Responsabilità solidale dell’intermediario turistico nella sola vendita del biglietto aereo. Quale azione giudiziaria intraprendere quando il vettore aereo ha sede all’estero?

Questo contributo prende spunto da un episodio reale da me seguito, in cui tre utenti acquistavano biglietti aerei con una Compagnia avente sede (solo) in Olanda; l’acquisto avveniva tramite un intermediario turistico con sede in Italia.

L’agenzia di viaggi comunicava, tre giorni prima della partenza, la cancellazione del volo “per problemi operativi”. I passeggeri erano quindi costretti a trovare soluzioni alternative a proprie spese.

Il contratto di trasporto aereo veniva stipulato tramite agenzia di viaggi che fungeva da mero intermediario nella vendita di un singolo prodotto turistico (ipotesi differente dalla vendita di un “pacchetto turistico tutto compreso”, in cui vengono venduti almeno due servizi turistici; in tal caso si applicherà sicuramente il Codice del Consumo, con una tutela rafforzata per i passeggeri). Tale considerazione è importante sia ai fini dell’individuazione del soggetto legittimato passivo al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento del contratto di trasporto da parte del vettore, sia per l’ individuazione della normativa applicabile.

A suffragio della carenza di legittimazione passiva dell’intermediario turistico, sembrerebbe deporre quanto stabilito dall’art. 22 comma 3 della Convenzione di Bruxelles del 1970, secondo cui “l’intermediario non risponde dell’inadempimento di servizi oggetto del contratto”. Tuttavia, la legge di ratifica della Convenzione sopra citata (legge 1084 del 1977) è stata espressamente abrogata dal Codice del Turismo del 2011 il quale nulla, almeno esplicitamente, prevede in merito alla responsabilità dell’intermediario turistico (che abbia venduto un solo servizio) nel caso di inadempimento del vettore aereo; si è così venuto a creare un vuoto normativo e giurisprudenziale sul punto, visto che la giurisprudenza esistente ha fatto sempre riferimento alla suddetta Convenzione per affermare la mancanza di responsabilità, in via generale, dell’intermediario turistico in situazioni analoghe al caso in esame, affermando, tra l’altro, che il legame giuridico tra l’agenzia di viaggi ed il turista è costituito da un mandato con rappresentanza (così come chiarito anche dalla sent. 21 febbraio 2004 Trib. Reggio Emilia) ed il mandatario non risponde di eventuali inadempimenti del vettore aereo.

Lo stesso intermediario, tuttavia, potrebbe comunque rendersi inadempiente nella gestione della pratica pre e post cancellazione del volo (così ad esempio omettendo di comunicare la cancellazione nei termini previsti dai Regolamenti Europei, pur in presenza di una comunicazione tempestiva da parte del vettore aereo).

Nel caso in esame, i ricorrenti addebitavano all’ intermediario una culpa in eligendo nella scelta del vettore aereo (resosi responsabile in diverse occasioni di cancellazioni “last minute”), una responsabilità per non aver fornito l’assistenza necessaria ai passeggeri nonché per non aver comunicato tempestivamente a questi ultimi la cancellazione del volo. E’ stata, quindi, evocata in giudizio anche l’agenzia di viaggi (alla quale sarebbe spettato fornire la prova contraria dell’insussistenza di una qualsiasi responsabilità a proprio carico), anche per garantire gli attori nel caso di reciproci addebiti di responsabilità tra intermediario turistico e vettore aereo (mettendo gli stessi a confronto in un unico giudizio), nonché al fine di ottenere una sua condanna in solido con il vettore aereo e sperare in un più facile recupero delle somme dovute.

Riguardo il procedimento giudiziario da instaurare (e instaurato nella fattispecie descritta per la prima volta nel Foro di Perugia), si rileva che per le controversie transfrontaliere – ovvero quando una delle parti abbia domicilio/residenza/sede in uno degli Stati membri diverso dal Paese del Giudice adito – civili e commerciali di modesta entità (ovvero al di sotto di €. 2.000,00), è operativo in tutti i Paesi aderenti il procedimento ex Reg. CE 861/2007, il quale consente una maggiore celerità, minori spese di giudizio ed un riconoscimento automatico dell’esecutività della sentenza anche al di fuori dei confini italiani e senza necessità dell’exequatur.

Nel caso in esame, né l’Agenzia di viaggi né il vettore aereo si costituivano in giudizio; venivano, pertanto, condannati entrambi, in solido, al risarcimento dei danni con sentenza del Giudice di Pace di Perugia pubblicata il 3/6/2015.

Tale procedimento, strutturato come un ricorso, introdotto attraverso la compilazione di moduli predisposti, evita le lungaggini di un normale procedimento, in quanto il Giudice (per esso la Cancelleria) provvederà ad integrare il contraddittorio entro 14 giorni (altro incombente “risparmiato” alla parte ricorrente). I convenuti hanno 30 giorni dalla notifica per la costituzione in giudizio. Non sono previste memorie e/o attività istruttorie, a meno che le parti lo richiedano e/o il Giudice lo ritenga necessario, potendo decidere allo stato degli atti.

Avv. Molinari Giammarco

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