In seno al primitivo orientamento si annoverano pochi precedenti giurisprudenziali, tra cui il seguente: ?Il provvedimento dell’Inps che neghi la pensione per l’insufficienza dei contributi versati, indicandoli peraltro in numero superiore a quello effettivo, non ? scindibile in due parti delle quali quella relativa all’indicazione del dato contributivo sarebbe irrilevante siccome superflua e sottoposta a riserva), attesane l’unicit? alla stregua del principio dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi; pertanto, l’erronea indicazione predetta, in base alla quale l’assicurato si sia determinato a dimettersi ad una certa data, ? per l’istituto fonte di responsabilit? aquiliana, ai sensi dell’art. 2043 c. c., per il danno sofferto . . . (Cass. civ., sez. lav., 9 marzo 1992 n. 2820; conformi, id., 2 febbraio 1989 n. 638, e, tra la giurisprudenza di merito, Trib. Varese, 30 novembre 1984; in dottrina, G. NAPOLETANO, Il rito speciale del lavoro, Novara, 553).
Dall?altro versante, gli orientamenti giurisprudenziali pi? recenti insistono, da almeno un decennio, sul carattere squisitamente contrattuale della responsabilit? dell?ente da errate informazioni previdenziali all?assicurato che arrechino danno, e ci? in linea con l?orientamento maggioritario che ravvisa un? ipotesi di responsabilit? contrattuale in tutti i casi in cui venga in questione la violazione di obblighi discendenti da attivit? lecite ? in special modo se poste in essere da una p. a. ? idonee a creare un ?contatto sociale? tra soggetti di diritto.
Si legge nella sentenza della S.C. che, decidendo un caso assolutamente analogo a quello di lite, ha approfondito pi? di tutte l?argomento: ?La domanda dell’assicurato diretta alla condanna dell’Inps al risarcimento del danno cagionatogli per aver determinato, con errate comunicazioni circa la misura della contribuzione volontaria necessaria per la pensione di anzianit?, una meno favorevole decorrenza di tale trattamento pensionistico appartiene alla competenza del Pretore ? giudice del lavoro a norma dell’art. 442 c.p.c., fondandosi sulla violazione di obblighi di comportamento (ivi compresi quelli derivanti dalle ordinarie regole di correttezza e diligenza ex art. 1175 e 1176 c.c.) cui l’istituto ? tenuto nell’ambito del rapporto giuridico con l’assicurato, e dando vita pertanto ad una tipica azione di responsabilit? contrattuale dell’Istituto come tale ricompresa nell’ampia formulazione del cit. art. 442, e non ad una ordinaria azione di risarcimento del danno extracontrattuale (Cass. civ., sez. lav., 8 novembre 1996, n. 9775; conformi, id., 11 agosto 1993 n. 8613, 8 novembre 1996, n. 9776, 3 marzo 1999, n. 1800; in dottrina, G. GRASSO. nt. a Cass. 3 marzo 1999, cit., Foro It., 2000, I, 1987, G. CASADIO, nt. a Trib. Ravenna, 10 gennaio 2000 [cit. infra], Lav. Giur., 4/2000, 350).
Interessanti sono altres? le argomentazioni della Corte per giungere alle predette conclusioni: ?Secondo la dottrina specialistica tradizionale (e a parte qualche contraria opinione), il complesso rapporto giuridico previdenziale fra l’ente pubblico e l’assicurato sorge, unitamente a quello contributivo, nel momento stesso in cui vengono in essere quei presupposti di fatto ? consistenti in determinati atti giuridici leciti compiuti da particolari soggetti ? presi in considerazione dalla legge, come, ad esempio, l’inizio di una attivit? lavorativa, subordinata o autonoma, o l’iscrizione in particolari albi, o la costituzione di un rapporto di parentela o di coniugio con un soggetto gi? assicurato. In tale situazione, che realizza una delle fattispecie previste dall’art. 1173 c.c. e che si colloca, in base alla definizione datane da una parte della dottrina, nell’ampia categoria delle obbligazioni che trovano la loro fonte “in una attribuzione normativa pubblica o in un atto amministrativo”, la responsabilit?, che deriva a carico di una delle parti dalla violazione di uno specifico dovere o di un determinato obbligo oggetto del rapporto, non ? aquiliana o extracontrattuale, ma contrattuale. La responsabilit? contrattuale, infatti, come giustamente viene precisato dalla dottrina civilistica, quale espressione di un’ampia accezione non limitata alle fonti negoziali “? generalmente impiegata per indicare non solo la responsabilit? da contratto, ma anche ogni altra responsabilit? – da altri atti o fatti, ai sensi del suddetto art. 1173 – diversa dalla responsabilit? da fatto illecito”. Di guisa che, quando l’assicurato lamenta, secondo la locuzione usata nelle massime giurisprudenziali che si sono succedute nel tempo, “l’errata comunicazione da parte dell’ente previdenziale del numero dei contributi versati, in modo tale da indurre l’assicurato stesso all’erroneo convincimento di aver maturato la pensione di anzianit?” e, sulla base di tale doglianza – con la quale, in sostanza, viene addebitata alla controparte la violazione delle ordinarie regole di correttezza e di diligenza (art. 1175 e 1176 c.c., i quali, nei rapporti fra i privati e la pubblica amministrazione, trovano il loro completamento negli artt. 22 e seguenti della l. 7 agosto 1990 n. 241) – chiede che l’ente sia condannato a risarcirgli il danno derivatogli dall’anticipata cessazione dell’attivit? lavorativa, la domanda attiene non gi? “ad una ordinaria azione di responsabilit? per danni”, come si sostiene nelle sentenze che hanno contribuito a formare il tradizionale filone giurisprudenziale, bens?, come ? stato affermato nella per ora isolata pronuncia n. 8613 del 1993, a una tipica azione di responsabilit? contrattuale?.
A partire dai riferiti precedenti giurisprudenziali, ha quindi trovato accoglimento definitivo la tesi della natura contrattuale della responsabilit? dell?Inps, tant?? che in altro recente arresto la S.C. (Cass. civ., sez. lav., 2 settembre 1996 n. 8036) ha individuato nell?art. 54, legge 9 marzo 1989 n. 88 la base normativa della responsabilit? dell?Inps da inesatte informazioni agli utenti dalle quali derivi una compromissione del rapporto giuridico previdenziale.
Dispone, infatti, la detta ultima norma: ?E’ fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell’interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta?.
Nei termini sopra riferiti si ? espressa pure la recente giurisprudenza di merito: ?L’Inps incorre in una ipotesi di responsabilit? contrattuale quando comunica estratti conto assicurativi contenenti errori, stante l’affidamento che l’assicurato ripone nel soggetto istituzionalmente deputato a fornire tali informazioni; l’assicurato deve evitare un atteggiamento concorrente nella causazione del danno . . . ? (Trib. Ravenna, 10 gennaio 2000). Cos?, in motivazione, il giudice emiliano:? . . . si discute della violazione di un obbligo di corretta informativa che l?Inps aveva nei confronti di una persona titolare di una posizione previdenziale gestita in via esclusiva da quell?ente, onde le eventuali trasgressioni di siffatto dovere vanno considerate alla luce dei principi sottesi agli artt. 1218 ss. c.c.?.
Va da s? che la tesi della natura contrattuale della responsabilit? in parola ? che appare, comunque, al passo con il principio di diritto che vuole applicate anche alla P.A. norme privatistiche tutte le volte che essa operi in regime di diritto comune ? postula un semplificato onere probatorio a carico del danneggiato, dovendo egli, a mente dell?art. 1218 c.c., provare solo l?inadempimento dell?ente e l?assenza di sua colpa.
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