La responsabilità per fatto altrui è una particolare forma di responsabilità civile disciplinata dal codice civile italiano, che trova il suo fondamento nell’articolo 2048. Essa si configura quando un soggetto risponde del danno cagionato da un altro soggetto, sul quale esercita un controllo, una vigilanza o una direzione. Si tratta di una responsabilità di tipo oggettivo, dove il responsabile risponde non perché ha personalmente commesso il fatto dannoso, ma per la relazione giuridica esistente con l’autore del fatto.
Indice
- 1. Fondamento giuridico della responsabilità per fatto altrui
- 2. Responsabilità dei genitori
- 3. Responsabilità dei tutori
- 4. Responsabilità di maestri e precettori
- 5. Responsabilità del datore di lavoro per i dipendenti
- 6. Natura della responsabilità
- 7. Prova liberatoria
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1. Fondamento giuridico della responsabilità per fatto altrui
L’articolo 2048 del codice civile disciplina tre principali ipotesi di responsabilità per fatto altrui:
- Responsabilità dei genitori: I genitori rispondono del fatto illecito commesso dai figli minori non emancipati che abitano con loro.
- Responsabilità dei tutori: I tutori rispondono del fatto illecito commesso dai minori o dagli incapaci soggetti alla loro tutela.
- Responsabilità dei maestri e precettori: I maestri e i precettori rispondono dei danni causati dagli allievi sotto la loro vigilanza durante il periodo di istruzione.
Queste ipotesi di responsabilità si fondano sul principio di vigilanza e di educazione che il legislatore attribuisce ai soggetti responsabili.
2. Responsabilità dei genitori
I genitori, in quanto titolari della responsabilità genitoriale, rispondono dei danni causati dai figli minori non emancipati. La responsabilità si basa sul presupposto che i genitori devono:
- Educare: Garantire una formazione morale e comportamentale ai figli.
- Vigilare: Controllare le azioni dei figli per prevenire comportamenti dannosi.
I genitori possono liberarsi dalla responsabilità dimostrando di aver adempiuto al dovere di educazione e vigilanza (presunzione iuris tantum). Ad esempio, se un minore causa un danno in un contesto in cui non era ragionevolmente prevedibile un suo comportamento scorretto, i genitori potrebbero essere esonerati dalla responsabilità.
Esempio pratico
Un figlio minorenne lancia un oggetto dalla finestra di casa, colpendo un passante. I genitori saranno responsabili del danno, a meno che non dimostrino che il gesto sia stato imprevedibile o che abbiano messo in atto adeguati strumenti educativi e di vigilanza.
3. Responsabilità dei tutori
Il tutore risponde del fatto illecito commesso dai minori o dagli incapaci soggetti alla sua tutela. Questa responsabilità si basa sull’obbligo di protezione e gestione degli interessi del tutelato. Anche in questo caso, il tutore può liberarsi dimostrando di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire il danno.
Esempio pratico
Un tutore che consente a un minore incapace di utilizzare un veicolo senza supervisione potrebbe essere considerato responsabile dei danni causati dal minore in caso di incidente.
4. Responsabilità di maestri e precettori
I maestri e i precettori rispondono dei danni causati dagli allievi durante il periodo in cui sono sotto la loro vigilanza. Questa responsabilità non si basa su un rapporto educativo generale, ma sul dovere di vigilanza specifico durante le ore di insegnamento o attività formative. Anche in questo caso si applica una presunzione iuris tantum: i maestri possono liberarsi dimostrando di aver esercitato una vigilanza adeguata.
Esempio pratico
Durante una lezione, un allievo colpisce un compagno con un oggetto contundente. Il maestro sarà responsabile se non ha adeguatamente sorvegliato l’andamento della classe, ma potrà esonerarsi dimostrando di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno.
5. Responsabilità del datore di lavoro per i dipendenti
Anche se non disciplinata dall’art. 2048, una forma analoga di responsabilità per fatto altrui si rinviene nell’art. 2049 c.c., che prevede la responsabilità del datore di lavoro per i danni causati dai dipendenti nell’esercizio delle loro mansioni. Questa responsabilità è oggettiva e si fonda sul vincolo di subordinazione e sulla connessione tra il danno e le mansioni lavorative.
Esempio pratico
Un autista di un’azienda di trasporti causa un incidente mentre è in servizio. L’azienda risponde dei danni causati, salvo prova che l’incidente sia avvenuto per cause estranee all’attività lavorativa.
6. Natura della responsabilità
La responsabilità per fatto altrui è generalmente considerata di tipo oggettivo, poiché si basa sul rapporto giuridico e non sulla colpa diretta del soggetto responsabile. Tuttavia, la presunzione di colpa (iuris tantum) consente al responsabile di provare l’assenza di negligenza per evitare la condanna.
7. Prova liberatoria
Per evitare la responsabilità, il soggetto chiamato in causa deve dimostrare:
- Di aver esercitato una vigilanza adeguata.
- Di aver impartito un’educazione conforme ai principi del vivere civile (per genitori e tutori).
- Che il danno è stato causato da un comportamento imprevedibile o inevitabile.
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