Responsabilità civile dell’agente della riscossione in una procedura immobiliare

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Nella sentenza numero 18539 del 08.07.2024 la III Sezione della Corte di Cassazione, presidente Destefano, relatore Rossi, il Supremo collegio si occupa della responsabilità civile dell’agente della riscossione.
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Corte di Cassazione – Sez. III Civ. – Sent. n. 18539 del 08/07/2024

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Indice

1. I fatti di causa e i giudizi di merito

L’agenzia delle Entrate promuove una procedura esecutiva immobiliare nei confronti di Tizio, all’esito della quale l’immobile stagito viene acquistato da Caio. L’immobile, altresì, era oggetto di un contratto di locazione incorso con Sempronio.
Tizio, ritenendo di non aver correttamente ricevuto la notifica dell’avviso di vendita, proponeva opposizione agli atti esecutivi, che veniva accolta e che lo vedeva rientrare in possesso del bene.
Tizio, così, agiva in giudizio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta illecita di questa, e segnatamente per la perdita del possesso del bene nel periodo precedente al suo riacquisto e dei canoni di locazione relativi. Nel giudizio intervenivano con autonome domande risarcitorie sia l’acquirente Caio che il conduttore Sempronio.
Dunque l’azione giudiziale si qualifica come una classica domanda risarcitoria ex. art. 2043 cc, nella quale Tizio afferma che la condotta illecita dell’Agenzia delle Entrate ha determinato un danno del quale chiede il ristoro. La causa non entra nel merito della correttezza della procedura esecutiva, già oggetto, come detto, di opposizione agli atti esecutivi e definita con l’accoglimento della stessa da sentenza passata in giudicato.
Va detto anche che l’azione risarcitoria in danno dell’agente della riscossione è ammessa e disciplinata, oltre che dall’ applicazione concreta dell’art. 2043 cc dall’art. 59 del DPR 602/73. L’azione de quo, quindi, rientra nell’alveo delle classiche azioni della responsabilità extracontrattuale, per lesione del generale dovere di neminem laedere (Cass. 17814/20 e Cass. 17661/20).
La domanda viene accolta sia in primo grado che in appello, e ricorre per la cassazione della stessa l’Agenzia delle entrate.
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2. Responsabilità civile dell’agente della riscossione in una procedura immobiliare: il giudizio di legittimità

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate censura la corte di merito per avere erroneamente ravvisato la condotta illecita dell’agente nell’aver notificato l’avviso di vendita mediante affissione dell’avviso nella casa comunale in assenza del destinatario, omettendo di affiggere lo stesso sulla porta dell’abitazione e di notiziare il debitore dell’avvenuta notifica a mezzo raccomandata.
Va fatta una premessa. Con sentenza n. 258/2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma relativa alla notifica degli atti da parte dell’agente tributario (art. 26 dpr 602/73) nella parte in cui non prescrive che la notifica al soggetto “relativamente irreperibile” non debba avvenire con le modalità di cui all’art. 140 cpc e, quindi, svolgendo le seguenti incombenze:
il deposito di copia dell’atto, da parte del notificatore, nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi; b) l’affissione dell’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto di accertamento; d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa.
Nella mancata adozione della detta modalità di notifica, la corte di merito aveva ravvisato la condotta illecita dell’Agenzia delle entrate fonte della responsabilità civile.
L’agenzia delle Entrate, tuttavia, lamenta il fatto che la pronuncia della Corte costituzionale sia successiva alla notifica oggetto di esame e, questo fa venir meno la condotta illecita, in quanto difetta la colpa dell’agente della riscossione.
La corte di legittimità accoglie il motivo, condividendo le argomentazioni dell’Agenzia, e rinviando la causa alla corte di appello, in diversa composizione, la quale dovrà valutare se sussiste una ulteriore ipotesi di condotta illecita che possa giustificare la civile responsabilità dell’Agente.

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