Responsabilità civile e cosa in custodia (Cass. civ., n. 21286/2011)

Scarica PDF Stampa

Massima

Ai fini dell’affermazione della responsabilità per danni da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. mentre incombe sul danneggiato la prova del pregiudizio subito e del nesso di causalità tra questo ed il dinamismo connaturato alla cosa, grava sul custode dimostrare la sussistenza del caso fortuito, quale fattore esterno di carattere imprevisto ed imprevedibile, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso. In tal senso anche il comportamento colposo del danneggiato può rilevare sotto il profilo eziologico ed agire in modo tale da escludere una ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al custode.

 

 

 

1. Premessa

E’ noto che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo effettuato un radicale mutamento della tradizionale interpretazione dell’art. 2051 c.c.

In Cass. civ., sez. III, 6/72006, n. 15384, la Corte regolatrice ha accolto – come ha sottolineato la dottrina occupatasi dell’argomento – una nozione di “custodia” come potestà di fatto esercitabile sulla cosa (in virtù di una detenzione qualificata, con esclusione della detenzione per ragioni di ospitalità e di servizio), che si traduce nel potere di controllarla, di modificare eventuali situazioni di pericolo e di escludere terzi dall’ingerenza sulla cosa. È la custodia, dunque, a diventare il criterio di imputazione della responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c. e, nel contempo, a definire il limite di applicazione della norma.

Ciò comporta che, ai fini dell’attribuzione della responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c., sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l’evento dannoso nonché l’esistenza dell’effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l’obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi. Ne deriva, sotto il profilo della ripartizione dell’onere probatorio, che il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Qualora persista incertezza sull’individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell’accadimento (1).

 

2. Diritto al ristoro del danno alla persona

Come è noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ., S.U. 11.11.2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), riprendendo e sviluppando principi già affermanti in due sentenze del 2003 (Cass. civ., sez. III, 31.5.2003, n. 8827 e Cass. civ., sez. III, 31.5.2003, n. 8828), hanno affermato che la tradizionale figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte va definitivamente superata. La figura, recepita per lungo tempo dalla pratica giudiziaria, aveva fondamento normativo assai dubbio, va conseguentemente affermato che nell’ambito della categoria del danno non patrimoniale, la formula danno morale non individua una autonoma sottocategoria, ma descrive, fra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.

Ne consegue che rientra nel concetto di danno biologico (in senso lato) ogni sofferenza fisica o psichica provata dalla vittima e che determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà del primo). Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza (2).

Anche dopo l’intervento delle Sezioni Unite il risarcimento del danno alla salute deve ovviamente avvenire attraverso due fasi: a) la scelta di un parametro standard che consenta di garantire una sufficiente uniformità di trattamento di base per evitare sperequazioni fra casi analoghi; b) l’adeguamento al caso concreto del parametro standard per consentire la personalizzazione del risarcimento.

Ai fini della liquidazione i principi che devono allora essere tenuti presenti sono:

a) Il danno non patrimoniale dell’art. 2059 c.c. “identificandosi con il danno determinato dalla lesione d’interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica costituisce una categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie” (cfr. paragr. 4.8 di Cass. 26972/2008). Stabilito che il danno biologico in senso lato ha natura onnicomprensiva e che nella sua valutazione il giudice deve tener conto di tutte le conseguenze non patrimoniali, non può più distinguersi fra invalidità biologica e danno morale e non è più consentito liquidare separatamente il danno biologico e quello morale. Appare dunque superato quel consolidato orientamento giurisprudenziale che faceva rientrare nell’art. 2059 c.c. due distinte tipologie di danno ontologicamente autonome: danno biologico in senso stretto e danno morale.

b) Rientra ovviamente ancora nel concetto di danno non patrimoniale ogni sofferenza fisica e psichica patita dal soggetto danneggiato. La sofferenza resta danno e deve essere risarcita, ma evitando duplicazioni. Non deve essere liquidata una voce aggiuntiva, ma va personalizzata la liquidazione. Durata e intensità del dolore, dello spavento provocato dalle modalità d’inflizione della lesione, l’angoscia presumibilmente avvertita dal soggetto danneggiato per le proprie condizioni di salute, nonché la sofferenza per il perduto benessere costituiscono dunque gli elementi da tenere in considerazione ai fini della personalizzazione del risarcimento, “correggendo” i criteri standard di liquidazione anche ricorrendo a delle presunzioni semplici. L’ammontare del danno dovrà essere tanto più consistente, quanto più grande, duraturo e profondo risulta il dolore del danneggiato. Nella sua determinazione devono considerasi non solo gli effetti attuali, ma anche l’eventualità che il dolore tenda ad attenuarsi.

c) L’impossibilità di svolgere attività extralavorative, e più in generale tutti quei pregiudizi che sovente sono stati fatti rientrare nella categoria del danno esistenziale, non costituiscono una voce autonoma di danno, ma uno degli aspetti del danno non patrimoniale (o biologico in senso lato). Unitamente ad aspetti particolari anatomo – funzionali e relazionali del danno biologico in senso stretto, al dolore e alla sofferenza, costituiscono il terzo principale fattore da prendere in considerazione ai fini della personalizzazione.

d) La personalizzazione non ricorre solo in caso di macrolesioni, ma va valutata, sebbene in entità minore e meno frequentemente, anche nel caso di c.d. micropermanenti e deve tener conto del pregiudizio alla cenestesi lavorativa. Peraltro non può nemmeno escludersi che una domanda di risarcimento del “vecchio” danno morale, non essendo lo stesso riconoscibile in via automatica, possa essere rigettata per difetto di allegazione o di prova del pregiudizio.

 

Rocchina Staiano
Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010
 Avvocato, Componente, dal 1 ° novembre 2009 ad oggi, della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

 

__________
(1) Cfr., Cass. civ., sez. III, 10/03/2009, n. 5741, ma v. anche Cass. civ., sez. III, 16/01/2009, n. 993 sul carattere oggettivo della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia.
(2) Cass. civ., sez. un., n. 26972 del 2008.

Sentenza collegata

36298-1.pdf 100kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Staiano Rocchina

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento