Responsabilità da prodotto difettoso -Scheda di Diritto

Redazione 29/06/24
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La responsabilità da prodotto difettoso è un istituto giuridico che disciplina la responsabilità del produttore e degli altri soggetti della catena di distribuzione per i danni causati da un prodotto difettoso. La disciplina in Italia è regolata principalmente dal Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), attuativo della Direttiva 85/374/CEE.

Indice

1. Elementi della Responsabilità


Prodotto Difettoso:
Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui la presentazione del prodotto, l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e il momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione (art. 117 Codice del Consumo).
Danno:
Il danno risarcibile comprende sia il danno patrimoniale che il danno non patrimoniale. È risarcibile il danno derivante da morte o lesioni personali e quello causato a cose diverse dal prodotto difettoso, a condizione che il bene sia destinato ad uso privato e sia stato effettivamente utilizzato dal danneggiato principalmente per uso privato (art. 123 Codice del Consumo).
Nesso di Causalità:
Deve esistere un nesso di causalità tra il difetto del prodotto e il danno subito. Il danneggiato deve provare il difetto del prodotto, il danno subito e il nesso di causalità tra difetto e danno.

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2. Soggetti Responsabili


Produttore:
Il produttore è il principale responsabile e include il fabbricante del prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente (art. 115 Codice del Consumo).
Importatore:
Chi importa prodotti nell’Unione Europea per la vendita, il noleggio o qualsiasi altra forma di distribuzione nel corso di un’attività commerciale è considerato responsabile come il produttore (art. 115 Codice del Consumo).
Distributore:
Il fornitore o distributore è responsabile solo se non si può identificare il produttore o l’importatore, a meno che non informi il danneggiato, entro tre mesi dalla richiesta, dell’identità del produttore o del fornitore.

3. Cause di Esclusione della Responsabilità


Non Messa in Circolazione:
Il produttore non è responsabile se dimostra che non ha messo il prodotto in circolazione (art. 118 Codice del Consumo).
Non Difettosità al Momento della Circolazione:
Se il difetto non esisteva al momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione, il produttore non è responsabile (art. 118 Codice del Consumo).
Conformità a Norme Obbligatorie:
Il produttore non è responsabile se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a norme imperative emanate dalle autorità pubbliche (art. 118 Codice del Consumo).
Scienza e Tecnologia:
Se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento della messa in circolazione del prodotto non permetteva di scoprire l’esistenza del difetto, il produttore non è responsabile (art. 118 Codice del Consumo).

4. Termini di Prescrizione e Decadenza


Prescrizione: L’azione di risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile (art. 125 Codice del Consumo).
Decadenza: In ogni caso, l’azione si estingue al termine di dieci anni dalla messa in circolazione del prodotto che ha causato il danno (art. 126 Codice del Consumo).

5. Riferimenti normativi


-Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), Artt. 114-127
-Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi

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