Responsabilità medica: il CTU può avvalersi della collaborazione di un esperto e può chiedere chiarimenti alle parti senza autorizzazione del giudice. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica
Indice
1. I fatti: la responsabilità medica
I congiunti di un bambino deceduto all’età di soli 4 mesi per una polmonite adivano il Tribunale pugliese, chiedendo la condanna della struttura sanitaria presso il cui Pronto Soccorso il neonato era stato portato 4 giorni prima del decesso, sostenendo che i sanitari della struttura sanitaria non avessero tempestivamente diagnosticato la presenza del processo infettivo polmonare che poi aveva portato alla morte del bambino.
La struttura sanitaria si era costituita, chiedendo il rigetto della domanda attorea per l’inesistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l’evento mortale.
Il giudice disponeva quindi lo svolgimento di una CTU che ha escluso l’esistenza di una condotta censurabile a carico dei sanitari della struttura sanitaria dove era stato portato il neonato.
In particolare, i CTU hanno accertato che quando il bambino arrivò presso il pronto soccorso aveva soltanto febbre moderata e gola arrossata, senza alcuna menzione di segni di una localizzazione polmonare. Pertanto, correttamente i sanitari avevano prescritto solo terapia antipiretica, indicata nella ipotesi di patologia virale delle alte vie respiratorie, con indicazione di procedere ad ulteriori accertamenti e monitoraggio presso il pediatra curante. Secondo i CTU quindi la patologia virale fu correttamente diagnosticata in occasione dell’accesso al PS e furono date le corrette prescrizioni terapeutiche, mentre nei giorni successivi la patologia è degenerata in polmonite che poi ha portato alla morte del neonato. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia. L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario. Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.
Giuseppe Cassano | Maggioli Editore 2024
58.90 €
2. Le valutazioni del Tribunale
In primo luogo, il tribunale ha precisato che, nonostante le modifiche legislative intercorse negli anni con la Legge Balduzzi e la Legge Gelli-Bianco (che non hanno nessuna delle due portata retroattiva e quindi non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore), la responsabilità della struttura sanitaria continua ad avere natura contrattuale, in quanto trova fondamento nel contratto di spedalità concluso per facta concludentia a seguito della accettazione del malato presso la struttura.
In particolare, si tratta di un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall’assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell’ente), accanto a quelli di tipo “ lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
In particolare, la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria nei confronti del paziente può derivare dall’inadempimento delle obbligazioni direttamente a carico della struttura sanitaria medesima, nonché dall’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal medico o sanitario, quale ausiliario necessario della struttura, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato.
In ragione del regime probatorio collegato alla responsabilità contrattuale, l’attore danneggiato deve allegare degli inadempimenti qualificati che abbiano efficacia causale rispetto al danno lamentato, mentre il debitore danneggiante deve fornire la prova liberatoria.
Potrebbero interessarti anche:
3. La decisione del Tribunale
Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che la struttura sanitaria ha provato, come accertato la CTU, che le cause che hanno portato al decesso del neonato sono da attribuirsi alla rapida insorgenza, nei giorni successivi all’accesso al pronto soccorso, di una polmonite interstiziale di probabile origine virale, che non è stata monitorata nel tempo ed è degenerata in un’insufficienza respiratoria acuta che poi ha portato al decesso.
Il giudice ha poi ritenuto infondata l’eccezione di nullità della CTU sollevata da parte attrice.
Quest’ultima aveva eccepito la nullità della Ctu per avere il Consulente richiesto chiarimenti all’attrice, madre del piccolo deceduto, senza la prescritta autorizzazione del Giudice ed in assenza di contraddittorio.
Secondo il giudice, però, il consulente tecnico d’ufficio, nell’espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti per l’accertamento dei fatti collegati con l’oggetto dell’incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice, atteso che tali informazioni, di cui siano indicate le fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice. Inoltre, nel caso di specie, il CTU aveva sentito la predetta parte in presenza anche del legale stesso di parte attrice e del suo CTP e quindi nel pieno rispetto del contraddittorio.
Infine, il giudice ha ritenuto infondata anche l’ulteriore eccezione di nullità della CTU sollevata da parte attrice per essersi la Consulente tecnica d’ufficio avvalsa della collaborazione di un esperto di sua fiducia senza richiedere la prescritta autorizzazione.
In particolare, il giudice ha rilevato che, in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente può avvalersi dell’opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purché egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell’accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore.
Ebbene, nel caso di specie, le argomentazioni poste a base della ritenuta insussistenza della necessità di un ricovero del neonato del suo quadro clinico, condivise dallo specialista, sono state fatte proprie dal Ctu nella propria relazione.
In considerazione di quanto sopra, il giudice ha ritenuto di rigettare la domanda attorea per la insussistenza di una responsabilità addebitabile ai sanitari che hanno preso in cura il piccolo paziente, condannando la parte attrice alla refusione delle spese legali a favore della struttura sanitaria convenuta.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento