- Responsabilità medica e contratto di spedalità
- Il contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo
- I casi sottoposti all’esame della corte
- Conclusioni
Volume consigliato
La risoluzione stragiudiziale delle controversie mediche e sanitarie
Il volume affronta, in modo innovativo, i diversi strumenti che si pongono quale mezzo alternativo di risoluzione delle controversie, rispetto alle aule giudiziarie, evidenziandone i benefici e le potenzialità applicative.Si sottolinea l’importanza di svolgere attività di prevenzione e comunicazione, già di per sé idonee a frustrare o, quanto meno, contenere le conflittualità, per approdare poi alle modalità vere e proprie di risoluzione, quali la negoziazione, la mediazione e l’arbitrato.Si sottolineano le differenze e i vantaggi di questi modelli rispetto al ricorso ex art. 696 bis c.p.c., nonché rispetto al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dimostrando come non sia necessario ricorrere alla sentenza di un giudice per definire la controversia.L’opera, mediante l’analisi della recente giurisprudenza in materia, dimostra che esiste la possibilità di una nuova gestione della conflittualità, che consente un risparmio di tempi e costi per tutte le parti coinvolte.Francesca ToppettiAvvocato Cassazionista. Esperta in Responsabilità Professionale Medica e Diritto Sanitario, iscritta all’Albo degli Avvocati di Roma. Autrice di numerosi saggi e monografie in materia di Responsabilità civile, professionale e di tutela della persona. Relatrice a numerosi convegni e congressi nazionali ed internazionali.Alberto Cisternain magistratura dal 1986, dal 2017 Presidente di sezione presso il Tribunale di Roma. Ha prestato servizio presso il Tribunale di Tivoli, la Procura di Reggio Calabria, la Procura nazionale antimafia. Autore di numerose pubblicazioni e saggi. Collabora stabilmente con alcune riviste giuridiche. È stato docente presso istituti di formazione.Enrico Del PratoProfessore Ordinario di Diritto Civile nella Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma, ove ha diretto il Dipartimento di Scienze giuridiche. È stato componente di commissioni per la redazione di testi normativi ed autore di alcune monografie e numerosi saggi. Condirettore o componente dei comitati di direzione o scientifici di diverse collane e riviste italiane e straniere. Iscritto all’Albo degli avvocati di Roma dal 1986, Avvocato Cassazionista.Carlo De SimoneGroup CEO di European Brokers Assicurazioni, presente in 132 Paesi. Ricopre numerose cariche consiliari all’interno di Confindustria. Membro del Comitato Valutazione Sinistri presso Ospedali Privati e Religiosi. Autore di pubblicazioni e relatore in convegni sul tema del Risk Management e del Rischio Clinico.Luigi Tonino MarsellaProfessore Ordinario di Medicina Legale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma Tor Vergata. Membro del Consiglio Superiore di Sanità. Consigliere dell’Ordine dei Medici e Chirurghi di Roma. Componente e responsabile di progetti di ricerca universitari in ambito di Responsabilità medica. Autore di oltre cento pubblicazioni e interventi a congressi nazionali ed internazionali.Carmine PunziProfessore Emerito di Diritto Processuale Civile nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, Presidente dell’Istituto Superiore di Studi sull’Arbitrato. Presidente Onorario dell’Associazione Italiana fra gli studiosi del processo civile. Presidente dell’Associazione Avv. Prof. Rosario Nicolò.Stefano RecchioniAvvocato Cassazionista e Professore Ordinario di Diritto Processuale Civile presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale. Autore di monografie, voci enciclopediche, saggi, commenti al codice di procedura civile. Relatore in numerosi convegni e corsi di formazione e referee di primarie riviste giuridiche. Nel 2013 e nel 2014 è stato membro delle commissioni per la riforma del codice di procedura civile.Vito TenoreConsigliere della Corte dei Conti e Professore presso la SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione). È stato in passato Funzionario della Banca d’Italia, Magistrato ordinario, Magistrato Militare e Avvocato dello Stato.
Francesca Toppetti (a cura di) | 2020 Maggioli Editore
30.00 € 24.00 €
Il legislatore del 2017, nell’ambito della responsabilità medica, distinguendo la responsabilità della struttura da quella del personale medico, mostra di considerare la struttura sanitaria il soggetto chiave per la soddisfazione del paziente.
L’idea di un rapporto obbligatorio, inteso come rapporto complesso formato dall’obbligo di prestazione principale e da una serie di obblighi accessori di protezione, ci porta però ad indagare in merito alla possibilità o meno di allargare la tutela anche all’esterno del rapporto giuridico che lega le parti, dal momento che, soggetti terzi potrebbero essere pregiudicati a seguito della violazione di uno dei doveri accessori di protezione in cui si sostanzia il rapporto contrattuale stesso.
Su tale base, non si può non considerare, infatti, la possibilità di includere o meno taluni soggetti, si pensi al marito/padre, figli, fratelli e sorelle, nella sfera di protezione del contratto intercorso con la struttura ospedaliera, per garantire un risarcimento anche nei confronti di coloro che, per lo stretto legame con il danneggiato, subiscono gli effetti negativi del comportamento di malpractice medica.
In questa prospettiva, dunque, la necessità che sorge è quella di capire entro quali termini può ritenersi che una struttura ospedaliera risponda contrattualmente, dei danni fatti valere da soggetti terzi, per la menomazione del loro diritto alla salute o di altre menomazioni conseguenti alla predita de rapporto parentale, nei casi di accertata la negligenza.
In altre, parole, vien da chiedersi fino a che punto possiamo spingerci ad allargare le maglie del contratto all’esterno del rapporto giuridico che lega le parti, permettendo, ad esempio, tutela contrattuale ai congiunti che hanno visto leso il loro rapporto parentale.
Il contratto di spedalità
Come noto, la responsabilità della struttura sanitaria è sempre a titolo contrattuale, come espressamente previsto dall’art. 7 L. 24/2017; tale forma di responsabilità era ipotizzabile anche prima dell’intervento legislativo, poiché l’accettazione del paziente in una struttura sanitaria, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d’opera atipico di spedalità.
Sulla base di questo contratto atipico, la struttura sanitaria deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini di un ricovero o di una prestazione sanitaria specialistica, è tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nell’effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, ma si estende ad una serie di altre prestazioni come la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché nella messa a disposizione di spazi salubri, pronto soccorso, e tutte quelle lato sensu alberghiere.
Ciò posto, con riguardo ad alcune situazioni, il contenuto del contratto di spedalità è caratterizzato da prestazioni peculiari in virtù delle quali gli obblighi di diligente assolvimento nascono non soltanto nei confronti del paziente ricoverato ma anche nei confronti dei terzi.
Con particolare riferiemento al ricovero di una gestante presso una struttura sanitaria, infatti, il contenuto del contratto di spedalità si caratterizza per la peculiarità della prestazione, relativa non solo all’assistenza al parto ,ma, altresì, a tutte quelle attività necessarie a dare piena tutela alla salute del nascituro, al punto da poter essere qualificato come un contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo, in base al quale gli obblighi di diligente assolvimento delle prestazioni nascono non soltanto nei confronti della degente ma anche nei confronti del nascituro al momento del ricovero.
Conseguentemente, l’inadempimento può sussistere anche quando il diritto leso appartiene a questi soggetti terzi, qualificati, ma estranei al rapporto contrattuale.
Il contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo
Con il contratto ad effetti protettivi si attribuisce ad un soggetto “terzo”, cioè a colui che non è parte del rapporto, il diritto – non di esigere la prestazione principale ma – di non essere danneggiato dalla sua esecuzione.
La figura nasce e si sviluppa grazie all’elaborazione giurisprudenziale che, superando il dogma della relatività degli effetti contrattuali, attraverso il ricorso alla figura in esame, riconosce, in determinate ipotesi, il risarcimento del danno anche nei confronti di soggetti che, appunto terzi, si trovano in una posizione di prossimità qualificata rispetto ad una delle parti contrattuali.
Un caso paradigmatico in cui la figura ha trovato applicazione è quello della omessa diagnosi di malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata; in queste ipotesi la Cassazione ha stabilito che, a fronte dell’inadempimento del sanitario, che non ha correttamente adempiuto l’obbligazione assunta verso la gestante, il padre del bimbo può chiedere, ex contractu, il ristoro dei pregiudizi patiti.
Nel corso degli anni, la giurisprudenza di legittimità è giunta ad affermare che con il ricovero della gestante, l’ente ospedaliero si obbliga non soltanto a prestare alla stessa le cure e le attività necessarie al fine di consentirle il parto, ma altresì ad effettuare, con la dovuta diligenza e prudenza, tutte quelle altre prestazioni necessarie al feto (ed al neonato), così da garantirne la nascita, evitandogli – nei limiti consentiti dalla scienza (da valutarsi sotto il profilo della perizia) – qualsiasi possibile danno, per il quale, altrimenti, risponderà, una volta che il nascituro venga ad esistenza, sul piano contrattuale, sebbene il medesimo sia rimasto estraneo al contratto.
Anche in ordine alla cosiddetta nascita indesiderata, la giurisprudenza ha fatto ricorso alla figura del contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi, al fine di riconoscere tutela contrattuale al padre, terzo rispetto all’accordo negoziale intercorrente fra la gestante e il medico.
Secondo l’insegnamento della Corte, il contratto con effetti protettivi verso terzi trova la sua ragion d’essere nella circostanza che il terzo e lo stipulante hanno un medesimo interesse.
Si tratta di un interesse che viene coinvolto dall’esecuzione del contratto nello stesso modo in cui è coinvolto l’interesse della parte contrattuale: così, nel contratto tra la struttura e la gestante, l’interesse di quest’ultima è la nascita del figlio e l’esecuzione del contratto, soddisfa l’interesse dell’altro genitore allo stesso modo di come soddisfa l’interesse della gestante, contraente.
I casi sottoposti all’esame della corte
Tuttavia, se da un lato è possibile estendere la tutela anche ai terzi che non sono parte del rapporto, facendo ricorso alla figura del contratto con effetti protettivi verso terzi, nell’ambito della responsabilità medica, tale ricostruzione è possibile solo con riferimento al contratto della gestante con l’ospedale mentre non può servire in fattispecie diverse da questa.
A questa conclusione si giunge se si considera che non vi è motivo di riconoscere azione da contratto se il terzo non ha un interesse identico a quello dello stipulante che ne giustifica gli effetti protettivi.
E’ quanto emerso da un recente caso sottoposto all’esame della Suprema Corte in cui è stato negato il diritto al risarcimento del danno delle figlie della paziente deceduta, a titolo di responsabilità contrattuale, sulla base del fatto che le figlie invocassero a loro favore gli effetti protettivi (nei confronti di terzi) del contratto stipulato dalla loro madre con l’ospedale.
Rileva a tale proposito la Corte che “l’interesse delle figlie non è il medesimo di quello dedotto in contratto dalla madre. Quest’ultima si era affidata alla struttura per la cura della salute, e l’inadempimento della obbligazione assunta dalla struttura ha leso due beni diversi: la salute, per l’appunto, della donna (o la vita, più precisamente), ed il rapporto parentale invece quanto alle figlie” (Cass. Ord. N. 19188/2020).
Per le medesime ragioni, in un altro recente caso sottoposto al vaglio di legittimità della Cassazione, la Suprema Corte, in un caso di mancata adeguata vigilanza sul paziente (ed in particolare dell’omesso impedimento di atti autolesivi), ha stabilito, che la struttura non è responsabile nei confronti degli stretti congiunti per il danno da menomazione del rapporto parentale (Sez. III civile, Sent. N. 14258/20).
In forza, dunque, della “relazionalità” della responsabilità contrattuale, è proprio la natura dell’interesse che segna, per così dire, il limite entro cui risulta possibile integrare – anche in chiave di efficacia protettiva verso terzi il contenuto del contratto, consentendo, così, pure a soggetti che non rivestono la qualità di parte negoziale di agire a norma dell’art. 1218 c.c.
Conclusioni
In questa prospettiva, corre, conclusivamente, l’obbligo di ribadire che nel “territorio del facere professionale” in ambito medico, l’interesse corrispondente alla prestazione (che resta pur sempre il solo perseguimento delle leges artis nella cura dell’interesse del creditore) si presenta solo strumentale all’interesse primario del creditore stesso che nel caso della prestazione sanitaria, è la tutela della salute.
Perchè, quindi, sia possibile, nell’ambito della responsabilità medica, postulare l’efficacia protettiva verso terzi, occorre che l’interesse di cui essi siano portatori risulti anch’esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale.
Come stabilito la Suprema Corte, insomma, “La figura del contratto con effetti protettivi verso terzi, pertanto, deve essere utilizzata solo con riguardo al contratto della gestante con l’ospedale, e dunque per riconoscere al padre del nascituro ed a quest’ultimo l’azione da contratto in caso di inadempimento, mentre è escluso che la figura possa servire in fattispecie diverse da quella (Cass. 11.5.2009, n. 10741; Cass. 18.4.2019, n. 10812; Cass. 20.3.2015, n. 5590; Cass. 8.7.2020, n. 14258)”.
Volume consigliato
La risoluzione stragiudiziale delle controversie mediche e sanitarie
Il volume affronta, in modo innovativo, i diversi strumenti che si pongono quale mezzo alternativo di risoluzione delle controversie, rispetto alle aule giudiziarie, evidenziandone i benefici e le potenzialità applicative.Si sottolinea l’importanza di svolgere attività di prevenzione e comunicazione, già di per sé idonee a frustrare o, quanto meno, contenere le conflittualità, per approdare poi alle modalità vere e proprie di risoluzione, quali la negoziazione, la mediazione e l’arbitrato.Si sottolineano le differenze e i vantaggi di questi modelli rispetto al ricorso ex art. 696 bis c.p.c., nonché rispetto al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dimostrando come non sia necessario ricorrere alla sentenza di un giudice per definire la controversia.L’opera, mediante l’analisi della recente giurisprudenza in materia, dimostra che esiste la possibilità di una nuova gestione della conflittualità, che consente un risparmio di tempi e costi per tutte le parti coinvolte.Francesca ToppettiAvvocato Cassazionista. Esperta in Responsabilità Professionale Medica e Diritto Sanitario, iscritta all’Albo degli Avvocati di Roma. Autrice di numerosi saggi e monografie in materia di Responsabilità civile, professionale e di tutela della persona. Relatrice a numerosi convegni e congressi nazionali ed internazionali.Alberto Cisternain magistratura dal 1986, dal 2017 Presidente di sezione presso il Tribunale di Roma. Ha prestato servizio presso il Tribunale di Tivoli, la Procura di Reggio Calabria, la Procura nazionale antimafia. Autore di numerose pubblicazioni e saggi. Collabora stabilmente con alcune riviste giuridiche. È stato docente presso istituti di formazione.Enrico Del PratoProfessore Ordinario di Diritto Civile nella Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma, ove ha diretto il Dipartimento di Scienze giuridiche. È stato componente di commissioni per la redazione di testi normativi ed autore di alcune monografie e numerosi saggi. Condirettore o componente dei comitati di direzione o scientifici di diverse collane e riviste italiane e straniere. Iscritto all’Albo degli avvocati di Roma dal 1986, Avvocato Cassazionista.Carlo De SimoneGroup CEO di European Brokers Assicurazioni, presente in 132 Paesi. Ricopre numerose cariche consiliari all’interno di Confindustria. Membro del Comitato Valutazione Sinistri presso Ospedali Privati e Religiosi. Autore di pubblicazioni e relatore in convegni sul tema del Risk Management e del Rischio Clinico.Luigi Tonino MarsellaProfessore Ordinario di Medicina Legale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma Tor Vergata. Membro del Consiglio Superiore di Sanità. Consigliere dell’Ordine dei Medici e Chirurghi di Roma. Componente e responsabile di progetti di ricerca universitari in ambito di Responsabilità medica. Autore di oltre cento pubblicazioni e interventi a congressi nazionali ed internazionali.Carmine PunziProfessore Emerito di Diritto Processuale Civile nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, Presidente dell’Istituto Superiore di Studi sull’Arbitrato. Presidente Onorario dell’Associazione Italiana fra gli studiosi del processo civile. Presidente dell’Associazione Avv. Prof. Rosario Nicolò.Stefano RecchioniAvvocato Cassazionista e Professore Ordinario di Diritto Processuale Civile presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale. Autore di monografie, voci enciclopediche, saggi, commenti al codice di procedura civile. Relatore in numerosi convegni e corsi di formazione e referee di primarie riviste giuridiche. Nel 2013 e nel 2014 è stato membro delle commissioni per la riforma del codice di procedura civile.Vito TenoreConsigliere della Corte dei Conti e Professore presso la SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione). È stato in passato Funzionario della Banca d’Italia, Magistrato ordinario, Magistrato Militare e Avvocato dello Stato.
Francesca Toppetti (a cura di) | 2020 Maggioli Editore
30.00 € 24.00 €
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