Nell’ordinanza numero 24799 del 16.09.2024, il Supremo collegio chiarisce i termini della responsabilità ex. art. 2051 cc e la possibile rilevanza della condotta colposa del danneggiato. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile: La Riforma Cartabia della giustizia civile
Indice
1. I fatti di causa e i giudizi di merito: la responsabilità ex Art. 2051 cc
Tizia, mentre transitava in una via cittadina, inciampava a causa del manto dissestato, cadeva al suolo e si provocava lesioni fisiche, per il cui risarcimento conveniva in giudizio il Comune di A.
Con la costituzione in giudizio il Comune di A. chiedeva, oltre al rigetto della domanda, la chiamata in causa della ditta Alfa, che stava in quel momento effettuando i lavori di posizionamento del gasdotto. La domanda veniva accolta in primo grado, con individuazione di una percentuale di corresponsabilità a carico dell’attrice del 30% e condanna in solido a convenuto e terzo chiamato ex. art. 1227 cc e 2051 cc.
La sentenza veniva impugnata sia dal Comune di A. che dalla ditta Alfa, e il gravame accolto con rigetto dell’originaria domanda. La motivazione della Corte di appello era sostanzialmente la seguente. Si individuava una condotta colposa della convenuta per non aver fatto conto del manto dissestato, ritenendo detta condotta colposa idoneo ad elidere il nesso di causa tra danno e cosa, con conseguente infondatezza della domanda. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile: La Riforma Cartabia della giustizia civile
La Riforma Cartabia della giustizia civile
Aggiornata ai decreti attuativi pubblicati il 17 ottobre 2022, la presente opera, che si pone nell’immediatezza di questa varata “rivoluzione”, ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile. Analizzando tutti i punti toccati dalla riforma, il volume tratta delle ricadute pratiche che si avranno con l’introduzione delle nuove disposizioni in materia di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, nonché di processo di cognizione e impugnazioni, con uno sguardo particolare al processo di famiglia, quale settore particolarmente inciso dalle novità. Un focus è riservato anche al processo del lavoro, quale rito speciale e alle nuove applicazioni della mediazione e della negoziazione assistita, che il Legislatore pare voler nuovamente caldeggiare. Francesca SassanoAvvocato, è stata cultrice di diritto processuale penale presso l’Università degli studi di Bari. Ha svolto incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione ed è legale accreditato presso enti pubblici e istituti di credito. Ha pubblicato: “La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia”; “Fiabe scritte da Giuristi”; “Il gratuito patrocinio”; “Le trattative prefallimentari”; “La tutela dell’incapace e l’amministrazione di sostegno”; “La tutela dei diritti della personalità”; “Manuale pratico per la protezione dell’incapace”; “Manuale pratico dell’esecuzione mobiliare e immobiliare”; “Manuale pratico delle notificazioni”; “Manuale pratico dell’amministrazione di sostegno”; “Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni”.
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2. Il ricorso di legittimità
La sentenza veniva impugnata da Tizia con due motivi che, per quanto non accolti, consentono alla Corte di legittimità e quindi a noi, di riassumere i principi base della responsabilità ex. art. 2051 cc.
Con il primo motivo la ricorrente censurava la sentenza della Corte d’appello ex. art. 360 I comma n. 3 per violazione degli articoli 2051 e 2697 cc, nonché 115 e 116 cpc. Si lamentava Tizia del fatto che la corte di merito avesse anteposto la indagine sul caso fortuito a quella sulla individuazione del custode responsabile della cosa. La Corte rigetta il motivo ritenendolo inammissibile, poiché, se è pur vero che l’ordine logico delle questioni da esaminare in sentenza prevede che sia data priorità alla questione della legittimazione passiva, è anche vero che il Giudice ha comunque chiarito che a prescindere dalla individuazione dell’effettivo custode della res, la condotta di Tizia elideva il nesso di causa tra la stessa e il danno, e quindi l’indagine si poteva ritenere irrilevante ai fini della decisione. La Corte, altresì, non ritiene la mancata individuazione del soggetto legittimato nel caso de quo, quale fatto decisivo ex. art. 360 I comma n. 5.
Con il secondo motivo, invece, si contesta il fatto che trattandosi di responsabilità oggettiva, la condotta dell’agente doveva essere ritenuta irrilevante.
La Corte approfitta del motivo, comunque rigettato, per chiarire i capisaldi della responsabilità da cose in custodia, che riportiamo ad litteram.
Si premette che con Ordinanza n. 2482/2018 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018), la Corte ha già avuto modo di precisare che: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro“.
Il “mantra” viene confermato nelle successive pronunce 27724/18, 20312/19, 38089/21 35429/22, SU 20943/22, 11152/23, 14228/23, 21657/23, 33074/23.
In particolare quest’ultima ha statuito che e la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole.
A ciò si aggiunga, quale ulteriore profilo di inammissibilità nel caso che occupa, che la valutazione sull’idoneità della condotta dell’agente ad elidere il nesso di causa è valutazione di merito e quindi insindacabile in sede di legittimità.
Riassumendo, l’”esatta interpretazione” che, ai sensi dell’art. 65 ord. giud., le Sezioni Unite (nonché i successivi approdi della Corte di legittimità) hanno dato dell’art. 2051 c.c., possono riassumersi come di seguito:
- la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”;
- il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d’un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
- se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
- se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri:
- valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
- valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”;
- escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”;
- considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.
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