertamento negativo di responsabilità prima ancora che il P.M. contabile abbia istituito il giudizio per responsabilità amministrativa, per l’ altrettanto non si può comunque misconoscere che l’ attivazione di un giudizio su istanza di parte innanzi all’ esistenza di prove incomplete, carenti o contraddittorie, non può significare semplicemente voler conseguire una declaratoria semplicemente negativa senza una delibazione di positiva assenza di responsabilità ed il chè può aversi solo se tale prova risulti compiutamente raggiunta.
Per inciso, deve osservarsi che se un soggetto sollecita la definizione istruttoria di una determinata vertenza alla Procura contabile, quest’ ultima non è affatto tenuta ad aderire alla richiesta e qualora lo faccia il risultato potrebbe non essere satisfattivo perché – come sopraevidenziato – ciascun procedimento esige i suoi tempi tecnici, fisiologici e naturali.
Conclusivamente l’ actio negatoria va intesa rettamente secondo una ponderata valutazione degli interessi contrapposti : quello erariale alla individuazione dei responsabili dell’ illecito se ve ne sono ed al recupero dell’ importo a danno e quello preposto alla tutela dell’ esigenza di una rapida giustizia, capace di rimuovere al più presto gli eventuali riflessi che il provvedimento di addebito potrebbe avere sul rapporto di servizio del dipendente anche al di fuori della sfera strettamente patrimoniale .
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