Responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.: sentenza del Tribunale di Palermo

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Il Tribunale di Palermo ha fornito chiarimenti in merito alla responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.

Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile: La Riforma Cartabia della giustizia civile

Tribunale di Palermo – Sez. III Civ. – Sent. n. 2721 del 14/05/2024

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Indice

1. La vicenda

La vicenda riguarda una signora che ha convenuto in giudizio il Comune di Palermo per il risarcimento dei danni subite dalla stessa a seguito di una caduta su un marciapiede insidioso, ex art 2051 c.c. In particolare, il marciapiede presentava delle lesioni non ben visibili alla vista del pedone ma molto pericolose. L’incidente appariva fin da subito molto grave, tanto che riportava una profonda ferita sul volto e perdeva sangue ininterrottamente e veniva trasportata  in ambulanza al Pronto Soccorso con codice rosso. Veniva sottoposta a numerosi esami, tac e radiografie e risultava un “ematoma subgaleale con microbolle in sede frontale mediana” e unafrattura articolare composta dell’epifisi distale del radio”. Veniva dimessa con diagnosi di “Trauma cranico con ferita lacero contusa della regione frontale, frattura epifisi distale radio sinistro” con prognosi di 30 giorni.
Il Comune non aderiva al tentativo di definizione stragiudiziale della vicenda e si rendeva necessario iniziare una causa davanti al Tribunale di Palermo.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile:

FORMATO CARTACEO

La Riforma Cartabia della giustizia civile

Aggiornata ai decreti attuativi pubblicati il 17 ottobre 2022, la presente opera, che si pone nell’immediatezza di questa varata “rivoluzione”, ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile. Analizzando tutti i punti toccati dalla riforma, il volume tratta delle ricadute pratiche che si avranno con l’introduzione delle nuove disposizioni in materia di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, nonché di processo di cognizione e impugnazioni, con uno sguardo particolare al processo di famiglia, quale settore particolarmente inciso dalle novità. Un focus è riservato anche al processo del lavoro, quale rito speciale e alle nuove applicazioni della mediazione e della negoziazione assistita, che il Legislatore pare voler nuovamente caldeggiare. Francesca SassanoAvvocato, è stata cultrice di diritto processuale penale presso l’Università degli studi di Bari. Ha svolto incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione ed è legale accreditato presso enti pubblici e istituti di credito. Ha pubblicato: “La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia”; “Fiabe scritte da Giuristi”; “Il gratuito patrocinio”; “Le trattative prefallimentari”; “La tutela dell’incapace e l’amministrazione di sostegno”; “La tutela dei diritti della personalità”; “Manuale pratico per la protezione dell’incapace”; “Manuale pratico dell’esecuzione mobiliare e immobiliare”; “Manuale pratico delle notificazioni”; “Manuale pratico dell’amministrazione di sostegno”; “Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni”.

Francesca Sassano | Maggioli Editore 2022

2. Responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.

La questione della responsabilità per la eventi dannosi oggettivamente provocati dalle anomalie del manto stradale è oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale.
Secondo l’orientamento tradizionale della Suprema Corte la responsabilità della P.A. va esclusa, in relazione a simili eventi, se non consti che il sinistro sia stato provocato da un’anomalia configurantesi con le caratteristiche dell’insidia: solo in tal caso l’anomalia può essere imputata alla condotta della stessa P.A., sullo sfondo di una convinzione che fa essenzialmente leva sulla impossibilità di attivare strumenti di controllo delle condizioni generali delle strade – e dei beni demaniali in genere – atti ad evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo, impossibilità riconnessa all’estensione di tali beni demaniali ed all’uso continuo e generalizzato che ne fanno i cittadini .
Al cospetto di siffatta impostazione – che finisce con l’escludere l’operatività della presunzione dettata dall’art. 2051 c.c., residualmente riconducendo all’alveo dell’art. 2043 c.c. le ipotesi in cui ricorra il presupposto,  nella giurisprudenza di legittimità si è pure ( ed invece ) affermata, più di una volta, la tesi dell’applicabilità, a fattispecie quali quelle di cui si discute, dell’art. 2051 c.c., traendosene la conclusione che, una volta individuato il “custode” del bene demaniale, questi per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno da essa cagionato deve dimostrare che esso si è verificato per caso fortuito, una simile prova non potendosi semplicemente desumere dall’assenza di prova relativa alla sussistenza di un’insidia.
E ciò alla luce della considerazione che la presenza di una anomalia sul manto stradale non è circostanza “fisiologica” e quindi normalmente prevedibile da chi delle strade faccia uso, posto che è lecito attendersi – in una comunità mediamente civilizzata – che il suddetto manto stradale abbia un andamento (almeno tendenzialmente) regolare.
Sicché, l’obbligo di diligenza e di prudenza pure incombente su qualunque utente della strada non può reputarsi incondizionatamente esteso al costante monitoraggio dello stato dell’asfalto stradale, tale da consentire il rilievo di ogni “patologia‟ che esso possa presentare, ma in cui detto utente ha la legittima aspettativa di non imbattersi, come nel caso in esame.  
Nel caso in esame, è altresì interessante che il Giudice abbia escluso la responsabilità della R.A.P., la società con la quale il Comune aveva un contratto per la manutenzione delle strade, valorizzando la circostanza che l’evento scaturì in realtà da elementi di fatto e circostanze non rientranti nell’esercizio dei compiti di sorveglianza e manutenzione demandati dall’ ente comunale alla società medesima, bensì riconducibili nell’alveo dei poteri – doveri di vigilanza spettanti al Comune di Palermo, quale proprietario della rete stradale.

3. La decisione

Il G.O.P., Dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile del Tribunale di Palermo, con sentenza 2721/2024, ha condannato il  Comune di Palermo al pagamento in favore della cittadina  della somma complessiva di € 35.804,80, oltre interessi e rivalutazione oltre alle spese.

Palmigiano Alessandro

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