La Corte di Cassazione ha chiarito, con sentenza n. 2557 del 22 gennaio 2024, che l’eventuale formazione del lavoratore in merito ad uno specifico rischio non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di prevedere, a monte, tale fonte di rischio e disciplinare ogni singola attività in modo da escludere il più possibile la discrezionalità del lavoratore.
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Indice
1. I fatti
Il Tribunale di Teramo ha condannato l’imputato, nella qualità di legale rappresentante di una ditta che svolge attività di verniciatura di manufatti, alla pena dell’ammenda di euro 3.000 oltre al pagamento delle spese processuali, per aver commesso plurime violazioni della normativa a tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di cui al d. l. 81/2008 e precisamente dell’art. 17, co. 1, lett. a), art. 28, co. 2, lett. d) e art. 55, co. 3, d. l. 81/2008 per aver omesso di indicare una procedura operativa che consenta ai lavoratori di svolgere in sicurezza le attività di imbracatura del carico e aver omesso di indicare i ruoli dell’organizzazione aziendale che debbono provvedere per l’attuazione delle misure da realizzare.
Vi è stata assoluzione, invece, in ordine al reato di cui all’art. 71, co. 4, lett. a), punto 1), d.l. 81/2008, con il quale si contestava di non aver dotato le attrezzature con ganci e con sottoganci per le attività di c.d. trazionamento, conformi ed adeguate alle esigenze di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori, posto che l’istruttoria dibattimentale non ha fornito univoca prova in ordine ai fatti.
Il ricorso presentato dall’imputato era affidato a quattro motivi, sintetizzati come segue: il ricorrente sostiene che nella sentenza impugnata ci sia un percorso argomentativo contraddittorio riguardo alla mancata valutazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), sezione 10, in merito alle attività di “Imbracatura del carico”. In particolare, afferma che la sentenza sembra oscillare tra l’omissione totale della procedura e la sua presunta inadeguatezza. Il ricorrente evidenzia anche che il giudice abbia fatto un uso improprio del termine “carico dei materiali”, che nel D.V.R. assume un significato diverso. Con il secondo motivo, il ricorrente sottolinea la presenza di una procedura nel D.V.R., sezione 10, che regola l’imbracatura del materiale, e contesta la valutazione errata del giudice in merito. Con il terzo motivo, deduce una violazione di legge in quanto il capo di imputazione iniziale parla di omessa individuazione di una procedura, mentre nel corso del processo si contesta l’inadeguatezza della procedura. Infine, con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la mancanza di argomentazioni da parte del giudice riguardo all’elemento soggettivo del reato, sia in termini di dolo che di colpa.
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2. Responsabilità del datore di lavoro: l’analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione, nella sua analisi, osserva come, nel caso di specie, il giudice a quo abbia richiamato quanto affermato dall’ispettore del lavoro dell’Azienda Sanitaria di Teramo che, sopraggiunto presso il luogo di lavoro a seguito di un infortunio, ha rilevato che il D.V.R. non prevedeva alcuna specifica procedura volta a prevenire il rischio di caduta del carico da movimentare mediante trasportatori a rotaia. Il D.V.R., infatti, non disciplinava nel dettaglio come orientare la scelta, da parte degli operai, del gancio da utilizzare in relazione al peso dei pezzi che dovevano essere agganciati, considerato che la tipologia di ganci è assai ampia e variabile in relazione al peso da sollevare.
In pratica, il giudice di merito ha affermato che il documento di valutazione dei rischi era inadeguato e generico per quanto riguarda la fase specifica di lavorazione, nota come “attività di imbragatura del carico” o “attività di appesa materiali”. L’ispettore del lavoro aveva evidenziato la necessità di una procedura operativa per il carico dei pezzi da lavorare, in particolare per prevenire il rischio di fuoriuscita di funi e bilancieri dai ganci. Il giudice ha ritenuto obbligatoria la previsione di tale procedura in base all’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008. Ha sottolineato che il DVR non disciplinava la scelta del tipo di gancio da utilizzare in relazione al rischio di fuoriuscita del materiale, e che questa mancanza emergeva anche dalle testimonianze. Il datore di lavoro è stato condannato nonostante la formazione dei lavoratori, poiché la legge richiede che il documento di valutazione dei rischi comprenda tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e che le misure di protezione siano adeguate. La formazione dei lavoratori non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di prevedere e disciplinare le attività lavorative per minimizzare la discrezionalità dei lavoratori.
3. La decisione della Cassazione
Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione evidenzia l’importanza cruciale della valutazione dei rischi e della definizione di procedure operative adeguate in ambienti di lavoro per garantirne la sicurezza.
In particolare, la decisione della Suprema Corte sottolinea che la formazione dei lavoratori, sebbene fondamentale, non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di prevenire i rischi alla radice. La mancanza di una procedura chiara e specifica per la fase di imbragatura del carico è stata ritenuta inadeguata, portando a una condanna in base alle normative vigenti. Questo caso sottolinea l’importanza di un approccio olistico alla sicurezza sul lavoro, che includa valutazioni accurate dei rischi, la definizione di procedure dettagliate e, in più, la formazione continua dei lavoratori per garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative.
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