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Danno da violazione del codice deontologico: figure sintomatiche
Come si può osservare viene a mancare la possibilità di una definizione unitaria della colpa grave, pertanto la giurisprudenza ha elaborato una serie di figure sintomatiche al fine di semplificare l’attività ermeneutica. Queste possono raggrupparsi nel seguente elenco, tenendo comunque sempre presente le due caratteristiche della personalizzazione della responsabilità come valutazione delle circostanze in cui si è verificato l’evento e la graduazione psicologica da cui dedursi la prevedibilità o meno dello stesso:
- Inosservanza del minimo di diligenza;
- prevedibilità e prevedibilità dell’evento dannoso;
- cura sconsiderata e arbitraria degli interessi pubblici;
- grave disinteresse nell’espletamento delle funzioni;
- totale negligenza nella fase dell’esame del fatto e dell’applicazione del diritto;
- macroscopica deviazione dal modello di condotta connesso alla funzione;
- sprezzante trascuratezza dei doveri d’ufficio resa estensiva con comportamenti negligenti o imprudenti;
- particolare noncuranza degli interessi pubblici.
(Corte dei conti, Sez. I – appello 7/10/2004, n. 234).
La violazione del codice deontologico, con un comportamento la cui gravità deve essere valutata mediante un giudizio ex ante riferito al momento del fatto e non successivamente in base alla gravità dell’evento prodotto, rientra senz’altro nel novero delle ipotesi elencate.
Il comportamento infrattivo degli obblighi deontologici, oltre ad una violazione dei doveri legati al rapporto di lavoro, determina una lesione dei canoni di cui all’art. 97 Cost. (imparzialità e buon andamento) e costituisce danno c.d. “all’immagine” che si concreta in una lesione ai valori fondanti delle organizzazioni pubbliche.
Danno all’immagine
Le SS.RR. della Corte dei conti hanno codificato il danno “all’immagine” come danno “esistenziale” che viene ad investire il cuore delle strutture pubbliche, pertanto indipendente da un aspetto puramente reddituale o patrimoniale dell’evento considerata la gravissima lesione dei valori costituzionali che informano la P.A. (Corte dei conti, SS.RR. 23/4/2003, n. 10/Qm).
La condotta contraria al codice di comportamento ha riflessi non solo all’esterno per l’eventuale notorietà dei fatti, ma anche su quei dipendenti che con difficoltà svolgono onestamente le proprie funzioni e che su tale agire fondano pretese di rispetto e di prestigio per sé e per l’Amministrazione di appartenenza, tutte circostanze demotivanti per i colleghi e devianti per una corretta Amministrazione. (Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale Regionale per l’Emilia Romagna, n. 1408/2004).
Circostanza scusante per una eventuale responsabilità e la evidente complessità e scarsa chiarezza delle norme che il funzionario doveva applicare tale da poter escludere la violazione di doveri deontologici, ma anche l’ambiente tipico in cui viene ad agire può costituire elemento valutabile ai fini delle attenuanti. Nella specie in esame la determinazione del danno non potrà avvenire che mediante un ampio ricorso al criterio equitativo e al fatto notorio. (Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale Regionale per l’Emilia Romagna, n. 1269/2004).
Bernd Freytag Von Loringhoven nelle sue memorie sottolinea come la Reichswehr, sotto la repubblica di Weimer, era stata strutturata per non pensare in termini politici, secondo il disposto di Von Seeckt suo comandante.
Se il divieto di occuparsi di politica era stata una buona prudenza nella repubblica di Weimer, sottoposta a continue dispute politiche, non altrettanto lo fu con la salita di Hitler al potere, il quale poté disporre di una macchina organizzativa efficiente ma priva di una coscienza di valori democratici.
Già Weber sostiene la necessità di una netta separazione tra le affermazioni di fatto e i giudizi di valore, vi è tuttavia per ogni interpretazione del concetto di democrazia una diversa idea del funzionario pubblico, tanto che Friedrich ritiene che il problema non è tanto il potere del funzionario in sé quanto il modo in cui è usato.
Valori quali responsabilità, ricettività o rappresentatività fanno sì che il funzionario non scivoli verso la forma del burocrate, in cui diventi il puro tecnico, ossia l’esperto pronto per tutte le stagioni e per questo indifferente ai principi democratici.
Responsabilità del funzionario
La responsabilità del funzionario per i possibili suoi errori, come individuato da Finer , non può mai sostituire la capacità di ascolto delle esigenze del pubblico interesse, una capacità democratica attiva a fronte della pura passiva difesa del proprio ruolo, che può arrivare alla irresponsabilità morale nell’adempimento dei propri doveri legali, come avvenne in Germania nella cooperazione della burocrazia tedesca alla formazione del nascente stato nazional-socialista.
E’ pur vero che, secondo una analisi sociologica, è connaturale che i funzionari pubblici costituiscano un qualcosa di separato dalla restante popolazione, circostanza che conduce ad alleanze, interessi autonomi e di parte,forme di conflitto striscianti e resistenze varie, ma è altrettanto evidente che essi sono anche degli “uomini politici stabili”, secondo la definizione di Kingsley, su cui si fonda parte della linea politica di uno stato moderno, riemerge per tale via il problema “qualitativo”.
Ogni norma è soggetta all’interpretazione e come tale non è burocraticamente mai neutrale, essa è quindi oggetto di un giudizio in cui si riflette la visione del funzionario e i suoi valori democratici, qui risiede la tutela della democrazia più che un qualunque sistema formale di controllo, pur necessario ma limitato negli effetti (Albrow), un “essere” che non può ridursi al semplice contratto di fornitura di un servizio, ma che contiene in sé un elemento etico da integrarsi sempre e comunque nella scienza organizzativa privatistica.
Note
- Bernd Freytang von Loringhoven. Nel bunker di Hitler 23/7/1944 – 29/4/1945, Gli Struzzi Einaudi, 2005;
- Weber, Il mondo delle scienze storico-sociali, Einaudi, 1958;
- Martin Albrow, La burocrazia, Il Mulino, 1973.
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