Sommario: 1. Circolare INPS 6 febbraio 2014 n. 20; 2. Rassegna giurisprudenziale
- 1. Circolare INPS 6 febbraio 2014 n. 20
Con la circolare del 6 febbraio 2014 n. 20 l’INPS ha comunicato la determinazione, per quanto concerne l’anno di riferimento 2014, del limite minimo di retribuzione giornaliera nonché l’aggiornamento degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di assistenza e previdenza sociale.
La sopra menzionata circolare n. 20/2014 è diretta ai seguenti soggetti, ovvero:
– datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia mensile analitica Uniemens – Lista Pos Pa (1);
– datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia contributiva mensile Uniemens;
– datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia mensile analitica Uniemens – Lista Pos Sport Spet (2).
Appare opportuno fare alcune considerazioni, seppur brevi ma doverose, per quanto concerne l’Uniemens.
Con il messaggio del 25 maggio 2009 n. 011903 (3) è stato reso operativo un sistema (appunto il citato Uniemens) di inoltro delle denunce mensili relativamente ai prestatori di lavoro dipendenti.
Con tale sistema, progressivamente, sono stati trasformati in un unico documento telematico le notizie che le imprese erano tenute a fornire attraverso i flussi costituiti dai modelli DM10/2 ed Emens.
Secondo quanto previsto nel msg. 6323 del 03.03.2010, con i dati contenuti nel flusso UniEmens Individuale viene ricostruito il DM10 VIRTUALE avente le medesime caratteristiche ed informazioni dell’ex DM10, unitamente ad eventuali nuovi specifici codici (4).
Viene, ancora, precisato nella circolare in commento che riguarda, per quanto concerne i datori di lavoro privati:
– retribuzioni convenzionali in genere;
– minimali di retribuzione giornaliera;
– quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale (per l’anno di riferimento 2014);
– aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile;
– importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;
– limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi;
– rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello stato per quanto concerne le prestazioni di maternità obbligatoria;
– aliquote contributive per l’anno 2014;
– massimale giornaliero per i contributi di malattia e di maternità dei prestatori di lavoro dello spettacolo che abbiano un contratto di lavoro a termine.
- 2. Rassegna giurisprudenziale
La Circolare in commento ci offre lo spunto per esaminare, in tema (generale) di retribuzione, alcune interessanti pronunce giurisprudenziali.
Vediamo di seguito alcune sentenze che hanno deciso questioni peculiari e di particolare interesse per l’ambito giuslavoristico.
Il superminimo, ossia l’eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell’assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l’emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l’onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza l mantenimento del superminimo, escludendone l’assorbimento.
Cass. 29 agosto 2012 n. 14689, in Dir. lav., 2012, 810
Il patto di conglobamento nella retribuzione ordinaria dei compensi ulteriormente dovuti al prestatore di lavoro per legge o per contratto può essere ammesso solo se dal patto stesso risultino gli specifici titoli cui è riferibile il compenso complessivo, poiché solo in tal caso si rende superabile la presunzione che il compenso convenuto è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria e si rende possibile il controllo giudiziale circa l’effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto.
Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza di un patto di conglobamento del compenso per il lavoro straordinario nella retribuzione ordinaria, con conseguente impossibilità di considerare automaticamente il c.d. superminimo quale compenso per le ore di lavoro straordinario.
Cass. 7 aprile 2010 n. 8255, in D&L 2010, 540
La giusta retribuzione ex art. 36 Cost. deve essere adeguata anche in proporzione all’anzianità di servizio acquisita, in considerazione del miglioramento qualitativo nel tempo della prestazione.
Cass. 7 luglio 2008 n. 18584, in Orient. della giur. del lav. 2008, 549
In virtù del principio espresso dal secondo comma dell’art. 2099 c.c., non solo in mancanza di contratti collettivi che determinano la retribuzione e i relativi compensi aggiuntivi del lavoratore, ma anche in mancanza di accordo tra le parti sulla interpretazione o sull’attualità di una clausola collettiva per la determinazione della retribuzione o del compenso in relazione a un determinato inquadramento del lavoratore a causa della sua indeterminatezza o della sua genericità, non è escluso il potere del giudice di merito di determinare autoritativamente la misura di tale compenso con apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici.
Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad una delibera della Commissione amministratrice dell’Azienda centrale del latte di Roma concernente il riconoscimento ai quadri di una indennità nella misura del venticinque per cento e in presenza di un successivo Ccnl, peraltro con decorrenza da data anteriore a quella della delibera, che graduava la medesima indennità dal quindici al quaranta per cento, aveva ritenuto sussistente la volontà dell’Azienda di dare immediata attuazione alla corresponsione dell’indennità sin dalla data di decorrenza del contratto collettivo, ed aveva determinato l’indennità stessa nella misura del trenta per cento, avuto riguardo ai compiti aggiuntivi attribuiti al lavoratore).
Cass. 22 giugno 2004 n. 11624, in Dir. e prat. lav. 2004, 2973
A seguito della sentenza n. 459/2000 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità, per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost., dell’art. 22, comma trentaseiesimo, L. 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui ha esteso ai crediti di lavoro dei dipendenti dei datori di lavoro privati la medesima regola della non cumulabilità tra rivalutazione ed interessi già prevista per i crediti previdenziali, gli interessi relativi ai crediti di lavoro dei dipendenti da datori di lavoro privati, maturati in epoca sia precedente che successiva all’entrata in vigore delle leggi n. 412/1991 e n. 794/1994 devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell’inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore, atteso che, da un lato, la rivalutazione ex art. 429 c.p.c., mediante il meccanismo della indicizzazione del credito, tende ad annullare, al pari del “maggior danno” ex art. 1224 c.c., la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente (danno emergente), mentre gli interessi liquidano in misura fofettaria e senza bisogno di prova il mancato guadagno della liquidità (lucro cessante), e che, dall’altro, per il perseguimento di tale duplice finalità non è necessario né è previsto da alcuna norma, calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria. Né il calcolo degli interessi sul capitale comunque rivalutato porta ad un eccesso di tutela del creditore, nel senso che tale calcolo verrebbe ad imporre al debitore un aggravio aggiuntivo-rispetto all’obbligo risarcitorio-incompatibile con la funzione meramente riequilibratrice degli interessi legali (cosiddetto principio di indifferenza), posto che il legislatore, nella formulazione della disposizione di cui al terzo comma dell’art. 429 c.p.c., ha proprio voluto aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla mora debendi e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora.
Cass. 2 ottobre 2002, n. 14143, in Lav. nella giur. 2003, 180
Note
1) Gestione ex INPDAP
2) Gestione ex ENPALS
3) A partire dalle denunce da presentarsi entro il 30 giugno 2009
4) http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0%3B5773%3B6118%3B6119%3B6133%3B&lastMenu=6133&iMenu=1
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