Responsabilità della struttura sanitaria pubblica nella diffusione del Covid-19

L’ipotesi del contagio “endonosocomiale”

Il massimo rispetto che la comunità nazionale deve recare al corpo dei nostri medici e sanitari non può rendere indenni gli operatori del diritto da un obbligo di  riflessione sulle conseguenze, in termini risarcitori, del contagio del coronavirus in Lombardia e Veneto, giacchè si fanno sempre più probatoriamente consistenti le ipotesi che ascrivono alle gestione delle strutture ospedaliere della zona rossa lombarda la diffusione del contagio.

Possibili profili di responsabilità risarcitoria delle strutture ospedaliere

Lo sforzo di chi pratica il diritto, anche se solo in via speculativa, attesi i contorni fumosi della vicenda, deve compiersi nel tratteggiare eventuali profili di responsabilità della struttura medica nella gestione dell’emergenza sanitaria nelle prime fasi.

Si fanno, infatti, sempre più consistenti gli indizi orientanti per una diffusione endo-ospedaliera imputabile ad un mancato isolamento di taluni pazienti, fatto che avrebbe reso i nosocomi un focolaio di contagi.

Supponendo la verisimiglianza di una tale ricostruzione dei fatti, occorre, dunque, verificare se vi siano gli estremi perché alle strutture sanitarie in discorso siano contestabili profili di responsabilità per i danni cagionati dal contagio.

Un’obbligazione dal titolo contrattuale

In primis, preme ricordare che per eventuali danni da contagio procurati da omissioni dei propri sanitari, dovrà ascriversi alla struttura sanitaria l’inadempimento di un fascio di obbligazioni derivanti da cd. “contatto sociale”, coincidente con il momento del ricovero dei pazienti, poi vittima del contagio.

L’omissione dell’attività di isolamento, in costanza di sintomatica di malattie infettive, ovviamente è imputata alla struttura in via mediata, laddove a costituire il tramite della detta imputazione è l’attività omissiva dei dipendenti della struttura, acquisendo, pertanto, rilievo la mancata attivazione da parti di questi delle dovute procedure preventive di isolamento del paziente.

Dunque, atteso il titolo contrattuale della responsabilità da contagio della struttura sanitaria, questa sarà liberata dall’obbligo risarcitorio solo qualora dimostri l’inevitabilità della diffusione del contagio, invocando il rispetto da parte del proprio personale delle linee guida, nonché delle buone prassi in fatti di ricoveri di pazienti mostranti sintomi di malattie contagiose.

L’onere probatorio attinente i danni da contagio

Pertanto, qualora, nel caso contrario, fosse dimostrato che nelle strutture Lombarde, pur in presenza di sintomi riconducibili a malattie infettive, non siano state prese misure precauzionali atte a scongiurare che il contagio verso gli altri ricoverati, questi avranno piena legittimazione nel richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale, in ogni sua componente, loro derivati dall’aver contratto la malattia.

In conclusione, occorrerà verificare se i sanitari che ebbero in cura pazienti affetti dal COVID-19 riscontrarono o meno sintomatologie di possibili morbi infettivi, e se, in costanza del riscontro delle stesse, vi fossero best practices o raccomandazioni di qualsivoglia fonte cogente tali da imporre misure restrittive.

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Edoardo Italiano

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