Responsabilità medica: l’omessa prescrizione di amniocentesi e la sindrome di Down

Omessa prescrizione di amniocentesi e successivo rifiuto della gestante: medico responsabile per feto Down.

La gestante perde la chance di conoscere lo stato di  gravidanza al momento in cui deve essere prescritta l’amniocentesi e non quando la gravidanza è in stato avanzato e sopravviene il rifiuto della gestante stessa.   

 

Il fatto.

Tribunale e Corte di Appello rigettavano una domanda risarcitoria promossa nei confronti del medico, in occasione di  gravidanza conclusasi con la nascita di un figlio affetto da  sindrome di Down, in conseguenza della mancata prescrizione di amniocentesi, sebbene poi, rifiutata dalla stessa gestante due mesi dopo l’omessa prescrizione.

 

La decisione.

Si discute se il nesso causale fra il comportamento del  medico (che non prescrive in un primo momento l’amniocentesi) e l’evento dannoso (sindrome di Down), possa considerarsi interrotto  dal comportamento tenuto dalla gestante, allorquando  la stessa si rifiuti, essa stessa, a sottoporsi all’amniocentesi, durante la fase successiva della gravidanza. Secondo il Supremo Collegio, deve distinguersi tra i due momenti: nel primo (rifiuto della paziente) vi è una situazione di incertezza, per la cui soluzione ci si affida al  medico; nel secondo momento (rifiuto di sottoporsi  all’amniocentesi due mesi dopo, da parte della gestante) mutano condizioni e situazioni, in quanto la gravidanza giunge ad uno stato più  avanzato e muta il bene coinvolto dalla scelta, atteso che il feto ha una “età” più avanzata. Questo prolungamento del momento, non consente di attribuire alla scelta della gestante efficacia di causa esclusiva dell’effetto della sorpresa  poi verificatasi all’atto della nascita, quale evento dannoso che avrebbe avuto  la conseguenza di ledere la sua integrità psico-fisica. La cattiva esecuzione della  prestazione da parte del medico preclude, quindi, la  possibilità di conoscere lo stato del feto ed il successivo rifiuto dell’amniocentesi non può dispiegare alcuna efficacia causale esclusiva sopravvenuta per  l’assorbente ragione che la perdita della chance di conoscere lo stato di  gravidanza e, quindi, di abituarsi alla condizione del nascituro fin da quel primo momento, si è già verificata quando sopravviene detto rifiuto. La Cassazione, quindi, detta il suo principio: “qualora risulti che un medico ginecologo, cui fiduciariamente  una gestante si sia rivolta per accertamenti sulle condizioni della  gravidanza e del feto, non abbia adempiuto correttamente la prestazione,  per non avere prescritto l’amniocentesi ed all’esito della gravidanza il  feto nasca con una sindrome che quell’accertamento avrebbe potuto   svelare, la mera circostanza che due mesi dopo quella prestazione la  gestante abbia rifiutato di sottoporsi all’amniocentesi presso una  struttura ospedaliera in occasione di ulteriori controlli, non può dal  giudice di merito essere considerata automaticamente come causa  efficiente esclusiva, sopravenuta all’inadempimento, riguardo al danno  alla propria salute psico-fisica che la gestante lamenti per avere avuto la  “sorpresa” della condizione patologica del figlio all’esito della  gravidanza, occorrendo all’uopo invece accertare in concreto che sul  rifiuto non abbia influito il convincimento ingenerato nella gestante dalla  prestazione erroneamente eseguita”.

Sentenza collegata

612426-1.pdf 115kB

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Lattarulo Carmine

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