La tecnica del ritaglio
La tecnica manipolativa del ritaglio, in sede di referendum, secondo i giudici della Consulta non è ammessa, se con essa non ci si limita ad abrogare la normativa vigente, bensì si propone una disciplina giuridica essenzialmente nuova, non voluta dal legislatore. Questo l’indirizzo espresso nella Sentenza n. 49 depositata il 2 marzo, che ha dichiarato inammissibile il referendum sulla responsabilità civile diretta dei magistrati.
I promotori
Il quesito era stato proposto da 9 Consigli regionali (Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto e Piemonte), e tendeva all’abrogazione di alcune disposizioni della legge Vassalli (n. 117 del 1988, recante “Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”, modificata dalla n. 18 del 2015) in tema di responsabilità civile dei magistrati per danni arrecati dai medesimi nell’esercizio delle loro funzioni.
L’azione risarcitoria
Per la disciplina vigente, l’azione risarcitoria è indirizzata verso lo Stato che, in ipotesi di soccombenza, può rivalersi sul magistrato. Il quesito, tramite la tecnica del ritaglio abrogativo, tendeva a ricavare dalla normativa di risulta un’autonoma azione risarcitoria nei confronti del magistrato, nella finalità di consentire al soggetto danneggiato di chiamarlo in giudizio in modo diretto.
L’inammissibilità
Per la Corte il quesito è inammissibile:
- per il suo carattere manipolativo e creativo, non ammesso dal costante indirizzo costituzionale, in quanto lo stesso, tramite l’abrogazione parziale della disciplina vigente, avrebbe introdotto una disciplina giuridica nuova, non voluta dal legislatore, e quindi esito di una manipolazione non consentita;
- per mancanza di chiarezza, poiché la normativa di risulta non avrebbe consentito di configurare un’autonoma azione risarcitoria, esperibile in via diretta nei confronti del magistrato, giacché ne sarebbero rimasti oscuri i termini e le condizioni di procedibilità.
Oscuro è risultato pure il rapporto tra l’azione diretta e quella nei confronti dello Stato, che sarebbe rimasta in vigore anche a seguito dell’abrogazione proposta dalle Regioni promotrici. Per l’effetto, la disciplina di risulta, per la modalità in cui era stato formulato il quesito referendario, non sarebbe stata idonea a definire i tratti e le peculiarità della nuova azione processuale, che il quesito intendeva introdurre.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento