La giurisprudenza contabile è pacifica nel ritenere che la responsabilità del dipendente affidatario di pubblici beni che si sia allontanato anche soltanto per taluni istanti e sinanche se tale assenza sia stata determinata dal dover soddisfare urgenti esigenze fisiologiche (Sez. Giur. Emilia-Romagna n. 2299/02/el ) sia ravvisabile senza che alla brevità od all’ istantaneità dell’ assenza possa ricondursi alcuna efficacia esimente. Se poi l’allontanamento si è procrastinato per tempi più lunghi e tali da non potersi qualificare come di durata istantanea e/o momentanea, la responsabilità dell’affidatario temporaneo risulta maggiormente manifesta.
Allorquando il responsabile di danno trascuri le più elementari regole di prudenza e di attenzione che l’ affidamento di beni pubblici – specie se di valore – inderogabilmente esige – si configura responsabilità gravemente colposa per violazione degli obblighi di servizio inerenti alla custodia . L’elemento psicologico della colpa grave è desumibile dall’ aver dato prova di una condotta poco accorta e diligente.
Per consolidata giurisprudenza contabile, nel giudizio di responsabilità amministrativa, la colpa grave va definita in relazione al parametro della diligenza, commisurato alla natura ed alle caratteristiche della specifica attività esercitata e va riscontrata in concreto, tenendo conto delle reali modalità esecutive del comportamento del dipendente (ex plurimis: C.d.C. Sez. Giur. Emilia-Romagna nn. 382/2003 e 1762/2002 – Sez. Giur. Molise n. 63/EL/2001 – Sez. Giur. Campania 20 gennaio 2005).
La colpa grave presuppone, altresì, un comportamento caratterizzato da mancanza di diligenza, violazione delle disposizioni di legge, sprezzante trascuratezza dei propri doveri, che si traduce, in estrema sintesi, in una situazione di macroscopica contraddizione fra la condotta tenuta nello specifico dal pubblico dipendente ed il minimum di diligenza imposto dal rapporto di servizio in relazione alle mansioni, agli obblighi ed ai doveri di servizio (ex plurimis: Sez. Giur. Sicilia n. 101/2006; Sez. Giur. Centrale d’Appello n. 56/2005; Sez. II° Giur. Centrale d’Appello del 14 aprile 2005; Sez. Giur. Sicilia n. 390/2004; Sez. Giur. Lombardia n. 251/2005; Sez. Giur. Lazio n. 2891/2004; Sez. Giur. Sardegna n. 222/2004, nonché Sez. 1° 4 agosto 1999 n. 246 – Sez. III° 14 luglio 1999 n. 162) .
Stante che la responsabilità amministrativa per danno erariale per illeciti omissivi presuppone un obbligo di adempiere, è ravvisabile responsabilità del pubblico dipendente perché l’obbligo di custodia dei beni pubblici affidatigli sussiste inderogabilmente per le ragioni dianzi rilevate. La responsabilità per omissione postula la violazione di un obbligo specifico di impedire l’evento dannoso (C.d.C. sez. Giur. Lombardia n. 35771996).
Pertanto, si risponde laddove sussistano tutti gli elementi di imputazione e di responsabilità: il fatto dannoso; il rapporto di servizio nell’ambito del quale è stato posto il comportamento antigiuridico; il profilo soggettivo della colpa grave; il nesso causale fra condotta ed evento comportante danno pubblico.
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