Responsabilita’ dell’avvocato per tardiva proposizione dell’appello (nota a Cassazione Sez. III Civile, Sentenza 26/02/2002 n° 2836)

Redazione 23/05/02
Di A. Sagna

***

La sentenza in epigrafe affronta il delicato tema della responsabilità professionale dell’avvocato per aver tardivamente proposto appello alla sentenza di primo grado, determinando così la Corte, in sede di gravame, ha dichiarare inammissibile lo stesso per intempestività.

Sul punto la S.C., con estrema chiarezza, rileva che essendo l’obbligazione dell’avvocato di mezzi e non di risultato, in quanto tale soggetto assume l’obbligo di prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non già di conseguirlo, non è sufficiente, ai fine dell’accertamento del nesso causale tra condotta negligente e danno, indicare genericamente l’esito negativo del giudizio di primo grado deducendo la tardività dell’appello , ma occorre, verificare ed accertare, e sia pure con criteri necessariamente probabilistici, che il gravame, se tempestivamente proposto, sarebbe stato giudicato fondato.

1- L’ avvocato, che, in forza della procura loro conferita dal cliente, ne assume il ruolo di difensore, instaura con il proprio assistito un rapporto fiduciario che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 cod. civ.).

In relazione all’ attività professionale dell’ avvocato, l’ inadempimento del professionista non può essere desunto, senz’ altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell’ attività professionale, ed in particolare, al dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall’ art. 1176, secondo comma cod. civ., il quale deve essere commisurato alla natura dell’attività esercitata: la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività, pertanto, è quella media, cioè la diligenza posta nell’ esercizio della propria attività, dal professionista di preparazione professionale e di attenzione medie[1].

La responsabilità dell’ avvocato, quindi, può trovare fondamento in una gamma di atteggiamenti subiettivi, che vanno dalla semplice colpa lieve, al dolo, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità è attenuata, configurandosi, secondo l’ espresso disposto dell’ art. 2236 cod. civ., solo nel caso di dolo o colpa grave. [2].

L’ accertamento relativo al se la prestazione professionale in concreto eseguita implichi – o meno – la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, è rimesso al giudice di merito ed il relativo giudizio è incensurabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto.

Sintetizzando, la responsabilità del professionista per i danni causati nell’ esercizio della sua attività postula la violazione dei doveri inerenti al suo svolgimento, tra i quali quello di diligenza che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell’ attività.

In particolare, in rapporto alla professione di avvocato, deve considerarsi responsabile verso il cliente il professionista in caso di incuria e di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui per negligenza ed imperizia, comprometta il buon esito del giudizio.

Il prestatore d’ opera assume l’obbligazione di svolgere la propria attività professionale, compiendo gli atti ed esponendo le ragioni del cliente, in vista di ottenerne l’esame e l’ accoglimento, e oggetto della obbligazione, cui si commisura il grado di diligenza richiesto ed in mancanza quello della colpa (art. 1176 e 2236 cod. civ.), è appunto il compimento degli atti e l’ esposizione delle ragioni nella loro articolazione di fatto e di diritto, non però la consecuzione, da parte del cliente, del risultato da questi atteso, cioè il riconoscimento del diritto vantato o il disconoscimento di quello contro di lui fatto valere.

Sulla base dei sovresposti principi, a titolo di esempio, deve ritenersi responsabile l’avvocato verso il cliente, per avere trattenuto immotivatamente la documentazione fornitagli dal cliente precludendo a questo ultimo la possibilità di ricorso all’ autorità giudiziaria, senza – inoltre – alcun avviso circa l’ eventualità di prescrizione del diritto da azionare[3].

Il difensore che, per una diligente prestazione della propria opera intellettuale, ha l’obbligo di svolgere tempestivamente l’ attività nell’ ambito del processo, ove cessi dal proprio incarico, per rinuncia o revoca della procura, anteriormente alla scadenza del termine ultimo per il compimento di quell’ attività, ha il dovere di evitare pregiudizio al cliente ed è quindi tenuto a compiere l’ atto o a rappresentare alla parte che gli revochi la procura la necessità del compimento dell’ atto non ancora posto in essere, assumendo, in mancanza, la responsabilità dei danni conseguenti anche quando, essendo stato sostituito da altro difensore, il danno avrebbe potuto essere da questo evitato con il compimento, ancora consentito dallo stato del processo, dell’ attività processuale omessa dal primo difensore, dovendosi negare che la negligenza del successivo difensore sia causa sufficiente ed unica del danno e sia perciò idonea ad interrompere il nesso che lega alla causa antecedente tale danno, ove questo sia ricollegabile alla negligenza del primo difensore.[4]

2- Nel rapporto tra causa sopravvenuta e causa anteriore il fondamento normativo va rinvenuto nell’art. 1223 c.c. ed inoltre negli artt. 40 e 41 cod. pen[5].

La individuazione d’ un rapporto di causalità tra evento e l’ ultimo fattore d’ una serie causale non esclude la rilevanza di quelli anteriori che abbiano avuto come effetto di determinare la situazione, su cui il successivo è venuto ad innestarsi.

Il limite alla configurazione del rapporto di causalità tra antecedente ed evento è rappresentato solo dalla idoneità della causa successiva ad essere valutata – per la sua eccezionalità rispetto al decorso causale innescato dal fattore remoto – come la causa sufficiente ed unica del danno.

Così, nell’esempio sopracitato in cui l’avvocato rinuncia al mandato occorre verificare se la mancata produzione dei documenti attesti un comportamento negligente imputabile al solo nuovo difensore o anche al precedente legale anche alla luce di una conforme o difforme interpretazione delle norme processuali operata in sede applicativa dalla giurisprudenza.

Nella sentenza oggetto di commento la Suprema Corte non ha fatto che confermare il sacrosanto principio per cui la responsabilità del prestatore d’opera intellettuale per asserito negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone sempre e comunque la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il danno del quale è richiesto il risarcimento[6]..

Il cliente che chieda al proprio difensore il ristoro dei danni che egli assuma aver subiti a seguito della mancata o intempestiva impugnazione della sentenza di primo grado non può limitarsi a dedurre l’astratta possibilità della riforma in appello di tale pronuncia in senso a lui favorevole, ma deve necessariamente dimostrare l’erroneità della pronuncia oppure produrre nuovi documenti o altri mezzi di prova idonei a fornire la ragionevole certezza che il gravame, se proposto sarebbe stato accolto.

Avv. Alberto Sagna

Note:
[1] Cass. 14-08-1997 n. 7618; Cass. 6-02- 1998 n. 1286; Cass. 8-08-2000 n. 10431

[2] Cfr. Cass. 8-08-2000 n. 10431.

[3] Cfr. Cass 4-12-1990, n. 11612.

[4] Cfr. Cass. 8-05-1993 n. 5325.

[5] Cfr. Cass. 6-02-1998 n. 1286.

[6] Cfr. Cass. 8-05-1993 n. 5325

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento